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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-177/19

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 gennaio 2022. — Repubblica federale di Germania e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Ricorso di annullamento – Ambiente – Omologazione dei veicoli a motore – Regolamento (UE) 2016/646 – Emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR6) – Fissazione, per le emissioni di ossidi di azoto, dei valori massimi (NTE) durante le prove in condizioni reali di guida (RDE) – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Ricevibilità di un ricorso – Ente infrastatale titolare di poteri in materia di tutela dell’ambiente concernenti la limitazione della circolazione di taluni veicoli – Condizione secondo la quale il ricorrente deve essere direttamente interessato. — Cause riunite da C-177/19 P a C-179/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia, in sede di impugnazione, ha annullato la sentenza del Tribunale che aveva accolto la ricevibilità dei ricorsi di Parigi, Bruxelles e Madrid contro il regolamento sui fattori di conformità per le emissioni NOx in prova RDE. La Corte ha ritenuto che tali città non fossero direttamente interessate dall’atto impugnato ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Il regolamento non impedisce agli enti locali di adottare misure ambientali di limitazione della circolazione, poiché l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2007/46 riguarda l’accesso al mercato e l’omologazione, non la circolazione locale.

Ricevibilità del ricorso di annullamento proposto da città europee contro il regolamento UE sui fattori di conformità delle emissioni RDE: assenza di interesse diretto ex articolo 263, quarto comma, TFUE.

La questione giuridica

Se le città di Parigi, Bruxelles e Madrid fossero legittimate ad agire ex articolo 263, quarto comma, TFUE contro il regolamento (UE) 2016/646, in quanto direttamente interessate; in particolare, se l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2007/46/CE, letto in combinato disposto con il regolamento controverso, impedisse loro di adottare misure locali di limitazione della circolazione basate sulle emissioni dei veicoli conformi alla norma EUR 6 e ai valori NTE delle prove RDE.

Principio di diritto

Un ente infrastatale dotato di personalità giuridica non gode di alcuna presunzione di ricevibilità e può proporre ricorso ex articolo 263, quarto comma, TFUE solo se è direttamente interessato dall’atto impugnato. Nel caso di specie, il regolamento (UE) 2016/646 non incideva direttamente sulla situazione giuridica delle città ricorrenti, perché l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2007/46/CE non vieta agli enti locali di adottare misure di limitazione della circolazione per ragioni ambientali; di conseguenza, i ricorsi di annullamento erano irricevibili e la sentenza del Tribunale è stata annullata.

Norme richiamate

  • Articolo 263, quarto comma, TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Direttiva 2007/46/CE
  • Articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2007/46/CE
  • Regolamento (CE) n. 715/2007
  • Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2007
  • Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2007
  • Regolamento (CE) n. 692/2008
  • Regolamento (UE) 2016/427
  • Regolamento (UE) 2016/646
  • Direttiva 2008/50/CE
  • Articoli 258 e 259 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE

Ricevibilità dell’impugnazione contro il regolamento sui fattori di conformità delle emissioni RDE

La pronuncia riguarda tre impugnazioni riunite contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato parzialmente il regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, relativo ai fattori di conformità applicabili alle emissioni di ossidi di azoto nelle prove in condizioni reali di guida (RDE). Il nodo decisivo è la ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da tre città europee ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Parti e svolgimento del procedimento

In primo grado avevano agito la Ville de Paris, la Ville de Bruxelles e l’Ayuntamiento de Madrid contro la Commissione europea. In impugnazione hanno ricorso la Repubblica federale di Germania, l’Ungheria e la Commissione stessa; ACEA, Romania e Repubblica slovacca sono intervenute a sostegno delle ricorrenti in impugnazione. La Corte ha riunito le cause ai fini della decisione.

Contesto normativo

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2007/46/CE, che istituisce il quadro armonizzato per l’omologazione dei veicoli;
  • l’articolo 4, paragrafo 3, di tale direttiva, che vieta agli Stati membri di impedire l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli conformi ai requisiti previsti;
  • il regolamento (CE) n. 715/2007, che fissa i requisiti tecnici per l’omologazione dei veicoli quanto alle emissioni;
  • il regolamento (CE) n. 692/2008 e il regolamento (UE) 2016/427, che attuano la disciplina delle emissioni;
  • il regolamento (UE) 2016/646, che introduce i fattori di conformità CF pollutant per le prove RDE;
  • la direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale aveva respinto le eccezioni di irricevibilità della Commissione, ritenendo che le città fossero direttamente interessate dal regolamento controverso. Aveva poi annullato il punto 2 dell’allegato II del regolamento 2016/646 nella parte relativa ai valori definitivo e temporaneo del fattore di conformità per gli ossidi di azoto, mantenendo tuttavia gli effetti delle disposizioni annullate per un periodo massimo di dodici mesi.

