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Sentenza

Sentenza del 22/02/2022 n. 5692 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR Lombardia che aveva escluso l'applicazione degli interessi per il periodo di sospensione giudiziale e ha rinviato la causa alla CTR Lombardia in diversa composizione per le ulteriori determinazioni, condannando altresì alla liquidazione delle spese di lite.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della decisione che aveva escluso l'applicazione di interessi sulle somme dovute per il periodo di sospensione giudiziale della pretesa tributaria (cartella di pagamento), con contestazione sull'interpretazione e sulla applicabilità temporale della novella normativa (D.Lgs. 156/2015, art. 9 → art. 47 comma 8-bis D.Lgs. 546/1992) che ha parificato il tasso di interesse della sospensione giudiziale a quello della sospensione amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 1282 c.c.

    Principio generale: i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto al tasso legale, salvo diversa disposizione di legge o del titolo; da ciò deriva che la sospensione giudiziale non impedisce, di per sé, la maturazione degli interessi.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 29, comma 2

    Norma che disciplina l'applicazione degli interessi sulle somme la cui esazione è sospesa e che risultano dovute a seguito di sentenza, indicandone modalità e tasso; la Corte riconosce la possibilità di applicare interessi in virtù di questa disciplina unitamente al principio di cui all'art. 1282 c.c.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30

    Prevede che gli interessi decorrono dalla notifica della cartella di pagamento; la giurisprudenza richiamata conferma che la sospensione dell'esecutività non sospende il decorso degli interessi stabiliti dall'art. 30.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47, comma 7

    "gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado"

    La cessazione della sospensione con la pubblicazione della sentenza non comporta automaticamente l'impossibilità di recuperare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione; la sospensione non sterilizza gli accessori della pretesa.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47, comma 8-bis

    Introdotto dal D.Lgs. 156/2015 e applicabile dal 1/1/2016: stabilisce che durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa; la Corte osserva che tale novella ha incidenza sulla misura del tasso ma non sul principio della maturazione degli interessi.

  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 (art. 9, comma 1, lett. r), n. 4))

    Norma che ha introdotto il comma 8-bis nell'art. 47 del D.Lgs. 546/1992; la Corte sottolinea che la disposizione è normativa innovativa applicabile dal 1/1/2016 e non va interpretata come riconducibile retroattivamente alla disciplina previgente.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 39, comma 2

    Riferimento normativo alla disciplina della sospensione amministrativa e agli effetti della stessa; citato nel ricorso per delineare il confronto tra sospensione amministrativa e giudiziale e per l'applicazione del relativo tasso di interesse.

Massime di principio

  • La sospensione giudiziale della pretesa tributaria non impedisce di per sé la maturazione degli interessi: il diritto dell'Amministrazione agli interessi si fonda sul principio generale dell'art. 1282 c.c.
  • La novella normativa (comma 8-bis art. 47 D.Lgs. 546/1992 introdotto dal D.Lgs. 156/2015) ha regolato la misura del tasso applicabile durante la sospensione (equiparandolo a quello della sospensione amministrativa) e opera dal 1/1/2016; non modifica retroattivamente il principio secondo cui gli interessi maturano durante la sospensione giudiziale.
  • In caso di impugnazione di cartella di pagamento, gli interessi maturati durante il periodo di sospensione possono essere richiesti dall'Amministrazione senza necessità di nuova iscrizione a ruolo, atteso che si tratta di interessi su crediti liquidi ed esigibili.
  • Per il contribuente: ottenere la sospensione giudiziale tutela dall'esecuzione ma non elimina automaticamente l'obbligo degli interessi maturati; occorre contestare specificamente il calcolo e la misura degli interessi se ritenuti erronei.
  • Per l'Amministrazione: è legittimo computare e pretendere interessi per il periodo di sospensione giudiziale, facendo attenzione alla corretta applicazione del tasso vigente (tenendo conto delle modifiche normative a far data dal 1/1/2016).
  • Per il giudice: interpretare l'art. 47 D.Lgs. 546/1992 alla luce del principio civile dell'art. 1282 c.c.; la novella del 2015 chiarisce il tasso ma non il principio della maturazione degli interessi durante la sospensione.

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