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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-179/18

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 febbraio 2019. — Ronny Rohart contro Federale Pensioendienst. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidsrechtbank Gent. — Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Diritti pensionistici in base al regime pensionistico nazionale dei lavoratori dipendenti – Rifiuto di prendere in considerazione il periodo di durata del servizio militare obbligatorio prestato da un funzionario dell’Unione europea dopo la sua entrata in servizio – Principio di leale cooperazione. — Causa C-179/18

Giurisprudenza europea62018CJ0179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio del tribunale del lavoro di Gand, ha esaminato se il Belgio potesse negare, per la pensione nazionale di un ex lavoratore dipendente divenuto funzionario UE, l’equiparazione del periodo di servizio militare obbligatorio svolto dopo l’ingresso nella Commissione. Richiamando la propria giurisprudenza su My e Wojciechowski, ha ritenuto che una simile disciplina possa scoraggiare l’accesso e la permanenza nelle istituzioni dell’Unione. Ne consegue l’incompatibilità della normativa belga con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, letto alla luce dello Statuto dei funzionari.

Previdenza sociale: incompatibilità con il principio di leale cooperazione di una normativa nazionale che esclude, per il calcolo della pensione, l’equiparazione del servizio militare obbligatorio svolto da un funzionario UE dopo l’accesso all’Unione.

La questione giuridica

Se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea, osti a una normativa nazionale che, ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia di un lavoratore dipendente, rifiuti di prendere in considerazione come periodo lavorativo il servizio militare obbligatorio prestato nello Stato membro dopo l’ingresso del lavoratore in servizio come funzionario dell’Unione, quando tale equiparazione sarebbe stata riconosciuta se l’interessato avesse svolto un’attività lavorativa nazionale o in un altro Stato membro nel periodo rilevante.

Principio di diritto

L’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea, osta a una normativa nazionale che, nel calcolo della pensione di vecchiaia, escluda l’equiparazione del servizio militare obbligatorio svolto da un soggetto dopo essere divenuto funzionario dell’Unione, quando tale equiparazione sarebbe riconosciuta se, nel momento del richiamo alle armi o nei tre anni successivi, egli avesse esercitato un’attività lavorativa soggetta al regime pensionistico nazionale o, in alternativa, in un altro Stato membro. Una simile disciplina è idonea a dissuadere i lavoratori dal diventare funzionari dell’Unione e quindi contrasta con il dovere di leale cooperazione.

Norme richiamate

  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Statuto dei funzionari dell’Unione europea (regolamento n. 259/68, come modificato dal regolamento n. 723/2004)
  • Articolo 42 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Regolamento (CEE) n. 1408/71, articolo 13, paragrafo 2, lettera e)
  • Regio decreto belga del 21 dicembre 1967, articolo 34

Previdenza sociale e servizio militare obbligatorio di un funzionario UE

La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale dell’arbeidsrechtbank Gent (Tribunale del lavoro di Gand, Belgio) in materia di calcolo della pensione di vecchiaia nel regime belga dei lavoratori dipendenti. Il caso riguarda un ex lavoratore dipendente divenuto poi funzionario della Commissione europea, cui era stato negato il computo del periodo di servizio militare obbligatorio svolto dopo l’accesso all’istituzione dell’Unione.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Rohart aveva lavorato in Belgio come lavoratore dipendente dal 1° ottobre 1970 al 15 agosto 1973. Dal 16 agosto 1973 entrò in servizio presso la Commissione europea e vi rimase fino al pensionamento, il 1° gennaio 2009, con un’interruzione dal 1° luglio 1974 al 30 giugno 1975 per prestare il servizio militare obbligatorio in Belgio. Egli percepiva sia una pensione UE sia una pensione del regime belga dei lavoratori dipendenti.

