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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-881/19

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 gennaio 2022. — Tesco Stores ČR a.s. contro Ministerstvo zemědělství. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Brně. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Allegato VII, parte E, punto 2, lettera a) – Informazione dei consumatori sugli alimenti – Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari – Direttiva 2000/36/CE – Allegato I, parte A, punto 2, lettera c) – Prodotti di cacao e di cioccolato – Elenco degli ingredienti di un alimento destinato ai consumatori in uno Stato membro. — Causa C-881/19

Giurisprudenza europea62019CJ0881

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, per beneficiare dell’esenzione dall’indicazione della composizione di un ingrediente composto, l’operatore deve usare nell’etichetta la denominazione legale prevista dalla normativa UE nella lingua dello Stato membro interessato. Una traduzione autonoma o libera, come "polvere di cioccolato" al posto di "cioccolato in polvere" nella versione ceca, non è sufficiente. La decisione tutela la comprensibilità dell’etichetta per il consumatore e preserva l’armonizzazione delle denominazioni di vendita dei prodotti a base di cacao e cioccolato.

Etichettatura alimentare: l’esenzione dall’indicazione degli ingredienti di un ingrediente composto vale solo se esso è designato con la denominazione legale prevista nella versione linguistica dello Stato membro interessato.

La questione giuridica

Se l’allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011 consenta di omettere l’elenco degli ingredienti di un ingrediente composto, definito da una normativa UE di settore, quando nell’etichetta il prodotto è designato con una traduzione libera o con una denominazione diversa da quella prevista nella versione linguistica dello Stato membro di commercializzazione, oppure solo quando è usata la denominazione di vendita prevista in tale versione linguistica.

Principio di diritto

L’esenzione dall’obbligo di elencare gli ingredienti di un ingrediente composto, prevista dall’allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), del regolamento n. 1169/2011, si applica solo se l’ingrediente composto è identificato nell’elenco degli ingredienti con la denominazione legale stabilita dalla normativa UE e nella versione linguistica dello Stato membro in cui l’alimento è commercializzato. Non basta una traduzione libera ricavata da altre versioni linguistiche, perché ciò comprometterebbe la chiarezza dell’informazione al consumatore e l’armonizzazione completa delle denominazioni di vendita prevista dalla direttiva 2000/36.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Articolo 1 del regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Articolo 2, paragrafo 2, lettere c), f), h) e n), del regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Articolo 6 del regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Articolo 15 del regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Articolo 18, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Direttiva 2000/36/CE
  • Articolo 3, punto 1, della direttiva 2000/36/CE
  • Articolo 4 della direttiva 2000/36/CE
  • Allegato I, parte A, punto 2, lettera c), della direttiva 2000/36/CE

Etichettatura di ingredienti composti e denominazione legale dei prodotti di cioccolato

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Krajský soud v Brně in una controversia tra Tesco Stores ČR a.s. e il Ministerstvo zemědělství, relativa all’etichettatura di prodotti venduti nella Repubblica ceca. Il nodo centrale è se un ingrediente composto, qualificabile come “cioccolato in polvere” ai sensi della direttiva 2000/36/CE, possa essere indicato nell’elenco ingredienti con una traduzione libera e beneficiare comunque dell’esenzione dall’indicazione dei suoi componenti.

Fatti e procedimento principale

Tesco commercializzava alcuni prodotti a marchio Monte contenenti, tra gli ingredienti, la dicitura ceca “čokoládový prášek” (“polvere di cioccolato”), senza precisarne la composizione. L’autorità ceca di controllo agroalimentare aveva inizialmente disposto il ritiro dei prodotti e il divieto di commercializzazione, ritenendo violati gli obblighi di etichettatura previsti dal regolamento n. 1169/2011 e sostenendo che avrebbe dovuto figurare la formula “čokoláda v prášku” (“cioccolato in polvere”), prevista dalla versione ceca della direttiva 2000/36/CE. In sede amministrativa le misure furono prima annullate e poi ripristinate in revisione accelerata; il Ministero dell’Agricoltura confermò infine i provvedimenti sfavorevoli a Tesco. Il giudice ceco, investito nuovamente della causa, ha chiesto alla Corte come interpretare l’eccezione relativa agli ingredienti composti.

Normativa rilevante

La Corte richiama il regolamento (UE) n. 1169/2011, in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafo 1, sugli obiettivi di tutela dei consumatori e buon funzionamento del mercato interno;
  • l’articolo 2, paragrafo 2, sulle definizioni di informazione obbligatoria, ingrediente, ingrediente composto e denominazione legale;
  • l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), sull’obbligo dell’elenco ingredienti;
  • l’articolo 15, sui requisiti linguistici;
  • gli articoli 17 e 18, sulla denominazione dell’alimento e sull’elenco degli ingredienti;
  • l’allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), sull’esenzione per gli ingredienti composti definiti dal diritto dell’Unione. Richiama inoltre la direttiva 2000/36/CE, in particolare l’articolo 3, punto 1, l’articolo 4 e l’allegato I, parte A, punto 2, lettera c), che definisce il “cioccolato in polvere”.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la direttiva 2000/36/CE realizza un’armonizzazione completa e tassativa delle denominazioni di vendita dei prodotti di cacao e cioccolato. Ne deriva che la denominazione “cioccolato in polvere” è una denominazione legale dell’Unione, obbligatoria e riservata al prodotto definito dalla direttiva.

Sulla base degli articoli 17 e 18 del regolamento n. 1169/2011, la denominazione legale deve essere utilizzata nell’elenco ingredienti e, ai sensi dell’articolo 15, deve comparire in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori dello Stato membro di commercializzazione. Perciò, se l’operatore intende beneficiare dell’esenzione dell’allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), deve indicare l’ingrediente composto con la denominazione legale nella versione linguistica pertinente.

La Corte esclude che l’esenzione possa operare quando l’operatore sostituisce alla denominazione prevista nella versione linguistica nazionale una propria traduzione ricavata da altre versioni linguistiche. Una simile libertà di traduzione comprometterebbe la finalità del regolamento n. 1169/2011, che impone informazioni corrette, imparziali, obiettive e non ingannevoli, in modo da consentire al consumatore scelte consapevoli. Inoltre, indebolirebbe l’armonizzazione completa perseguita dalla direttiva 2000/36/CE, perché introdurrebbe denominazioni non previste da alcuna versione linguistica ufficiale.

La Corte chiarisce anche che non vi è violazione del principio di equivalenza tra versioni linguistiche: il fatto che alcune versioni contengano una sola denominazione e altre più denominazioni non autorizza l’operatore a scegliere liberamente una formula diversa da tutte quelle previste.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che l’esenzione dall’obbligo di elencare tutti gli ingredienti di un ingrediente composto vale solo se tale ingrediente è designato, nell’elenco ingredienti, con la denominazione di vendita prevista dalla direttiva 2000/36/CE nella lingua dello Stato membro interessato. Una denominazione tradotta liberamente da altre versioni linguistiche non basta.

Rilievi pratici

Per gli operatori del settore alimentare, la sentenza conferma che l’etichettatura va verificata non solo sul piano sostanziale, ma anche su quello linguistico-formale. In presenza di ingredienti composti disciplinati da norme settoriali UE, la denominazione da usare nell’elenco ingredienti è quella legale e localmente comprensibile; in mancanza, l’esenzione dalla lista dei componenti non opera e si applicano gli ordinari obblighi di dettaglio.

Come è indicizzato

Materieetichettatura alimentaretutela dei consumatoridiritto alimentarearmonizzazione delle denominazioni di venditalingue ufficiali dell’unione

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