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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19552/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva confermato la condanna per estorsione e truffa in continuazione; il ricorrente denunciava: 1) l'inattendibilità della ricognizione fotografica operata dalle persone offese e vizi di motivazione nella dichiarazione di responsabilità; 2) errori nella determinazione del trattamento sanzionatorio, con contestazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della mancata riduzione di pena per il rito abbreviato (richiesta condizionata a una formale ricognizione di persona).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha ritenuto che parte dei motivi fossero privi della specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p. e in parte non consentiti in sede di legittimità in quanto effettuavano una non consentita rivalutazione di accertamenti di fatto. La Corte ha ritenuto che la Corte di Appello avesse adeguatamente valutato la credibilità delle ricognizioni fotografiche e avesse motivato compiutamente il diniego delle attenuanti generiche e la mancata riduzione per il rito abbreviato (la richiesta condizionata non poteva produrre la riduzione ex post poiché l'attività istruttoria richiesta fu ritenuta superflua e non svolta). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza con motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Indica la forma di procedere prevista per l'adozione della decisione (trattazione secondo le disposizioni emergenziali/procedurali richiamate); richiamo formale nella motivazione.

  • artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiedono la specificità dei motivi di ricorso in Cassazione: motivi vaghi, meramente reiterativi o privi di contenuto specifico sono inammissibili; la Corte ha applicato questi parametri per dichiarare l'inammissibilità.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Prevede la riduzione di un terzo per il rito abbreviato; la giurisprudenza citata chiarisce che, se il giudice del dibattimento riconosce che quel rito si sarebbe dovuto celebrare, deve applicare la riduzione anche d'ufficio, ma solo quando ricorrono i presupposti concreti.

  • Sez. 2, n. 8097 del 04/02/2016 (Alfiero, Rv. 266216-01)

    Giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice del dibattimento che abbia respinto in limine la richiesta di abbreviato deve applicare la riduzione se, valutata l'istruttoria, quel rito si sarebbe dovuto celebrare; citata per i principi relativi alla riduzione per il rito abbreviato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente alle spese processuali in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186

    Citata quale riferimento giurisprudenziale per affermare la possibilità di sanzionare il ricorrente quando la sua azione determina l'inammissibilità del ricorso per colpa; giustifica l'irrogazione della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione controlla la legittimità e non è sede per rimettere in discussione valutazioni di fatto o di credibilità delle prove compiute dal giudice del merito (es. ricognizioni fotografiche), salvo vizi motivazionali gravi.
  • I motivi di ricorso devono rispettare i requisiti di specificità previsti dagli artt. 581 e 591 c.p.p.: motivi generici, reiterativi o non specificamente articolati sono causa di inammissibilità.
  • La riduzione di pena per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) si applica se, alla luce dell'istruttoria, il rito avrebbe dovuto essere concesso; una richiesta condizionata a un atto istruttorio non svolto perché ritenuto superfluo può legittimamente escludere la riduzione.
  • Se il ricorso è integralmente inammissibile, la Corte può condannare il ricorrente alle spese e irrogare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende se l'inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente.
  • Per contestare l'attendibilità di una identificazione fotografica è necessario articolare contestazioni precise e circostanziate (vizi procedurali, contraddizioni evidenti, elementi obiettivi): altrimenti la valutazione resta patrimonio del giudice del merito.
  • La deduzione di un "travisamento dei fatti" in Cassazione richiede una esposizione puntuale delle ragioni e degli elementi specifici che avrebbero portato a diverso apprezzamento; affermazioni generiche non sono sufficienti.

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