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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-492/18

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 febbraio 2019. — TC. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 12 – Mantenimento in custodia della persona – Articolo 17 – Termini per l’adozione della decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo – Legislazione nazionale che prevede la sospensione d’ufficio della misura detentiva allo scadere di 90 giorni dall’arresto – Interpretazione conforme – Sospensione dei termini – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 6 – Diritto alla libertà e alla sicurezza – Interpretazioni divergenti della legislazione nazionale – Chiarezza e prevedibilità. — Causa C-492/18 PPU

Giurisprudenza europea62018CJ0492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta la disciplina del mandato d’arresto europeo nel senso che non è compatibile con il diritto UE una liberazione automatica dopo 90 giorni se il ricercato presenta un rischio di fuga molto elevato. Tuttavia, neppure una prassi giurisprudenziale che estenda la custodia oltre quel termine attraverso interpretazioni divergenti del diritto nazionale può essere accettata se non assicura chiarezza e prevedibilità. La custodia deve restare ancorata a basi legali accessibili, precise e non arbitrarie, nel rispetto dell’articolo 6 della Carta.

Mandato d’arresto europeo: incompatibilità con il diritto UE di una liberazione automatica dopo 90 giorni e limiti alla custodia oltre tale termine in caso di rischio di fuga elevato.

La questione giuridica

Se la decisione quadro 2002/584/GAI osti a una normativa nazionale che impone la rimessa in libertà del ricercato dopo 90 giorni dall’arresto, anche in presenza di un rischio di fuga molto elevato non neutralizzabile con misure adeguate; e se l’articolo 6 della Carta osti a una giurisprudenza nazionale che consente di mantenere la custodia oltre 90 giorni tramite un’interpretazione che sospende tale termine quando il giudice rinvia una questione pregiudiziale alla Corte, attende la risposta a un rinvio altrui o sospende la decisione sulla consegna per rischio di trattamenti inumani o degradanti nello Stato membro emittente.

Principio di diritto

La Corte afferma che la decisione quadro 2002/584 osta a una regola nazionale che imponga in modo automatico e incondizionato la liberazione del ricercato dopo 90 giorni dall’arresto, se persiste un rischio di fuga molto elevato non riducibile con misure adeguate. Al tempo stesso, l’articolo 6 della Carta osta a una giurisprudenza nazionale che consenta di prolungare la custodia oltre 90 giorni mediante un’interpretazione del diritto interno che sospenda il termine in alcuni casi, quando tale soluzione non garantisce la conformità alla decisione quadro e genera incertezza o divergenze tali da rendere imprevedibile la durata della custodia.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 6 TFUE
  • Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 12 della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 15 della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 17 della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte

Mandato d’arresto europeo e custodia oltre 90 giorni

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del rechtbank Amsterdam nell’ambito dell’esecuzione nei Paesi Bassi di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di TC dalle autorità del Regno Unito. La Corte è chiamata a chiarire se il diritto dell’Unione consenta, da un lato, una liberazione automatica del ricercato allo scadere di 90 giorni e, dall’altro, una custodia oltre tale termine fondata su interpretazioni nazionali divergenti.

Fatti e procedimento principale

TC, cittadino britannico residente in Spagna, era sospettato di gravi reati legati al traffico di droga. Arrestato nei Paesi Bassi il 4 aprile 2018, chiedeva la sospensione della custodia quando fossero trascorsi 90 giorni dall’arresto. Il giudice del rinvio osservava che l’OLW olandese, che recepisce la decisione quadro 2002/584, prevedeva in linea di principio la sospensione della custodia allo scadere di 90 giorni, ma che tale meccanismo appariva incompatibile con la disciplina dell’Unione nei casi in cui il procedimento richieda più tempo, ad esempio per un rinvio pregiudiziale o per la verifica del rischio di trattamenti inumani o degradanti nello Stato emittente.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 6 della Carta, relativo al diritto alla libertà e alla sicurezza;
  • gli articoli 12, 15 e 17 della decisione quadro 2002/584/GAI;
  • l’articolo 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro, che impone il rispetto dei diritti fondamentali;
  • l’articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta, per il controllo delle limitazioni dei diritti fondamentali;
  • l’articolo 267 TFUE, sul rinvio pregiudiziale.

