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Sentenza

Sentenza del 30/07/2018 n. 20104 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Equitalia ha impugnato la sentenza della CTR del Veneto che aveva annullato la cartella notificata alla socia nel 2008, ritenendo maturata la decadenza dal potere di riscossione. La pretesa riguardava sanzioni IVA relative al 1989, già confermate da una sentenza passata in giudicato il 30 novembre 1999. La ricorrente ha sostenuto che, dopo il giudicato, non si applicasse il termine decadenziale previsto per la riscossione degli atti amministrativi, ma il termine ordinario decennale di prescrizione; inoltre, quale socia di una società in nome collettivo, Z.M. rispondeva solidalmente e illimitatamente dei debiti sociali, una volta inutilmente escusso il patrimonio della società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi principali di Equitalia, ritenendo applicabile il termine decennale di prescrizione ex art. 2953 c.c. decorrente dal giudicato, e non il termine di decadenza dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. La cartella era stata notificata alla società nel 2001 e alla socia nel 2008, quindi entrambe le notifiche erano tempestive rispetto al termine decennale decorrente dal 30 novembre 1999. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre Z.M. è stata condannata a pagare a Equitalia 2.500 euro, oltre accessori, per il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 2953 c.c.

    I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.

    Quando la pretesa tributaria è stata confermata da una sentenza passata in giudicato, il titolo della riscossione diventa la sentenza e si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, anche per le sanzioni tributarie.

  • D.P.R. n. 602/1973, artt. 25 e 90

    I termini decadenziali previsti per la formazione e la notificazione della cartella riguardano la riscossione fondata direttamente sull'atto amministrativo; non si applicano alla riscossione di un credito già accertato con sentenza passata in giudicato.

  • Art. 2291 c.c.

    Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

    La responsabilità solidale e illimitata del socio di una società in nome collettivo si estende anche alle obbligazioni tributarie della società, salvo specifiche deroghe.

  • Art. 2304 c.c.

    I creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.

    Il socio può essere chiamato a rispondere del debito tributario dopo che il creditore abbia inutilmente tentato di soddisfarsi sul patrimonio della società.

  • Art. 384 c.p.c.

    La Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Quando un debito tributario è stato definitivamente accertato da una sentenza passata in giudicato, la riscossione può essere esercitata entro il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c., anziché entro i termini decadenziali ordinari previsti per gli atti amministrativi.
  • Il giudicato trasforma il fondamento della pretesa: il titolo non è più soltanto l'avviso o l'atto impositivo, ma la sentenza definitiva che ne ha confermato la legittimità.
  • Nelle società in nome collettivo, il socio risponde anche dei debiti tributari sociali in modo solidale e illimitato, dopo la preventiva e infruttuosa escussione del patrimonio sociale.
  • Per agire contro il socio può essere sufficiente la notifica dell'atto di riscossione successivo all'inutile escussione della società; non è necessariamente richiesta una nuova notifica dell'avviso di accertamento o della cartella già notificati alla società.
  • La tempestività della riscossione va valutata con riferimento alla data del passaggio in giudicato e al termine decennale di prescrizione, non con riferimento alla sola data dell'atto impositivo originario.

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