Cassazione Penale, Sentenza n. 32487/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 07/04/2025 che, in riforma del rigetto del GIP, aveva applicato misure cautelari (arresti domiciliari) nei confronti dei sei indagati e disposto il sequestro preventivo nei confronti di Bruzzano e Brigida. I motivi principali dei ricorsi in Cassazione sono: l'inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero per difetto di specificità (mera riproposizione della richiesta cautelare originaria), e carenze di motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari e la gravità indiziaria per singole posizioni, nonché profili di sproporzione della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato l'assorbente motivo sull'inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero per difetto di specificità. Ha censurato il criterio applicato dal Tribunale (distinzione tra provvedimento 'sintetico' e 'lacunoso' che avrebbe giustificato la mera riproposizione della richiesta cautelare), ritenendo illegittimo che il giudice di appello si sia sostituito alla parte impugnante nell'individuazione dei vizi dell'ordinanza del GIP e nell'effettuare valutazioni di merito non dedotte nell'atto di appello. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata (quindi venivano meno le misure cautelari e il sequestro prevenuto disposti dal Tribunale).
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
Richiede la specificità dei motivi di impugnazione: l'appello deve indicare punti e ragioni specifiche; la mera riproposizione della richiesta originaria è inammissibile salvo che non sussista assoluta mancanza di valutazione della istanza da parte del primo giudice.
art. 591 cod. proc. pen.
Richiesto unitamente all'art. 581 per il rigore formale sulle impugnazioni: i motivi devono essere esplicitati con gli elementi di fatto e di diritto che li sorreggono.
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina l'appello del pubblico ministero contro le ordinanze cautelari: è soggetto ai requisiti di specificità propri dell'appello in generale.
art. 274 cod. proc. pen.
Riguarda i presupposti della misura cautelare (attualità delle esigenze cautelari). La Corte ha richiamato l'obbligo di motivare adeguatamente l'attualità del pericolo, soprattutto quando i fatti sono relativamente antecedenti nel tempo.
art. 275 cod. proc. pen.
Principio di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare rispetto alla persona e al fatto; i ricorrenti contestavano la sproporzione della misura adottata dal Tribunale.
art. 273 cod. proc. pen.
Si riferisce alla gravità indiziaria richiesta per l'applicazione delle misure: la Corte ha richiamato che la valutazione di gravità deve essere congrua e motivata per singole posizioni.
art. 319-quater cod. pen.
Norma penale richiamata nel quadro delle imputazioni (corruzione/condotte corruttive) che il Tribunale aveva riqualificato e su cui sono state fondate le misure.
art. 476, comma 2 cod. pen.
Aggravante del falso: la decisione di merito aveva escluso l'aggravante per i delitti di falso in alcuni capi, come ricostruito nell'atto impugnato.
art. 479 cod. proc. pen.
Norme sull'utilizzabilità delle captazioni e acquisizione di atti da altri procedimenti: nella vicenda vi sono contestazioni circa l'utilizzabilità di intercettazioni acquisite in altro procedimento.
art. 270 cod. proc. pen.
Disciplina l'utilizzabilità delle prove (es. captazioni) da altro procedimento; i ricorrenti sostenevano l'inutilizzabilità di certe captazioni alla base delle accuse di falso.
Massime di principio
- L'appello del pubblico ministero contro il rigetto di misure cautelari deve contenere motivi puntuali e specifici: non è sufficiente la mera riproposizione della richiesta cautelare originaria.
- Il giudice di appello non può sostituirsi alla parte impugnante nell'individuare i profili di censura dell'atto di primo grado: se l'appello è generico va dichiarato inammissibile.
- La carenza o l'apparente lacunosità della motivazione del GIP può attenuare l'onere di specificità dell'appello, ma non elimina l'obbligo di indicare in che senso si censura la decisione e quali punti si chiedono vengano riesaminati.
- Le esigenze cautelari (attualità del pericolo, gravità indiziaria, proporzionalità della misura) devono essere motivate specificamente per ciascuna posizione; la distanza temporale dei fatti rileva e va adeguatamente valutata.
- L'utilizzabilità di captazioni o atti provenienti da altri procedimenti è questione rilevante e deve essere trattata con riguardo alla normativa processuale, pena la censura sulla fondatezza delle misure basate su tali elementi.
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