Corte di giustizia, Sentenza C-282/19
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022. — YT e a. contro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 4 e 5 – Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Insegnanti di religione cattolica – Nozione di “ragioni obiettive” per la giustificazione del rinnovo di simili contratti – Fabbisogno permanente di personale supplente. — Causa C-282/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha esaminato la disciplina italiana applicabile agli insegnanti di religione cattolica assunti nella scuola pubblica con contratti a termine reiterati. Ha ritenuto che la questione vada risolta soprattutto alla luce dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e non della direttiva antidiscriminatoria, perché la differenza contestata riguarda la disciplina del rapporto di lavoro e non la religione in sé. La Corte ha escluso che l’idoneità ecclesiastica, rilasciata una sola volta, giustifichi il rinnovo indefinito dei contratti e ha richiesto al giudice nazionale di verificare se esistano altre misure effettive contro l’abuso.
Contratti a tempo determinato degli insegnanti di religione cattolica nella scuola pubblica: compatibilità con la clausola 5 dell’accordo quadro della mancata conversione e delle esclusioni dalle tutele contro l’abuso.
La questione giuridica
Se la disciplina italiana che esclude gli insegnanti di religione cattolica della scuola pubblica dalle norme di diritto comune contro l’abuso dei contratti a termine, impedendo la conversione automatica e, di fatto, anche altre misure sanzionatorie, sia compatibile con la clausola 5 dell’accordo quadro; e se il rilascio dell’idoneità ecclesiastica costituisca una ragione obiettiva idonea a giustificare il rinnovo dei contratti a termine. Il giudice del rinvio chiedeva inoltre se vi fosse discriminazione religiosa ai sensi della direttiva 2000/78 e dell’articolo 21 della Carta e quali rimedi adottare.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che la clausola 5 dell’accordo quadro osta a una normativa nazionale che escluda gli insegnanti di religione cattolica della scuola pubblica dalle misure interne di prevenzione e sanzione dell’abuso da successione di contratti a termine, quando non esista un’altra tutela effettiva nell’ordinamento nazionale. Inoltre, il requisito dell’idoneità rilasciata dall’autorità ecclesiastica non costituisce, di per sé, una ragione obiettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), se tale idoneità è rilasciata una sola volta e non rinnova annualmente la giustificazione del termine.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 17 TFUE
- Articolo 288 TFUE
- Articolo 351 TFUE
- Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 1999/70/CE
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
- Clausola 1 dell’accordo quadro
- Clausola 2 dell’accordo quadro
- Clausola 3 dell’accordo quadro
- Clausola 4 dell’accordo quadro
- Clausola 5 dell’accordo quadro
- Clausola 8 dell’accordo quadro
- Direttiva 2000/78/CE
- Articolo 1 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE
- Legge italiana n. 186/2003
- Decreto legislativo n. 165/2001
- Decreto legislativo n. 368/2001
- Decreto legislativo n. 81/2015
- Decreto legislativo n. 297/1994
- Legge italiana n. 107/2015
- CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007, come integrato nel 2018
Contratti a termine degli insegnanti di religione cattolica nella scuola pubblica
La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Napoli in una controversia promossa da numerosi insegnanti di religione cattolica contro il MIUR e l’Ufficio scolastico regionale per la Campania. I ricorrenti chiedevano la conversione dei loro contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, o in subordine il risarcimento del danno per l’uso reiterato di contratti a termine.
Fatti e disciplina nazionale rilevante
I ricorrenti prestavano servizio da anni nella scuola pubblica italiana con una successione di contratti annuali. Il giudice del rinvio ha evidenziato che il diritto italiano esclude per questo settore sia la conversione automatica dei contratti oltre una certa durata, sia, secondo la disciplina applicabile, le ordinarie misure risarcitorie previste per l’abuso del termine.
La normativa nazionale richiamata comprendeva, tra l’altro:
- l’articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001, che per il pubblico impiego vieta la costituzione di rapporti a tempo indeterminato in caso di violazione delle regole di assunzione;
- l’articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368/2001, poi ripreso dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 81/2015, che esclude i contratti per supplenze del personale docente dal regime generale del lavoro a termine;
- l’articolo 309 del decreto legislativo n. 297/1994 e l’articolo 40 del CCNL scuola, che prevedono incarichi annuali per l’insegnamento della religione cattolica, previa idoneità dell’ordinario diocesano.
Questioni pregiudiziali
Il Tribunale di Napoli chiedeva in sostanza se:
- il diverso trattamento riservato agli insegnanti di religione cattolica integrasse una discriminazione fondata sulla religione ai sensi della direttiva 2000/78 e dell’articolo 21 della Carta;
- la necessità dell’idoneità ecclesiastica potesse costituire una ragione obiettiva per giustificare la successione dei contratti a tempo determinato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro;
- in mancanza di tutele interne effettive, il giudice nazionale potesse disapplicare le norme che impediscono la conversione del contratto.
Competenza della Corte e irrilevanza degli argomenti basati sugli articoli 17 e 351 TFUE
La Corte ha respinto l’eccezione di incompetenza sollevata dal governo italiano. Ha chiarito che l’articolo 17 TFUE tutela lo status delle chiese e impone neutralità dell’Unione rispetto all’organizzazione dei rapporti Stato-chiese, ma non esclude dall’ambito del diritto dell’Unione le norme nazionali che disciplinano le condizioni di lavoro degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche.
