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Sentenza

Sentenza n. 14921/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento della mancata ammissione della minore -OMISSIS- all''esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione secondaria di I gr., in esito all’a.s. 2022/23;

Giustizia amministrativa202310802

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Mancata ammissione della studentessa all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per superamento del numero massimo di assenze

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la decisione di non ammissione della minore all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, deducendo illegittimità della valutazione fondata sul superamento del numero massimo di assenze. Il testo non specifica ulteriori motivi di censura. Nel corso del giudizio, a seguito dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice ha disposto il riesame della posizione della studentessa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In esecuzione dell'ordinanza cautelare, il consiglio di classe straordinario ha riesaminato la posizione della studentessa adottando un nuovo giudizio, autonomo rispetto all'atto originariamente impugnato, fondato sulla complessiva attività scolastica e non sul solo dato quantitativo delle assenze. Il nuovo consiglio di classe ha confermato all'unanimità la non ammissione. Poiché tale nuovo giudizio non è stato impugnato, il TAR ha ritenuto venuto meno l'interesse alla decisione sul ricorso originario, essendo l'atto impugnato stato sostituito. Le spese sono state compensate per la natura della controversia e la definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    La sostituzione dell'atto impugnato con un nuovo provvedimento autonomo, non impugnato, determina l'improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    Il giudice ha dato alle parti avviso in udienza della possibile definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando, in esecuzione di una misura cautelare, l'amministrazione sostituisce l'atto impugnato con un nuovo provvedimento fondato su una valutazione autonoma e il nuovo provvedimento non viene impugnato, il ricorso originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La mera conferma dell'esito sostanziale dell'atto originario non impedisce la sopravvenuta carenza di interesse, se la conferma deriva da un nuovo giudizio autonomo che sostituisce il precedente provvedimento e richiede una distinta impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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