Cassazione Penale, Ordinanza n. 09871/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna deducendo due censure: in primo luogo, l'omesso svolgimento dell'udienza con trattazione orale nonostante ne avesse fatto richiesta; in secondo luogo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza sulla trattazione orale era manifestamente infondata e generica, poiché nel fascicolo non risultava alcuna istanza tempestiva e il ricorrente non aveva allegato elementi idonei a dimostrarla; quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale, fondata sul profilo criminale e personologico dell'imputato, segnato da numerosi precedenti penali e dall'assenza di elementi favorevoli.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata resa perché entrambi i motivi di ricorso sono stati ritenuti manifestamente infondati: il primo per mancanza di prova dell'istanza di discussione orale, il secondo perché la negazione delle attenuanti generiche era sorretta da motivazione congrua e non illogica.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura relativa alla mancata trattazione orale è inammissibile o manifestamente infondata quando il ricorrente non dimostri, con riferimento agli atti processuali, di avere formulato tempestiva istanza in tal senso.
- La doglianza sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non può essere accolta quando la motivazione del giudice di merito valorizzi in modo non illogico precedenti penali numerosi e l'assenza di elementi positivi da bilanciare.
- In sede di legittimità, la manifesta infondatezza dei motivi comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09826/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09829/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09832/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09837/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09838/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09842/2025 del 11/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →