Corte di giustizia, Sentenza C-377/19
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022. — Benedetti Pietro e Angelo S.S. e a. contro Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Quote – Prelievo supplementare – Regolamento (CE) n. 1788/2003 – Consegne che superano il quantitativo di riferimento disponibile del produttore – Riscossione da parte dell’acquirente del contributo dovuto a titolo del prelievo supplementare – Restituzione del prelievo pagato in eccesso – Regolamento (CE) n. 595/2004 – Articolo 16 – Criteri di ridistribuzione del prelievo in eccesso. — Causa C-377/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio del Consiglio di Stato italiano, ha chiarito i limiti della discrezionalità degli Stati membri nella restituzione del prelievo latte riscosso in eccesso. Ha affermato che i criteri di priorità previsti dal regolamento n. 595/2004 sono tassativi nella versione applicabile ai fatti di causa. Ne consegue che il legislatore nazionale non può attribuire una priorità autonoma ai produttori i cui acquirenti abbiano regolarmente versato il prelievo mensile all’AGEA.
Rinvio pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004: se uno Stato membro possa attribuire priorità nella restituzione del prelievo latte indebitamente riscosso ai produttori i cui acquirenti abbiano regolarmente versato il prelievo all’autorità competente.
La questione giuridica
Se l’articolo 16 del regolamento (CE) n. 595/2004 osti a una normativa nazionale che, nel disciplinare la ridistribuzione del prelievo supplementare riscosso in eccesso, riservi una priorità ai produttori per i quali l’acquirente abbia adempiuto il proprio obbligo di versamento mensile del prelievo all’autorità competente, oltre al criterio dell’indebita imputazione del prelievo.
Principio di diritto
L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 595/2004, nella versione applicabile al periodo di riferimento, elenca in modo tassativo i criteri per individuare le categorie prioritarie di produttori beneficiari della restituzione del prelievo in eccesso; uno Stato membro non può quindi introdurre, come criterio prioritario autonomo, il regolare versamento mensile del prelievo da parte dell’acquirente all’autorità competente, salvo che vi sia residuo solo dopo l’applicazione dei criteri previsti dal regolamento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1788/2003
- Regolamento (CE) n. 595/2004
- Regolamento (CE) n. 1392/2001
- Regolamento (CE) n. 1468/2006
- Regolamento (CE) n. 1234/2007
- Decreto-legge n. 49/2003
- Decreto-legge n. 157/2004
Restituzione del prelievo supplementare in eccesso nel settore latte
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato (Italia) in materia di prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. La controversia opponeva alcuni produttori di latte all’AGEA ed era relativa al calcolo e alla restituzione del prelievo per il periodo di commercializzazione 1° aprile 2005 - 31 marzo 2006.
Fatti e procedimento principale
L’AGEA aveva comunicato all’acquirente Latte Più Srl gli importi del prelievo supplementare dovuti dai produttori e aveva predisposto una lista di restituzione del prelievo in eccesso. Secondo il meccanismo nazionale, la restituzione spettava in via prioritaria, tra l’altro, ai produttori per i quali il prelievo risultasse indebitamente riscosso o comunque non più dovuto; il decreto-legge n. 157/2004 aggiungeva però una ulteriore priorità per i produttori i cui acquirenti avessero regolarmente versato mensilmente il prelievo all’autorità competente. I produttori contestavano tale disciplina sostenendo che essa contrastasse con l’articolo 13 del regolamento n. 1788/2003 e con l’articolo 16 del regolamento n. 595/2004.
Questione pregiudiziale
Il Consiglio di Stato chiedeva sostanzialmente se l’articolo 16 del regolamento n. 595/2004 ostasse a una normativa nazionale che, ai fini della ridistribuzione del prelievo indebitamente imputato, attribuisse priorità ai produttori rispetto ai quali l’acquirente avesse adempiuto il proprio obbligo di versamento mensile del prelievo.
Quadro normativo dell’Unione
La Corte richiama il sistema del prelievo supplementare istituito dapprima con i regolamenti n. 856/84 e n. 857/84, poi disciplinato dal regolamento n. 3950/92 e, per il periodo rilevante, dal regolamento n. 1788/2003. Quest’ultimo prevede che il prelievo sia ripartito tra i produttori che hanno contribuito al superamento e che l’acquirente sia responsabile della riscossione presso i produttori. L’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1788/2003 consente agli Stati membri di ridistribuire l’eccedenza riscossa a favore di categorie prioritarie stabilite in base a criteri obiettivi. Le modalità di applicazione sono contenute nell’articolo 16 del regolamento n. 595/2004, che, nella versione originaria, elencava criteri oggettivi e prevedeva, al paragrafo 2, che criteri ulteriori potessero essere adottati solo se quelli elencati non avessero esaurito il prelievo in eccesso disponibile. La Corte richiama anche il regolamento n. 1468/2006, che ha modificato l’articolo 16 introducendo maggiore flessibilità, ma sottolinea che tale modifica non era applicabile alla fattispecie.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che, secondo il tenore letterale dell’articolo 16 del regolamento n. 595/2004, i criteri indicati al paragrafo 1 sono quelli su cui gli Stati membri devono fondare la determinazione delle categorie prioritarie. Solo se la ridistribuzione effettuata in base a tali criteri non esaurisce il prelievo in eccesso disponibile, lo Stato membro può adottare ulteriori criteri obiettivi previa consultazione della Commissione. Il sistema è quindi costruito su una gerarchia vincolante e non su una libertà illimitata degli Stati membri. La Corte valorizza anche il contesto normativo: l’articolo 16 attua l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1788/2003 e riprende, in larga misura, la struttura dell’articolo 9 del regolamento n. 1392/2001, già interpretato dalla Corte nel senso della tassatività dei criteri elencati. La successiva modifica del 2006 conferma, per contrasto, che prima di essa gli Stati membri potevano aggiungere criteri supplementari solo in via residuale, cioè dopo l’esaurimento delle categorie prioritarie previste dal regolamento. La Corte conclude inoltre che il criterio nazionale fondato sul regolare versamento mensile del prelievo da parte dell’acquirente non è tra quelli contemplati dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 595/2004 e non può dunque essere elevato a criterio prioritario autonomo.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 595/2004 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che riservi in via prioritaria la restituzione del prelievo supplementare riscosso in eccesso ai produttori con riferimento ai quali gli acquirenti abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile di tale prelievo. Le spese del procedimento principale sono rimesse al giudice nazionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 13 gen 2022Corte di giustizia, Sentenza C-177/19
- Sentenza · 13 gen 2022Corte di giustizia, Sentenza C-282/19
- Sentenza · 13 gen 2022Corte di giustizia, Sentenza C-881/19
- Sentenza · 13 gen 2022Corte di giustizia, Sentenza C-55/20
- Sentenza · 13 gen 2022Corte di giustizia, Sentenza C-110/20
- Sentenza · 13 gen 2022Corte di giustizia, Sentenza C-156/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →