Tribunale, Sentenza T-201/17
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 12 febbraio 2019. — Printeos, SA contro Commissione europea. — Responsabilità extracontrattuale – Concorrenza – Intese – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE – Ammende – Sentenza che annulla parzialmente la decisione – Rimborso dell’importo di base dell’ammenda – Interessi moratori – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nesso causale – Danno – Articolo 266 TFUE – Articolo 90, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. — Causa T-201/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha condannato l’Unione, rappresentata dalla Commissione, a risarcire Printeos per non averle versato gli interessi moratori dovuti sul rimborso di un’ammenda antitrust annullata. Ha ritenuto che l’articolo 266 TFUE imponga il pieno ristoro della privazione del godimento della somma indebitamente pagata, indipendentemente dal rendimento negativo del fondo in cui l’importo era stato investito. La Commissione è stata inoltre condannata agli interessi di mora sul risarcimento e alle spese.
Responsabilità extracontrattuale dell’Unione per il mancato pagamento degli interessi moratori dovuti sul rimborso di un’ammenda antitrust annullata e già pagata a titolo provvisorio.
La questione giuridica
Se, in occasione dell’esecuzione di una sentenza che annulla parzialmente una decisione della Commissione che irroga un’ammenda antitrust, la Commissione sia tenuta, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, a rimborsare non solo il capitale dell’ammenda pagata provvisoriamente ma anche gli interessi moratori maturati fino al rimborso; se il mancato pagamento di tali interessi integri una violazione sufficientemente qualificata idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione; e se l’articolo 90, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 possa escludere o limitare tale obbligo.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che, quando una decisione della Commissione che irroga un’ammenda è annullata con effetto retroattivo e l’ammenda è stata pagata provvisoriamente, l’articolo 266, primo comma, TFUE impone alla Commissione di ripristinare integralmente la situazione del ricorrente, il che include il pagamento degli interessi moratori sul capitale indebitamente versato per il periodo di indisponibilità della somma. Il mancato versamento di tali interessi, anche se la Commissione si richiama all’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012 e al rendimento negativo del fondo di investimento, costituisce una violazione sufficientemente qualificata di una norma che conferisce diritti ai singoli e fa sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione; la disposizione delegata non può essere interpretata in senso tale da escludere l’obbligo derivante dal Trattato.
Norme richiamate
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 278 TFUE
- Articolo 296, secondo comma, TFUE
- Articolo 340, secondo comma, TFUE
- Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 1/2003
- Regolamento (CE) n. 773/2004
- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
- Articolo 83 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
- Articolo 90 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
- Articolo 78, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- Articolo 83, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
Responsabilità per il mancato pagamento degli interessi su un’ammenda annullata
La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da Printeos, SA contro la Commissione europea, nell’ambito di una vicenda antitrust relativa a un’ammenda irrogata per partecipazione a un’intesa nel mercato delle buste. Il Tribunale si pronuncia sulla portata dell’articolo 266 TFUE e sul rapporto con l’articolo 90 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 in caso di rimborso di un’ammenda pagata a titolo provvisorio e poi annullata dal giudice dell’Unione.
Fatti e procedimento principale
La Commissione, con decisione del 10 dicembre 2014, aveva accertato una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE e aveva inflitto a Printeos un’ammenda di EUR 4 729 000, da pagare entro tre mesi. La decisione prevedeva che, in caso di ricorso, l’impresa dovesse garantire l’importo o pagarlo provvisoriamente, con rinvio all’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012. Printeos ha proposto ricorso di annullamento, ha pagato l’ammenda a titolo provvisorio il 9 marzo 2015 e, con sentenza del 13 dicembre 2016 nella causa T-95/15, il Tribunale ha annullato parzialmente la decisione per difetto di motivazione. In seguito, la Commissione ha rimborsato solo il capitale dell’ammenda, rifiutando di versare gli interessi richiesti da Printeos.
