Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09871/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna deducendo due censure: in primo luogo, l'omesso svolgimento dell'udienza con trattazione orale nonostante ne avesse fatto richiesta; in secondo luogo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza sulla trattazione orale era manifestamente infondata e generica, poiché nel fascicolo non risultava alcuna istanza tempestiva e il ricorrente non aveva allegato elementi idonei a dimostrarla; quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale, fondata sul profilo criminale e personologico dell'imputato, segnato da numerosi precedenti penali e dall'assenza di elementi favorevoli.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata resa perché entrambi i motivi di ricorso sono stati ritenuti manifestamente infondati: il primo per mancanza di prova dell'istanza di discussione orale, il secondo perché la negazione delle attenuanti generiche era sorretta da motivazione congrua e non illogica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura relativa alla mancata trattazione orale è inammissibile o manifestamente infondata quando il ricorrente non dimostri, con riferimento agli atti processuali, di avere formulato tempestiva istanza in tal senso.
  • La doglianza sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non può essere accolta quando la motivazione del giudice di merito valorizzi in modo non illogico precedenti penali numerosi e l'assenza di elementi positivi da bilanciare.
  • In sede di legittimità, la manifesta infondatezza dei motivi comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.