La questione pregiudiziale

Il giudice olandese chiede, in sostanza, se:

  • la decisione quadro osti a una disposizione nazionale che impone la rimessa in libertà del ricercato dopo 90 giorni in modo automatico, anche se il rischio di fuga è molto elevato;
  • l’articolo 6 della Carta osti a una giurisprudenza nazionale che consente di mantenere la custodia oltre 90 giorni sulla base di un’interpretazione del diritto interno che considera sospeso il termine quando il giudice attende una risposta della Corte o rinvia la decisione per rischio di trattamenti inumani o degradanti.

Ragionamento della Corte: effettività del mandato d’arresto europeo

La Corte ricorda che la decisione quadro 2002/584 mira a sostituire il tradizionale sistema di estradizione con un sistema di consegna rapido e fondato sul principio di reciproco riconoscimento. I termini previsti dall’articolo 17 servono proprio a garantire celerità ed effettività.

Tuttavia, la Corte ribadisce anche che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve poter valutare la custodia ai sensi dell’articolo 12 della decisione quadro e che la procedura può protrarsi oltre i termini ordinari, ad esempio quando occorra verificare un rischio concreto di trattamenti inumani o degradanti ai sensi della giurisprudenza Aranyosi e Căldăraru, oppure quando sia necessario attendere una risposta della Corte a un rinvio pregiudiziale.

In questo quadro, non è compatibile con la decisione quadro una regola nazionale che imponga in ogni caso la liberazione dopo 90 giorni, perché ciò potrebbe compromettere la consegna effettiva e neutralizzare il sistema di cooperazione giudiziaria.

Ragionamento della Corte: limiti derivanti dall’articolo 6 della Carta

La Corte esamina poi la compatibilità con il diritto alla libertà. Ricorda che una privazione della libertà deve avere base legale e rispondere ai requisiti di accessibilità, precisione e prevedibilità, così da evitare ogni arbitrarietà.

Nel caso di specie, la Corte osserva che il diritto dell’Unione, interpretato alla luce della sentenza Lanigan, già contiene regole chiare sulla custodia nel contesto del mandato d’arresto europeo. Tuttavia, la soluzione elaborata a livello nazionale presenta problemi: da un lato, il giudice del rinvio e il Gerechtshof Amsterdam adottano criteri diversi per calcolare la sospensione del termine di 90 giorni; dall’altro, tali interpretazioni non garantiscono in modo uniforme la conformità dell’OLW alla decisione quadro.

Secondo la Corte, la divergenza giurisprudenziale può incidere sulla durata concreta della custodia e rende la situazione non sufficientemente chiara e prevedibile per il ricercato. In un sistema che incide intensamente sulla libertà personale, ciò è incompatibile con l’articolo 6 della Carta.

Decisione

La Corte conclude che:

  • la decisione quadro 2002/584 osta a una disposizione nazionale che imponga la liberazione automatica del ricercato allo scadere di 90 giorni, se il rischio di fuga è molto elevato e non controllabile con misure adeguate;
  • l’articolo 6 della Carta osta a una giurisprudenza nazionale che consenta la custodia oltre 90 giorni tramite un’interpretazione del diritto interno che sospenda il termine in alcuni casi, quando tale giurisprudenza non assicuri la conformità alla decisione quadro e produca divergenze capaci di determinare durate di custodia diverse.

Principi pratici per l’operatore

Per i professionisti, la sentenza conferma che nel sistema del mandato d’arresto europeo:

  • la custodia non può cessare automaticamente per il solo decorso di un termine nazionale, se ciò compromette l’effettività della consegna;
  • la custodia oltre i termini ordinari è ammissibile solo entro un quadro normativo e giurisprudenziale chiaro, prevedibile e non arbitrario;
  • il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno in modo conforme, ma tale interpretazione non può generare incertezza sulla durata della privazione della libertà né risolvere il problema in modo incoerente tra giudici diversi.

Come è indicizzato

Materiemandato d’arresto europeocooperazione giudiziaria penalelibertà personalediritti fondamentaliinterpretazione conforme del diritto nazionale

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