Cassazione Civile, Ordinanza n. 21251/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare notarile del 18 novembre 1999 con cui i genitori di più fratelli avrebbero promesso in vendita un immobile sito in Lucera. I promissari acquirenti sostenevano di avere versato quasi integralmente il prezzo, qualificato come caparra confirmatoria, e chiedevano l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il definitivo ex art. 2932 c.c. Le convenute, tra cui le odierne ricorrenti, contestavano la genuinità dell'operazione deducendo che il preliminare celasse in realtà una donazione, che la madre promittente fosse incapace di intendere e di volere, e chiedevano la declaratoria di simulazione con conseguente reintegrazione della legittima. Il tribunale accolse solo la domanda di annullamento per incapacità naturale della madre limitatamente alla sua quota, rigettò la simulazione e riconobbe l'esecuzione specifica per la quota del padre deceduto; la corte d'appello confermò. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto un unico motivo di violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse utilizzato copie di assegni prodotte solo in appello e comunque che le risultanze documentali e testimoniali non consentissero di ritenere provato l'effettivo pagamento della caparra, né di escludere la simulazione del preliminare, lamentando altresì l'inattendibilità dei testi.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile. Ha osservato che la deduzione relativa alla produzione in appello delle copie degli assegni era comunque infondata, perché tali copie risultavano già nel fascicolo di primo grado; inoltre, anche a prescindere da ciò, esse non erano decisive, poiché il convincimento dei giudici di merito si fondava su plurimi elementi istruttori convergenti: il tenore del preliminare notarile, la conferma del notaio rogante e altre testimonianze. La Suprema Corte ha soprattutto valorizzato che la simulazione era stata respinta per difetto di prova e che gravava sulle convenute l'onere di dimostrare sia la natura simulata del preliminare sia il rientro delle somme nella sfera dei promissari acquirenti. Le ulteriori censure, dirette a contestare la valutazione delle prove e l'attendibilità dei testi, sono state ritenute meri apprezzamenti di merito non sindacabili in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
richiamato quale fondamento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo
art. 345 c.p.c.
la dedotta violazione è stata ritenuta inammissibile e comunque non decisiva perché i documenti contestati non incidevano in modo determinante sulla ratio decidendi
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
i vizi processuali sono rilevanti solo se hanno causato un concreto pregiudizio, non per una astratta irregolarità
art. 2697 c.c.
l'onere di provare la simulazione e il rientro delle somme nella sfera patrimoniale degli acquirenti gravava sulle convenute che la allegavano
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La deduzione di un error in procedendo è ammissibile solo se il vizio processuale denunciato abbia inciso concretamente sulla decisione; non è sufficiente lamentare una mera irregolarità formale priva di decisività.
- La contestazione in cassazione della valutazione delle prove è inammissibile quando si risolve nella richiesta di una nuova lettura del materiale istruttorio, poiché l'apprezzamento dell'attendibilità dei testimoni e della forza persuasiva dei documenti appartiene al giudice di merito.
- Chi allega la simulazione di un contratto e pretende di farne discendere effetti restitutori o successori deve provarne i presupposti, compreso il fatto che le somme apparentemente pagate siano state in realtà restituite o rientrate nella disponibilità dell'altra parte.
- Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di elementi probatori convergenti, l'eventuale discussione su uno solo di essi è comunque insufficiente se non è idonea a scardinare l'intero percorso argomentativo.
- In sede di legittimità il controllo sulla motivazione non consente di sovrapporre una diversa ricostruzione dei fatti a quella compiuta dai giudici di merito, salvo i limiti stretti del vizio di motivazione o dell'errore processuale rilevante.
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