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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-434/17

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 febbraio 2019. — Human Operator Zrt. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. — Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Detrazione dell’IVA – Determinazione del soggetto passivo tenuto al pagamento dell’IVA – Applicazione retroattiva di una misura di deroga – Principio della certezza del diritto. — Causa C-434/17

Giurisprudenza europea62017CJ0434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che l’Ungheria non poteva applicare l’inversione contabile, per i servizi di messa a disposizione di personale non rientranti nell’articolo 199 della direttiva IVA, prima della notifica della decisione di esecuzione che autorizzava la deroga. In assenza di una previsione espressa di retroattività nell’atto dell’Unione, prevalgono la regola della notifica per le decisioni destinate a uno Stato membro e il principio di certezza del diritto. Di conseguenza, per il periodo anteriore alla notifica, l’IVA resta dovuta dal soggetto passivo che effettua la prestazione.

IVA: incompatibilità con il diritto UE dell’applicazione retroattiva, prima della notifica, di una deroga autorizzata dall’Unione all’articolo 193 della direttiva IVA

La questione giuridica

Se una decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza l’Ungheria a derogare all’articolo 193 della direttiva IVA possa essere interpretata nel senso di consentire l’applicazione della deroga prima della sua notifica allo Stato membro, quando la decisione non indica una data di entrata in vigore o di applicazione iniziale e lo Stato membro aveva chiesto di applicarla retroattivamente; in collegamento, quale soggetto sia debitore dell’IVA nel periodo anteriore alla notifica.

Principio di diritto

Il diritto dell’Unione osta a che uno Stato membro applichi retroattivamente una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva IVA prima che la decisione del Consiglio che la autorizza sia stata notificata, quando tale decisione non prevede espressamente la retroattività né una data iniziale di applicazione. In mancanza di una deroga efficace nel tempo, resta applicabile la regola generale dell’articolo 193, per cui l’IVA è dovuta dal prestatore del servizio e non dal destinatario.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva 2013/43/UE
  • Articolo 193 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 199 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
  • Decisione di esecuzione (UE) 2015/2349

IVA: applicazione retroattiva di una deroga autorizzata dal Consiglio

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del giudice ungherese in una controversia tra una società che presta servizi di collocamento e somministrazione di personale e l’amministrazione fiscale ungherese. Il tema è l’efficacia temporale della decisione di esecuzione (UE) 2015/2349, con cui il Consiglio ha autorizzato l’Ungheria a derogare all’articolo 193 della direttiva IVA introducendo un meccanismo di inversione contabile.

Fatti e procedimento principale

Human Operator Zrt. operava nel settore della messa a disposizione di risorse umane e riceveva fatture da altre società che avevano messo a disposizione i propri lavoratori ai clienti della ricorrente. Le fatture erano state emesse in regime ordinario con indicazione dell’IVA, che la società aveva detratto. A seguito di controlli relativi a gennaio 2015 e ad altri periodi fino a luglio 2015, l’autorità fiscale ungherese ha ritenuto che, in forza della normativa interna, fosse la destinataria dei servizi a dover assolvere l’IVA secondo il meccanismo dell’inversione contabile, e ha emesso avvisi di pagamento.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, secondo cui l’IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua la cessione o la prestazione imponibile, salvo i casi previsti dagli articoli da 194 a 199 ter e 202. Richiama poi l’articolo 199, paragrafo 1, che consente agli Stati membri di prevedere, per specifiche operazioni, che il debitore sia il destinatario, e l’articolo 395, paragrafo 1, che consente misure speciali di deroga autorizzate dal Consiglio. Sul piano procedurale viene in rilievo l’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, relativo all’entrata in vigore delle decisioni che designano i destinatari, nonché la decisione di esecuzione (UE) 2015/2349.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede in sostanza se il diritto dell’Unione osti a una prassi nazionale che fa decorrere dal 1o gennaio 2015 l’applicazione della deroga all’articolo 193, benché la decisione del Consiglio sia stata notificata all’Ungheria solo l’11 dicembre 2015, non contenga alcuna clausola di retroattività e sia stata richiesta dallo Stato membro proprio con indicazione di tale data iniziale.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che le deroghe al regime generale dell’IVA, come quelle riconducibili all’articolo 199, devono essere interpretate restrittivamente, ma senza svuotarne l’effetto utile. Tuttavia, in assenza di indicazioni espresse sulla data di entrata in vigore o di applicazione, la portata temporale dell’atto deve essere determinata alla luce del testo, della ratio e della struttura, nonché delle regole generali del TFUE.

In applicazione dell’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, la decisione destinata a uno Stato membro produce effetti con la notificazione al destinatario. Poiché la decisione di esecuzione è stata notificata all’Ungheria solo l’11 dicembre 2015, essa è entrata in vigore in quella data. La Corte aggiunge che non possono mutare tale conclusione né la proposta della Commissione, né il fatto che l’articolo 2 della decisione fissi solo la data di scadenza, né le indicazioni informali contenute in una lettera della Commissione.

La Corte fonda la soluzione anche sul principio di certezza del diritto, che esige norme chiare, precise e prevedibili, soprattutto quando comportano oneri finanziari. In assenza di una previsione espressa di retroattività, non può ritenersi che l’autorizzazione del Consiglio produca effetti prima della notifica.

Decisione e effetti pratici

La Corte risponde che il diritto dell’Unione osta all’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva IVA prima della notifica della decisione autorizzativa allo Stato membro richiedente, quando l’atto tace sulla propria entrata in vigore o sulla data iniziale di applicazione, anche se lo Stato membro aveva dichiarato di voler applicare retroattivamente la deroga. Per il periodo anteriore alla notifica resta quindi applicabile la regola generale dell’articolo 193: l’IVA è dovuta dal prestatore dei servizi, non dal destinatario.

Principio affermato

La retroattività di una deroga all’IVA autorizzata dal Consiglio non può presumersi: se la decisione di esecuzione non la prevede espressamente, l’atto diviene efficace solo con la notifica allo Stato membro destinatario, e fino a quel momento continua a operare la disciplina ordinaria della direttiva IVA.

Come è indicizzato

Materieivainversione contabilederoghe alle direttive uecertezza del dirittonotifica degli atti ue

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