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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25594/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità speciale di cui all'art. 131-bis c.p. La ricorrente contestava che la Corte d'appello aveva escluso la speciale causa basandosi esclusivamente sul numero dei reati e sulla quantità delle merci contraffatte, senza valutare elementi favorevoli quali il limitato valore dei beni, l'assenza di abitualità della condotta, l'incensuratezza dell'imputata e altre circostanze che avrebbero potuto integrare la speciale tenuità; inoltre si contesta la rilevanza attribuita all'ordinanza di messa alla prova quale elemento ai fini dell'abitualità

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. in relazione al delitto di ricettazione (art. 648 c.p., comma proseguente), disponendo il rinvio per un nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste. Ha invece dichiarato inammissibile la doglianza relativa al reato prevista dall'art. 474 c.p., confermando irrevocabilmente l'affermazione di responsabilità per tale fattispecie perché la questione avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotta in appello

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Si tratta della causa speciale di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che la sua applicabilità può essere valutata anche in appello con richieste emerse in udienza quando, al tempo del deposito, non era chiaro il nuovo inquadramento giurisprudenziale (per effetto di pronunce costituzionali) e che la pluralità di reati non esclude automaticamente l'applicazione, salvo che la pluralità sia concretamente idonea a integrare condizioni ostative come l'abitualità o la maggiore offensività

  • art. 648 c.p. (ricettazione), comma proseguente

    La Corte ha disposto il rinvio per rivalutare, alla luce dell'art. 131-bis, la possibile esclusione della punibilità per la ricettazione ritenuta di lieve entità (ricettazione "lieve"), in considerazione della normativa e della giurisprudenza recente che ammette l'applicabilità del 131-bis anche a questa fattispecie

  • art. 474 c.p.

    Il reato di falsità contestato è stato dichiarato non suscettibile di riallocazione del motivo perché l'eventuale applicabilità della causa di non punibilità doveva essere tempestivamente dedotta in appello; pertanto l'affermazione di responsabilità è divenuta irrevocabile

  • Corte Costituzionale, sent. n. 156/2020

    La pronuncia ha ammesso l'applicabilità dell'art. 131-bis anche alla fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.). Per effetto di tale decisione, richieste riferite all'applicabilità del 131-bis per la ricettazione potevano essere sollevate in sede di udienza di appello anche se non formalizzate nell'atto di impugnazione, quando la decisione non era ancora pubblicata al momento del deposito dell'appello

  • Corte di Cassazione, S.U. n. 18891 del 22/01/2022

    La pluralità di reati unificati per continuazione non costituisce di per sé ostacolo all'applicazione dell'art. 131-bis: occorre valutare se, concretamente, la pluralità sia idonea a integrare le condizioni ostative previste dalla norma (es. abitualità, maggiore offensività)

  • Corte di Cassazione, Sez. 2, n. 46064 del 30/11/2021

    I reati estinti per esito positivo della messa alla prova non rilevano ai fini della valutazione dell'abitualità ai sensi dell'art. 131-bis, in quanto la messa alla prova con esito favorevole determina l'estinzione del reato ed elimina gli effetti penali della condanna

  • Corte di Cassazione, Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020 (dep. 2021)

    Conferma che, nelle situazioni mutate da successivi orientamenti costituzionali o giurisprudenziali, la richiesta di applicazione del 131-bis può essere posta anche in udienza di appello come sollecitazione a una rilevazione d'ufficio della norma

Massime di principio

  • La speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. può essere valutata anche in appello se, al momento del deposito dell'atto di appello, non era ancora definito il quadro giurisprudenziale che ne consentiva l'applicabilità; in tali casi la richiesta può essere formulata in udienza
  • La pluralità di reati o la continuazione non escludono automaticamente l'applicazione del 131-bis: il giudice deve verificare se la pluralità sia concretamente idonea a integrare condizioni ostative come l'abitualità o una offensività non riconducibile alla tenuità
  • I reati estinti per esito positivo della messa alla prova non devono essere conteggiati come elementi ostativi ai fini della valutazione dell'abitualità per l'applicazione dell'art. 131-bis
  • Per reati per i quali l'applicabilità del 131-bis era già chiara al momento del deposito dell'appello, la relativa richiesta va tempestivamente dedotta con i motivi di impugnazione; la mancata tempestiva deduzione può rendere inammissibile la questione
  • Nella valutazione della particolare tenuità occorre considerare il contesto complessivo: valore dei beni, precedenti personali, arco temporale tra i fatti, modalità e intensità del dolo, e non limitarsi al numero dei reati o alla quantità materiale coinvolta

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