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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-8/19

Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 12 febbraio 2019. — Procedimento penale a carico di RH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 4 – Riferimenti in pubblico alla colpevolezza – Decisione di custodia cautelare – Mezzi di ricorso – Procedimento di controllo della legittimità di tale decisione – Rispetto della presunzione di innocenza – Articolo 267 TFUE – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di essere sentiti entro un termine ragionevole – Normativa nazionale che restringe la facoltà dei giudici nazionali di presentare alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale o che li obbliga a pronunciarsi senza attendere la risposta a tale domanda – Sanzioni disciplinari in caso di inosservanza di tale normativa. — Causa C-8/19 PPU

Giurisprudenza europea62019CO0008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza resa in procedimento d’urgenza, ha tutelato la piena autonomia del giudice nazionale nel ricorrere al rinvio pregiudiziale e nel sospendere il procedimento in attesa della risposta della Corte. Ha inoltre chiarito che la direttiva 2016/343 non disciplina in modo esaustivo i presupposti della custodia cautelare e non impedisce al giudice di valutare gli elementi probatori e di rispondere alle difese, purché non si attribuisca all’indagato un’imputazione di colpevolezza. La pronuncia è rilevante per i procedimenti penali con imputati detenuti e per la gestione delle questioni pregiudiziali in presenza di termini ragionevoli e vincoli disciplinari interni.

Rinvio pregiudiziale su custodia cautelare: compatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che impedisce o scoraggia il rinvio pregiudiziale e limiti della presunzione di innocenza nella motivazione delle decisioni sulla detenzione.

La questione giuridica

1) Se l’articolo 267 TFUE e l’articolo 47, secondo comma, della Carta ostino a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza, che impone al giudice nazionale di decidere sulla legittimità della custodia cautelare senza poter proporre rinvio pregiudiziale o attendere la risposta della Corte, anche sotto minaccia di sanzioni disciplinari. 2) Se gli articoli 4 e 6 della direttiva (UE) 2016/343, letti alla luce del considerando 16, impongano al giudice nazionale, nel controllo della custodia cautelare, di bilanciare prove a carico e a discarico, rispondere alle obiezioni della difesa e motivare la decisione senza violare la presunzione di innocenza.

Principio di diritto

L’articolo 267 TFUE e l’articolo 47, secondo comma, della Carta ostano a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza, che costringa il giudice del rinvio a decidere sulla custodia cautelare senza poter formulare un rinvio pregiudiziale o attendere la risposta della Corte, poiché la scelta di adire la Corte e del momento del rinvio spetta al giudice nazionale e non può essere neutralizzata da vincoli interni o da rischi disciplinari. Inoltre, gli articoli 4 e 6 della direttiva 2016/343 non vietano che, nel valutare i "motivi plausibili" di sospetto ai fini della legittimità della custodia cautelare, il giudice esamini prove a carico e a discarico, risponda alle obiezioni della difesa e motivi la decisione, purché essa non presenti l’interessato come colpevole.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 47, primo e secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 4 della direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 6 della direttiva (UE) 2016/343
  • Considerando 16 della direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 5 CEDU
  • Articolo 6 CEDU
  • Articolo 100, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte

Rinvio pregiudiziale sulla custodia cautelare e sul rinvio alla Corte

L’ordinanza riguarda un rinvio pregiudiziale in procedimento penale, trattato con il rito d’urgenza, promosso dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) nel procedimento a carico di RH, detenuto in custodia cautelare. Il giudice del rinvio chiede chiarimenti sia sulla compatibilità della disciplina processuale bulgara con l’articolo 267 TFUE sia sui limiti della presunzione di innocenza quando si decide sulla proroga della detenzione.

