Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-123/18

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 febbraio 2019. — Bayer Intellectual Property GmbH contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea che rappresenta un cuore – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. — Causa T-123/18

Giurisprudenza europea62018TJ0123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Bayer contro il rigetto della domanda di registrazione di un marchio figurativo rappresentante un cuore per servizi medici e scientifici in ambito cardiovascolare. Il segno è ritenuto privo di carattere distintivo perché il pubblico specializzato lo percepirà come indicazione del settore, non come indicatore di origine imprenditoriale. È inoltre esclusa la violazione dei principi di parità di trattamento e buona amministrazione, poiché le decisioni precedenti dell’EUIPO non vincolano l’esame del caso concreto.

Marchio figurativo UE raffigurante un cuore per servizi medici cardiologici: esclusione per mancanza di carattere distintivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

La questione giuridica

Se un segno figurativo che rappresenta un cuore, chiesto come marchio dell’Unione europea per servizi di studi scientifici e medici nel settore delle malattie cardiovascolari, sia privo di carattere distintivo perché percepito dal pubblico di riferimento come mera indicazione del settore di riferimento; e se l’EUIPO abbia violato i principi di parità di trattamento e di buona amministrazione discostandosi da una decisione precedente favorevole relativa a un segno identico.

Principio di diritto

Un segno figurativo che, per il pubblico di riferimento, è immediatamente percepito come la raffigurazione di un cuore e quindi come un riferimento al fatto che i servizi riguardano la cardiologia non è idoneo a indicare l’origine commerciale dei servizi e deve essere escluso dalla registrazione per difetto di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. La presenza di uno stile grafico non basta, se le variazioni rispetto a un cuore comune non sono sufficienti a imprimere al segno un messaggio memorizzabile; inoltre, l’EUIPO non è vincolato da decisioni anteriori su casi simili, fermo restando l’obbligo di motivare l’eventuale scostamento.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli da 58 a 64 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articoli da 66 a 71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Accordo di Nizza del 15 giugno 1957

Marchio figurativo dell’Unione europea raffigurante un cuore e mancanza di carattere distintivo

La pronuncia riguarda un ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rigetto di una domanda di marchio dell’Unione europea. Il segno richiesto era un marchio figurativo rappresentante un cuore, destinato a servizi scientifici e medici nel settore delle malattie cardiovascolari.

Fatti e procedimento amministrativo

Bayer Intellectual Property GmbH aveva presentato domanda di registrazione il 27 luglio 2016 per due servizi, classificati nelle classi 42 e 44 dell’Accordo di Nizza:

  • classe 42: esecuzione di studi scientifici nel settore delle malattie cardiovascolari;
  • classe 44: servizi medici nel settore delle malattie cardiovascolari. L’esaminatore dell’EUIPO aveva respinto la domanda per assenza di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, poi sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001. La commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo che il pubblico di riferimento avrebbe visto nel segno la raffigurazione di un cuore e, quindi, un riferimento diretto alla cardiologia.

Questioni sollevate dalla ricorrente

Nel ricorso al Tribunale, la ricorrente ha dedotto due motivi principali:

  • violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, per errata valutazione del carattere distintivo e mancata considerazione dell’elevato livello di attenzione del pubblico di riferimento;
  • violazione dei principi di parità di trattamento e buona amministrazione, per il diverso esito rispetto a una precedente registrazione di un marchio identico per preparazioni farmaceutiche in classe 5.

Normativa e criteri applicati dal Tribunale

Il Tribunale richiama i principi consolidati secondo cui un marchio ha carattere distintivo quando consente di identificare i prodotti o servizi come provenienti da un’impresa determinata e di distinguerli da quelli di altre imprese. La valutazione va compiuta in relazione ai servizi interessati e alla percezione del pubblico di riferimento. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, l’impedimento alla registrazione opera anche se sussiste solo in una parte dell’Unione.

Valutazione del carattere distintivo

Quanto alla prima censura, il Tribunale afferma che il livello di attenzione del pubblico di riferimento non incide sulla soglia di distintività richiesta per la registrazione. Il marchio deve essere idoneo a distinguere i servizi senza che il pubblico debba prestare un’attenzione particolare; pertanto la censura è stata giudicata inconferente.

Sulla seconda censura, il Tribunale osserva che i servizi richiesti riguardano direttamente le malattie cardiovascolari e che il segno, per la sua configurazione, sarà percepito dal pubblico specializzato come un cuore, non come la lettera "v" della parola "vericiguat". Anche ammettendo che il pubblico conosca il principio attivo vericiguat, la percezione predominante resta quella di un cuore, con il conseguente riferimento al settore cardiologico.

Il Tribunale aggiunge che il carattere stilizzato del segno non è sufficiente a conferirgli distintività. Le variazioni grafiche invocate dalla ricorrente non trasmettono un messaggio memorizzabile idoneo a indicare l’origine commerciale; il segno si limita a evocare che i servizi riguardano il cuore. Inoltre, la giurisprudenza sui segni che si discostano in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore non era pertinente, perché si riferisce a marchi tridimensionali o a raffigurazioni bidimensionali di prodotti, mentre qui i servizi non hanno una consistenza tangibile rappresentabile come forma del servizio stesso.

Parità di trattamento, buona amministrazione e decisioni anteriori dell’EUIPO

Sul secondo motivo, il Tribunale ricorda che l’EUIPO deve certamente tenere conto delle decisioni precedenti e motivare un eventuale scostamento, ma resta vincolato dal principio di legalità e deve esaminare ogni domanda in modo rigoroso e autonomo. Le decisioni anteriori non possono imporre un esito identico in casi successivi.

Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva anche spiegato che la precedente domanda richiamata dalla ricorrente riguardava prodotti non specificamente collegati alla cardiologia e privi di un rapporto diretto e immediatamente riconducibile al cuore umano. Il Tribunale ritiene tale motivazione sufficiente e conferma comunque che il segno richiesto è privo di carattere distintivo per i servizi in esame.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Bayer Intellectual Property GmbH alle spese. La domanda di registrazione del marchio figurativo a forma di cuore resta quindi definitivamente esclusa per assenza di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Principio affermato

Un segno figurativo che il pubblico di riferimento percepisce come mera rappresentazione del tema o del settore dei servizi richiesti, senza capacità di indicarne l’origine imprenditoriale, è privo di carattere distintivo e non è registrabile come marchio dell’Unione europea. L’attenzione elevata del pubblico non abbassa la soglia di distintività richiesta, e le decisioni precedenti dell’EUIPO devono essere considerate ma non vincolano l’esito del nuovo esame.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’Unione europeacarattere distintivosettore farmaceutico e medicoprincipi di parità di trattamento e buona amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.