Ha inoltre escluso la pertinenza dell’articolo 351 TFUE, osservando che gli accordi con la Santa Sede non venivano messi in discussione quanto alla competenza ecclesiastica sul rilascio o sulla revoca dell’idoneità.
Esame della direttiva 2000/78 e dell’articolo 21 della Carta
La Corte ha riconosciuto che la direttiva 2000/78 attua nel settore dell’occupazione il principio di non discriminazione sancito dall’articolo 21 della Carta. Tuttavia, ha rilevato che la differenza lamentata non era fondata sulla religione degli interessati, ma sulla disciplina del loro rapporto di lavoro nel settore dell’insegnamento pubblico.
Ha quindi escluso che il caso integrasse una discriminazione diretta in base alla religione. La pronuncia non sviluppa un autonomo esame della discriminazione indiretta, non essendo stati forniti elementi sufficienti in tal senso.
Applicazione dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
La Corte ha ricordato che l’accordo quadro si applica a tutti i lavoratori a tempo determinato, anche nel settore pubblico e in quello dell’istruzione. Le clausole 4 e 5 devono essere lette tenendo conto del principio per cui il contratto a tempo indeterminato è la forma comune del rapporto di lavoro.
Quanto alla clausola 4, la Corte ha osservato che essa riguarda la parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, non le differenze tra categorie diverse di lavoratori a termine. Perciò non può essere invocata per disapplicare la normativa italiana nel caso degli insegnanti di religione cattolica.
Clausola 5: prevenzione dell’abuso e assenza di misure effettive
Il punto centrale della decisione riguarda la clausola 5 dell’accordo quadro. La Corte ha ribadito che gli Stati membri devono adottare misure effettive e vincolanti per prevenire e sanzionare l’abuso derivante da una successione di contratti a tempo determinato. Tali misure possono consistere, alternativamente o cumulativamente, in:
- ragioni obiettive per il rinnovo;
- durata massima complessiva dei contratti successivi;
- numero massimo di rinnovi.
La Corte ha rilevato che, secondo l’ordinanza di rinvio, la normativa italiana applicabile al settore non prevede limiti effettivi sufficienti e, soprattutto, esclude gli insegnanti di religione cattolica dalle misure ordinarie di conversione e dalle conseguenti tutele.
Ha quindi affermato che, se il giudice nazionale accerta l’assenza di un’altra misura effettiva nell’ordinamento interno, una disciplina siffatta è incompatibile con la clausola 5, perché rende possibile un uso indefinito di contratti annuali in un’attività che, in concreto, copre un fabbisogno stabile.
La nozione di “ragioni obiettive” e l’idoneità ecclesiastica
La Corte ha esaminato l’argomento del governo italiano secondo cui la necessità dell’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano giustificherebbe il rinnovo dei contratti.
Ha ricordato che una ragione obiettiva deve consistere in circostanze precise e concrete che caratterizzano l’attività e giustificano il ricorso ai contratti a termine. Nel caso di specie, però, l’idoneità ecclesiastica:
- è rilasciata una sola volta;
- non dipende dalla durata del singolo incarico annuale;
- riguarda sia i lavoratori a tempo determinato sia quelli a tempo indeterminato;
- non è collegata a una necessità temporanea del datore di lavoro.
Per tali ragioni, la Corte ha escluso che il rilascio dell’idoneità costituisca una ragione obiettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a).
Funzione del giudice nazionale e limiti dell’effetto diretto
Pur avendo affermato l’incompatibilità della disciplina nazionale con la clausola 5, la Corte ha ricordato che tale clausola non ha effetto diretto orizzontale o comunque non può essere invocata da sola per imporre al giudice nazionale la disapplicazione automatica della norma interna contrastante.
Spetta quindi al giudice nazionale:
- verificare se esistano altre misure effettive nell’ordinamento interno;
- interpretare il diritto interno, per quanto possibile, in modo conforme al diritto dell’Unione;
- assicurare una sanzione effettiva dell’abuso e la rimozione delle sue conseguenze, senza adottare un’interpretazione contra legem.
Dispositivo
La Corte ha concluso che la clausola 5 dell’accordo quadro osta alla normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica della scuola pubblica dalle norme di prevenzione e sanzione dell’abuso del termine, se non esiste un’altra misura effettiva nell’ordinamento interno. Ha inoltre stabilito che l’idoneità rilasciata dall’autorità ecclesiastica non costituisce, nella situazione descritta, una ragione obiettiva idonea a giustificare la reiterazione dei contratti a termine.
Principi utili per la pratica
Per gli operatori italiani, la sentenza conferma che nel settore pubblico l’esclusione di una categoria di lavoratori dalle tutele contro l’abuso del termine richiede una giustificazione rigorosa e, in ogni caso, la presenza di una misura alternativa effettiva. Inoltre, un requisito confessionale o di idoneità professionale non basta, di per sé, a fondare un uso strutturale e indefinito del contratto a tempo determinato quando l’attività svolta soddisfa un bisogno permanente dell’amministrazione.
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