Fatti e procedimento principale

RH era indagato per presunta partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di omicidi. Nei suoi confronti era stata disposta la custodia cautelare il 22 ottobre 2018, sulla base dell’esistenza di "motivi plausibili" per ritenere che avesse commesso il reato contestato. Il 20 dicembre 2018 la difesa aveva chiesto la scarcerazione, contestando la persistenza di tali motivi.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 267 TFUE, che disciplina il rinvio pregiudiziale;
  • l’articolo 47, primo e secondo comma, della Carta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un termine ragionevole;
  • la direttiva (UE) 2016/343, in particolare gli articoli 4 e 6 e il considerando 16;
  • gli articoli 5 e 6 CEDU, evocati dal giudice del rinvio come parametro comparativo.

Il considerando 16 della direttiva chiarisce che le decisioni preliminari di natura procedurale, incluse quelle sulla custodia cautelare, restano ammesse purché non presentino la persona come colpevole.

Prima questione: autonomia del giudice nazionale nel rinvio pregiudiziale

Il giudice del rinvio temeva che la normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza interna, lo obbligasse a pronunciarsi subito sulla legittimità della detenzione senza poter attendere la risposta della Corte, anche per evitare il rischio di sanzioni disciplinari.

La Corte ricorda che:

  • la facoltà di proporre rinvio pregiudiziale appartiene al giudice nazionale, che valuta in piena autonomia pertinenza e necessità della questione;
  • il momento del rinvio è rimesso alla scelta del giudice nazionale;
  • il sistema dell’articolo 267 TFUE perderebbe efficacia se norme interne potessero neutralizzare o svuotare il rinvio;
  • il giudice nazionale può adottare misure provvisorie e, se del caso, anche scarcerare l’interessato;
  • la minaccia di sanzioni disciplinari per l’esercizio del rinvio o per l’attesa della risposta della Corte lede l’indipendenza del giudice.

Ne deriva che una normativa nazionale interpretata nel senso di impedire al giudice di rinviare o di attendere la risposta della Corte è incompatibile con l’articolo 267 TFUE e con l’articolo 47, secondo comma, della Carta.

Seconda questione: presunzione di innocenza e motivazione della custodia cautelare

Sul secondo profilo la Corte richiama la propria sentenza Milev e ribadisce che la direttiva 2016/343 non disciplina in modo completo le condizioni di adozione delle misure cautelari personali. In particolare, la direttiva non osta a decisioni preliminari fondate su sospetti o indizi di reità, purché non presentino l’indagato come colpevole.

La Corte chiarisce che:

  • il giudice può esaminare gli elementi di prova a carico e a discarico;
  • può motivare la decisione dando conto degli elementi considerati e delle obiezioni della difesa;
  • tale attività non viola la presunzione di innocenza se la decisione resta una valutazione procedurale e non una dichiarazione di colpevolezza.

Il riferimento del considerando 16 alla possibile verifica di "sufficienti prove a carico" va letto nel contesto dell’intera direttiva: esso non introduce un regime esaustivo sulla prova necessaria per la custodia cautelare, ma conferma la compatibilità di decisioni procedurali basate sul sospetto.

Decisione della Corte

La Corte risponde che:

  • l’articolo 267 TFUE e l’articolo 47, secondo comma, della Carta ostano alla normativa nazionale che obbliga il giudice a decidere senza poter rinviare o attendere la Corte;
  • gli articoli 4 e 6 della direttiva 2016/343, letti con il considerando 16, non impediscono al giudice di bilanciare le prove e di rispondere alle contestazioni della difesa, purché la persona non sia presentata come colpevole.

Principi pratici per l’operatore

Per la pratica forense, la pronuncia conferma che il giudice nazionale resta libero di sospendere il procedimento e attendere la risposta pregiudiziale anche in materia di custodia cautelare. Inoltre, nelle motivazioni delle decisioni sulla detenzione, è consentito un esame sostanziale degli elementi probatori, ma il linguaggio della decisione deve restare rigorosamente neutro e non affermare, neppure implicitamente, la colpevolezza dell’indagato.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria in materia penalerinvio pregiudizialecustodia cautelarepresunzione di innocenzadiritto a un processo equo

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