A seguito della sentenza Wojciechowski (C‑408/14), i diritti pensionistici del sig. Rohart furono ricalcolati dal Servizio pensionistico federale belga, ma senza considerare il periodo di servizio militare. La richiesta di ottenere tale considerazione venne respinta perché l’interessato non soddisfaceva i requisiti di equiparazione previsti dall’articolo 34 del regio decreto belga: non era lavoratore dipendente al momento del servizio militare né nei tre anni successivi.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, sul principio di leale cooperazione;
  • lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42, che disciplina la posizione del funzionario incorporato nelle formazioni militari e prevede la possibilità di un versamento retroattivo ai fini pensionistici UE;
  • l’articolo 13, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 1408/71, relativo alla soggezione alla legislazione di uno Stato membro per chi è chiamato alle armi e al computo dei periodi assicurativi in altri Stati membri;
  • l’articolo 34 del regio decreto belga del 21 dicembre 1967, che equipara a periodi lavorativi i periodi di servizio militare solo a determinate condizioni.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se il principio di leale cooperazione, letto insieme allo Statuto, impedisse a uno Stato membro di negare il computo, ai fini pensionistici nazionali, del servizio militare obbligatorio svolto da un soggetto che, al momento del servizio e successivamente, era funzionario dell’Unione, qualora tale equiparazione fosse invece disponibile per chi fosse stato lavoratore dipendente nazionale o, in alcune ipotesi, lavoratore in un altro Stato membro.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che, pur spettando agli Stati membri disciplinare i propri sistemi previdenziali, essi devono rispettare il diritto dell’Unione. Lo Statuto dei funzionari, adottato con regolamento e quindi vincolante anche per gli Stati membri quando la sua attuazione richiede la loro collaborazione, si impone in tale contesto.

Riprendendo My e Ricci e Pisaneschi, la Corte osserva che norme nazionali di questo tipo possono rendere più difficile l’assunzione di lavoratori nelle istituzioni dell’Unione, perché il lavoratore rischia di perdere un vantaggio pensionistico nazionale se accetta un impiego europeo. La stessa logica, già ribadita in Wojciechowski, vale quando la normativa nazionale riduce o nega una pensione a causa della successiva carriera presso un’istituzione dell’Unione.

Nel caso concreto, il rifiuto di considerare il servizio militare obbligatorio svolto mentre il sig. Rohart era funzionario dell’Unione ha un effetto dissuasivo: un lavoratore che occupi un impiego nel regime nazionale potrebbe essere indotto a non diventare funzionario UE prima del servizio militare, o nei tre anni successivi, per non perdere il beneficio dell’equiparazione. Tale effetto è incompatibile con il dovere di leale cooperazione verso l’Unione.

La Corte respinge inoltre le giustificazioni del governo belga. Il fatto che durante il servizio militare non siano stati versati contributi non è decisivo, poiché la stessa situazione si verifica per altre categorie che beneficiano comunque dell’equiparazione. Parimenti irrilevante è l’argomento fondato sull’articolo 42 dello Statuto: il versamento retroattivo al regime pensionistico dell’Unione è una mera facoltà e la mancata utilizzazione non può tradursi nella perdita di diritti pensionistici nazionali.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea, osta alla normativa nazionale belga controversa. Lo Stato membro non può quindi negare, nel calcolo della pensione di vecchiaia di un ex lavoratore dipendente divenuto funzionario UE, l’equiparazione del servizio militare obbligatorio a periodo di lavoro effettivo quando tale equiparazione sarebbe spettata in presenza di attività lavorativa nazionale o in un altro Stato membro nel periodo rilevante.

Principio affermato

Una normativa nazionale che privi un funzionario dell’Unione del computo pensionistico del servizio militare obbligatorio, solo perché egli era già entrato al servizio dell’Unione al momento del richiamo e successivamente, è contraria al principio di leale cooperazione se produce un effetto dissuasivo sull’accesso alle istituzioni dell’Unione e altera il trattamento pensionistico rispetto a situazioni analoghe coperte dal diritto nazionale o dal coordinamento unionale.

Come è indicizzato

Materieprevidenza socialepensionifunzione pubblica europealeale cooperazionelibera circolazione dei lavoratori

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