Domanda di risarcimento e posizione delle parti
Printeos ha chiesto il risarcimento del danno corrispondente agli interessi moratori che la Commissione avrebbe dovuto corrisponderle in esecuzione della sentenza di annullamento, calcolati sul capitale dell’ammenda per il periodo dal 9 marzo 2015 al 1o febbraio 2017. In subordine, ha domandato l’annullamento del messaggio di posta elettronica con cui la Commissione aveva negato il pagamento degli interessi. La ricorrente ha sostenuto che il mancato versamento degli interessi violasse l’articolo 266 TFUE, il principio di restitutio in integrum, l’articolo 340 TFUE e, in via di eccezione, la legittimità dell’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012. La Commissione ha replicato che la disposizione delegata disciplinava in modo completo il rimborso dei pagamenti provvisori e che, in presenza di rendimento negativo del fondo, non vi era obbligo di corrispondere interessi positivi.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 266 TFUE, che impone all’istituzione autrice dell’atto annullato di adottare le misure necessarie per eseguire la sentenza;
- l’articolo 340, secondo comma, TFUE, sulla responsabilità extracontrattuale dell’Unione;
- l’articolo 278 TFUE, relativo all’assenza di effetto sospensivo dei ricorsi;
- gli articoli 296, secondo comma, TFUE, 41 e 47 della Carta;
- il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, in particolare gli articoli 83 e 90 di quest’ultimo.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale ricorda che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione richiede una violazione sufficientemente qualificata di una norma che conferisce diritti ai singoli, un danno e un nesso causale. Quanto all’articolo 266 TFUE, il Tribunale afferma che esso attribuisce un diritto soggettivo al pieno rispetto dell’obbligo di esecuzione della sentenza di annullamento. In caso di annullamento di una decisione che infligge un’ammenda, la giurisprudenza già riconosce il diritto al rimborso del capitale indebitamente pagato e al pagamento di interessi moratori, quali misura di esecuzione diretta della sentenza e forma forfettaria di ristoro per la privazione del godimento della somma. Il Tribunale osserva che la Commissione aveva fondato il diniego di pagamento sulla disposizione controversa dell’articolo 90, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, del regolamento delegato n. 1268/2012. Tuttavia, tale disposizione parla di rimborso degli importi indebitamente riscossi e degli interessi prodotti, ma non può essere letta come esclusiva degli interessi moratori dovuti ex articolo 266 TFUE. Il suo tenore non consente un’interpretazione contra legem che sopprima l’obbligo derivante dal Trattato. La Commissione era dunque, dal momento del pagamento provvisorio dell’ammenda, in situazione di ritardo nel rimborso, poiché l’annullamento opera retroattivamente e il credito restitutorio esiste sin dal pagamento indebito. Il mancato versamento degli interessi moratori ha quindi integrato una violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 266 TFUE. Il Tribunale respinge l’argomento della Commissione secondo cui il rendimento negativo del fondo BUFI e la scelta della ricorrente di pagare provvisoriamente l’ammenda escluderebbero il danno o il nesso causale. Il danno corrisponde infatti alla perdita degli interessi moratori dovuti per il periodo di indisponibilità del capitale, e la scelta del pagamento provvisorio è la conseguenza dell’efficacia esecutiva della decisione sanzionatoria.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale accoglie la domanda risarcitoria principale e condanna l’Unione a risarcire Printeos per EUR 184 592,95, corrispondenti agli interessi moratori maturati dal 9 marzo 2015 al 1o febbraio 2017. Su tale importo riconosce inoltre interessi di mora dalla data della sentenza fino al pagamento integrale, al tasso BCE per le operazioni principali di rifinanziamento maggiorato di 3,5 punti percentuali. Il ricorso è respinto per il resto e la Commissione è condannata alle spese.
Principio affermato
L’esecuzione di una sentenza di annullamento di una decisione della Commissione che irroga un’ammenda antitrust impone, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, non solo la restituzione del capitale indebitamente pagato, ma anche il pagamento degli interessi moratori per il periodo di indisponibilità della somma; una normativa delegata che disciplini il rimborso degli importi provvisoriamente versati non può escludere tale obbligo primario del Trattato.
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