Questioni esaminate dalla Corte

La Corte affronta in particolare:

  • la sufficienza della motivazione del Tribunale sul nesso tra regolamento controverso e interesse diretto delle città;
  • la correttezza dell’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2007/46/CE;
  • la possibilità di considerare il regolamento 2016/646 come atto che incide direttamente sulle competenze locali in materia di limitazione della circolazione per ragioni ambientali.

Ragionamento della Corte sull’interesse diretto

La Corte ribadisce che un ente regionale o locale non è assimilabile a uno Stato membro ai fini dell’articolo 263 TFUE e deve quindi rispettare le condizioni ordinarie del ricorso diretto. L’interesse diretto richiede, secondo giurisprudenza costante, che l’atto impugnato produca effetti diretti sulla situazione giuridica del ricorrente e non lasci alcun margine discrezionale ai destinatari incaricati dell’attuazione.

La Corte riconosce che un atto UE può incidere direttamente su una persona giuridica di diritto pubblico quando le impedisce di esercitare le competenze che intende esercitare. Tuttavia, nel caso di specie, ritiene errata l’interpretazione del Tribunale secondo cui l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2007/46/CE impedirebbe alle città di adottare misure locali di limitazione della circolazione per motivi ambientali nei confronti di veicoli conformi ai requisiti tecnici UE.

Interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2007/46/CE

Secondo la Corte, il Tribunale ha letto in modo eccessivamente isolato l’espressione "circolazione su strada". Dal testo, dal contesto e dalla finalità della direttiva emerge invece che essa disciplina l’accesso al mercato e l’omologazione dei veicoli, non la regolazione locale della circolazione successiva all’immissione in commercio.

La Corte osserva che:

  • il primo e il secondo comma dell’articolo 4, paragrafo 3, sono complementari e riguardano l’ammissione al mercato dei veicoli conformi;
  • l’estensione data dal Tribunale al secondo comma renderebbe quest’ultimo sproporzionatamente ampio rispetto al primo;
  • i lavori preparatori mostrano che il riferimento alla "circolazione su strada" serviva a chiarire una clausola di libera circolazione, non a estendere il campo di applicazione della direttiva alle misure di traffico locale.

La Corte conclude quindi che l’articolo 4, paragrafo 3, non impedisce alle città di adottare, nei limiti del diritto nazionale e del diritto dell’Unione, misure ambientali che limitino la circolazione.

Effetti sul giudizio di ricevibilità

Cadendo il presupposto interpretativo utilizzato dal Tribunale, viene meno anche la conclusione secondo cui il regolamento 2016/646 inciderebbe direttamente sulle competenze delle città. Nemmeno gli argomenti fondati sull’eventuale rischio di procedimenti per inadempimento ex articoli 258 e 259 TFUE o sugli effetti materiali sulla qualità dell’aria sono sufficienti a dimostrare l’interesse diretto.

La Corte respinge anche l’idea che le città possano beneficiare di una presunzione di ricevibilità: gli enti infrastatali restano soggetti alle stesse condizioni di qualunque persona giuridica ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Dispositivo

La Corte:

  • annulla la sentenza del Tribunale;
  • dichiara irricevibili i ricorsi di annullamento proposti da Parigi, Bruxelles e Madrid;
  • dispone che ciascuna parte sopporti le proprie spese in impugnazione;
  • condanna le tre città anche alle spese del primo grado e a quelle sostenute dalla Commissione nel primo grado.

Principio affermato

La pronuncia chiarisce che le misure locali di regolazione della circolazione adottate per tutela ambientale non sono, di per sé, impedite dalla disciplina UE sull’omologazione dei veicoli: il regolamento sui fattori di conformità RDE non rende direttamente interessati gli enti locali che intendano limitare la circolazione, perché la direttiva 2007/46/CE disciplina l’accesso al mercato dei veicoli e non la gestione del traffico urbano.

Come è indicizzato

Materiericorso di annullamentoricevibilitàomologazione dei veicoli a motoreemissioni inquinantidiritto dell’ambiente

Testo integrale

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