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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-125/18

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 febbraio 2019. — Associazione Nazionale GranoSalus - Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) contro Commissione europea. — Ricorso di annullamento – Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva glifosato – Rinnovo dell’iscrizione nell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 – Insussistenza di incidenza individuale – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Irricevibilità. — Causa T-125/18

Giurisprudenza europea62018TO0125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto come irricevibile il ricorso dell’Associazione GranoSalus contro il rinnovo dell’approvazione del glifosato. Ha ritenuto che l’associazione non avesse un interesse proprio idoneo a fondare la legittimazione ad agire e che i suoi membri non fossero colpiti in modo individuale ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Ha inoltre affermato che l’atto impugnato, pur essendo un atto regolamentare, comporta misure di esecuzione a livello nazionale, sicché non è impugnabile direttamente dai singoli su tale base.

Irricevibilità del ricorso di annullamento proposto da un’associazione contro il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 sul rinnovo dell’approvazione del glifosato, per difetto di legittimazione ad agire e perché l’atto è regolamentare ma comporta misure di esecuzione.

La questione giuridica

Se un’associazione di produttori e consumatori possa impugnare ex articolo 263 TFUE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 sul rinnovo dell’approvazione del glifosato, sostenendo la propria legittimazione ad agire per interesse proprio o per quella dei suoi membri; in particolare, se l’atto la riguardi direttamente e individualmente o se costituisca un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione.

Principio di diritto

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso: l’associazione non ha dimostrato né un interesse proprio né che i suoi membri fossero destinatari o fossero direttamente e individualmente incisi dall’atto impugnato; inoltre, il regolamento di esecuzione sul rinnovo dell’approvazione del glifosato è sì un atto regolamentare, ma comporta misure di esecuzione, poiché l’effetto sui soggetti rappresentati passa attraverso le successive decisioni nazionali di rinnovo delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 19, paragrafo 1, TUE
  • Regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1056
  • Direttiva 91/414/CEE
  • Direttiva 2001/99/CE
  • Direttiva 2010/77/UE
  • Regolamento (CE) n. 1272/2008

Irricevibilità del ricorso contro il rinnovo dell’approvazione del glifosato

Il Tribunale, Prima Sezione, è stato adito con un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da un’associazione italiana di produttori di grano e consumatori contro il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324, con cui la Commissione ha rinnovato l’approvazione del glifosato fino al 15 dicembre 2022. La controversia riguarda la legittimazione ad agire di un’associazione rispetto a un atto dell’Unione in materia di prodotti fitosanitari.

Contesto normativo e amministrativo

Il glifosato era già stato approvato nell’Unione in base alla direttiva 91/414/CEE, poi abrogata dal regolamento (CE) n. 1107/2009, che disciplina l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Le sostanze attive approvate sono elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Nel tempo l’approvazione del glifosato è stata prorogata più volte, in attesa delle valutazioni scientifiche dell’EFSA e del parere del comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA.

Fatti rilevanti

La Commissione ha ricevuto la richiesta di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva entro i termini previsti. Dopo le valutazioni della Germania e della Slovacchia come Stati membri relatori, la pubblicazione dell’analisi IARC sul potenziale cancerogeno del glifosato e le successive verifiche dell’EFSA e dell’ECHA, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324. L’atto ha rinnovato l’approvazione della sostanza attiva a determinate condizioni. La ricorrente ha impugnato tale atto chiedendone l’annullamento.

Eccezione di irricevibilità e tesi delle parti

La Commissione ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che l’associazione non era né direttamente e individualmente interessata dall’atto né legittimata a invocare la natura di atto regolamentare privo di misure di esecuzione. La ricorrente ha replicato che l’atto la riguardava direttamente e non comportava misure di esecuzione, poiché incideva sulla salute dei consumatori e sulla posizione economica dei produttori di grano che rappresentava.

Interesse proprio dell’associazione

Il Tribunale ricorda che un’associazione può proporre un ricorso di annullamento solo se fa valere un interesse proprio o se i suoi membri sono legittimati individualmente. Nel caso concreto, la ricorrente non ha dimostrato di aver svolto un ruolo nella procedura di adozione dell’atto impugnato né di disporre di diritti procedurali specifici; di conseguenza, non ha provato un interesse proprio idoneo a fondare la ricevibilità del ricorso.

Mancanza di legittimazione individuale dei membri

Quanto ai membri dell’associazione, il Tribunale applica i criteri tradizionali dell’articolo 263, quarto comma, TFUE: il destinatario formale dell’atto non è un membro dell’associazione; inoltre, i soggetti diversi dai destinatari devono essere colpiti da circostanze peculiari che li distinguano da chiunque altro secondo il criterio Plaumann. L’atto impugnato ha invece portata generale, perché si applica a chiunque produca, commercializzi o utilizzi glifosato o prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.

Il Tribunale osserva che:

  • i membri consumatori o cittadini dell’Unione sono colpiti solo nella loro qualità generale di consumatori e cittadini;
  • i produttori di grano sono colpiti nella stessa posizione oggettiva di qualsiasi altro produttore che scelga di non utilizzare il glifosato.

Ne segue che i membri dell’associazione non sono individualmente interessati dall’atto.

Atto regolamentare e misure di esecuzione

Il Tribunale qualifica poi il regolamento di esecuzione come atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, poiché è un atto di portata generale non adottato con procedura legislativa. Tuttavia, per essere direttamente impugnabile da un privato senza dimostrare incidenza individuale, l’atto regolamentare non deve comportare misure di esecuzione.

Secondo il Tribunale, nel sistema del regolamento n. 1107/2009 il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva a livello UE non produce di per sé la prosecuzione automatica delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari: tali autorizzazioni sono rilasciate e rinnovate dagli Stati membri, che devono adottare apposite decisioni ai sensi degli articoli 28-39 e 43 del regolamento n. 1107/2009. Pertanto, gli effetti dell’atto si concretizzano mediante misure nazionali di esecuzione.

Conseguenze sulla ricevibilità

Poiché le misure nazionali di rinnovo delle autorizzazioni costituiscono misure di esecuzione, l’atto impugnato non rientra nell’ipotesi dell’atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione. Il Tribunale richiama quindi il percorso di tutela ordinario: impugnazione della misura nazionale davanti al giudice interno e possibile rinvio pregiudiziale di validità ex articolo 267 TFUE.

Domanda di mezzo istruttorio e istanze di intervento

La richiesta della ricorrente di acquisire documenti della relazione EFSA per confrontarli con i cosiddetti "Monsanto papers" è stata ritenuta irrilevante, perché attinente al merito e non esaminabile una volta dichiarato irricevibile il ricorso. Le istanze di intervento presentate dalle imprese del settore sono rimaste prive di oggetto, in quanto l’intervento è accessorio alla causa principale.

Dispositivo

Il Tribunale ha quindi:

  • respinto il ricorso in quanto irricevibile;
  • dichiarato che non vi era più luogo a statuire sulle istanze di intervento;
  • condannato la ricorrente alle spese della Commissione e alle proprie;
  • posto le spese relative agli interventi a carico di ciascun interveniente.

Principio affermato

Un’associazione che impugni il rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva come il glifosato non è legittimata ad agire se non dimostra un interesse proprio o la legittimazione individuale dei suoi membri; inoltre, un regolamento di esecuzione che rinnova l’approvazione della sostanza attiva ma richiede ulteriori decisioni nazionali per le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contiene misure di esecuzione e non può essere impugnato direttamente dai privati ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarilegittimazione ad agirericorso di annullamentoatto regolamentare e misure di esecuzioneglifosato

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