Sentenza del 02/02/2022 n. 3268 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
M. SRL impugna un avviso di accertamento (2009, periodo 2005) che, sulla base di informative/attività della Guardia di Finanza, disconosce il costo di una fattura d'acquisto relativa a spese d'impianto ritenute fittizie, recuperando IRES e IRAP per quote pluriennali. La società deduce difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti istruttori (verbali/indagini sull'emittente R. SRL), carenza probatoria, illegittimo esercizio dell'autotutela (posto che un precedente avviso era stato annullato e una sentenza di primo grado le era favorevole) e fa valere il giudicato esterno; inoltre contesta la mancata considerazione di prove sulla effettiva realizzazione delle opere, congruità dei costi e controlli incrociati.
La decisione
La Corte di Cassazione rigetta i primi tre motivi (sul presunto illegittimo esercizio dell'autotutela e sull'esistenza di un giudicato formatosi prima dell'atto sostitutivo), affermando che l'autotutela è legittima fintantoché non si sia formato giudicato esterno al momento della notifica del nuovo avviso. Tuttavia accoglie i motivi sesto e undicesimo, ritenendo che la sentenza d'appello sia viziata da totale carenza motivazionale sul punto decisivo (assenza di un adeguato percorso argomentativo circa la fittizietà delle operazioni e mancata considerazione delle prove depositate). Per tali ragioni la Cassazione cassa la sentenza della CTR e rinvia alla CTR di Salerno in diversa composizione per un nuovo esame del merito (valutare se le operazioni siano soggettivamente inesistenti, applicare eventualmente lo ius superveniens del D.L. 16/2012 se dovuto, e liquidare le spese).
Norme richiamate
D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2‑quater
Attribuisce all'Amministrazione finanziaria il potere generale di autotutela (annullamento d'ufficio), applicabile anche in pendenza di giudizio; la Corte conferma che tale potere è legittimo fino a quando non sia formato giudicato esterno.
D.M. 11 febbraio 1997, n. 37
Stabilisce criteri per l'annullamento in autotutela in presenza di contenzioso; la Corte richiama il principio che non si annulla d'ufficio quando sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Norme processuali tributarie richiamate in relazione ai vizi di motivazione della decisione di merito; la Corte annulla per motivazione insufficiente della CTR.
L. 27 luglio 2002, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7, comma 1
Richiama l'obbligo di motivazione degli atti impositivi e il diritto del contribuente a conoscere gli elementi istruttori; la Corte censura la carenza di motivazione della CTR sul punto.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3 (e art. 21‑novies richiamato)
Principi di trasparenza e partecipazione dell'azione amministrativa; evocati nella censura sulla mancata allegazione degli atti istruttori e sulla motivazione per relationem dell'atto impositivo.
D.L. n. 16 del 2012, art. 8, commi 1 e 3
Ius superveniens invocato dal ricorrente per sostenere la deducibilità di costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti; la Corte dispone che la questione sia riesaminata dal giudice di rinvio se verrà accertata l'inesistenza soggettiva.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 67
Richiamato in relazione al divieto di plurime imposizioni; la Corte spiega che l'autotutela non equivale a consumazione del potere impositivo e può portare alla nuova emissione di atti corretti.
Costituzione, artt. 53 e 97
Fondano il 'principio di perennità' dell'azione amministrativa e l'obbligo di adeguare l'azione amministrativa all'interesse pubblico, giustificando la possibilità di riemissione dell'atto annullato.
Art. 360 c.p.c., comma 1 (motivi di cassazione)
Norma processuale che disciplina i motivi di cassazione; la Corte valuta le doglianze alla luce dei diversi capi del citato articolo (n.3, n.4, n.5).
Art. 112 c.p.c.; art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamati relativamente ai vizi di mancata pronuncia o di motivazione insufficiente della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto sussistente la violazione e ha cassato per carenza di motivazione.
Massime di principio
- L'Amministrazione può esercitare il potere di autotutela e riemettere un avviso sostitutivo fintantoché non sia formato giudicato esterno sull'atto originario al momento della notifica del nuovo atto; pertanto una sentenza di primo grado favorevole al contribuente non impedisce automaticamente l'autotutela se non è già passata in giudicato.
- Il giudicato esterno formatosi anteriormente all'esercizio dell'autotutela è l'unico limite insuperabile al potere di annullamento d'ufficio: se esiste, l'amministrazione non può né eluderlo né rinnovare l'imposizione.
- Gli atti impositivi devono essere adeguatamente motivati e, se fondati su atti istruttori nei confronti di terzi (es. verbali di indagine sull'emittente), tali elementi devono essere resi conoscibili o la motivazione deve esplicitare in modo chiaro il percorso logico che lega le risultanze all'accertamento; mancanza di adeguata motivazione può determinare la cassazione della pronuncia di merito.
- Quando il giudice d'appello aderisce in modo acritico alle conclusioni dell'Ufficio senza fornire un proprio percorso argomentativo, la decisione è vulnerabile in Cassazione per carenza motivazionale; il giudice deve valutare le prove (fotografie, relazioni tecniche, controlli incrociati sui subappaltatori, pagamenti) e spiegare le ragioni del rigetto delle difese.
- Se in sede di merito si accerta la soggettiva inesistenza delle operazioni (in terza persona interposizione), il giudice dovrà considerare l'eventuale applicazione dello ius superveniens (D.L. 16/2012, art. 8) per verificare la deducibilità dei costi; la valutazione è rimessa al giudice di merito sulla base delle prove.
- La c.d. motivazione 'per relationem' è ammissibile solo se l'appello riporta nel testo gli elementi essenziali e il ragionamento della decisione di primo grado, così da rendere comprensibile il perché il giudice d'appello fa proprie le argomentazioni altrui; in mancanza, la decisione è viziata.
- In situazioni simili, il contribuente dovrebbe: (a) custodire e depositare in giudizio tutte le prove di esecuzione reale delle prestazioni (contratti, fotografie, relazioni tecniche, documenti di pagamento dei subappaltatori); (b) sollevare puntualmente l'eccezione di giudicato esterno allegando la sentenza munita di attestazione della cancelleria se ritiene che il giudicato sia già formato; (c) contestare espressamente la mancata allegazione degli atti istruttori e chiedere al giudice di valutare la completezza della motivazione.
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