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Sentenza

Sentenza n. 1185/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento A) dell'atto prot. AOO_090/PROT/02/08/2021/0012003 del 02.08.2021, notificato a mezzo pec in pari data, con il quale il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ha comunicato l'archiviazione dell'istanza ex art. 35 L.R. n. 37/1985, reiterata con nota prot. n. 2003 del 06.02.2020 e con la manifestazione interesse prot. n. 13719 del 26.11.2020; B) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202101359

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione dell’istanza di prosecuzione o proroga dell’attività estrattiva ex art. 35 l.r. 37/1985

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’atto regionale che aveva archiviato l’istanza di prosecuzione dell’attività estrattiva, reiterata mediante successive istanze e manifestazioni di interesse. Ha dedotto, in sintesi: violazione della l.r. 37/1985, dell’art. 3 l. 241/1990 e dei principi di tipicità, nominatività, buona fede e buona amministrazione, sostenendo che l’archiviazione sarebbe stata possibile soltanto in caso di mancata presentazione dell’istanza; violazione della l.r. 37/1985, della l.r. 22/2019 e del PRAE, nonché difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà e illogicità, per asserita inosservanza della disciplina sulla proroga; analoghi vizi per avere la società ottemperato alle prescrizioni di sicurezza impartite dopo i sopralluoghi e il sequestro del 2016; violazione della disciplina ambientale, della l.r. 11/2021, del principio di non aggravamento e di conservazione degli atti, assumendo di disporre di un valido titolo di VIA; violazione degli artt. 10-bis e 3 l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità e sviamento, per mancata considerazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di diniego. La vicenda riguardava una cava nella quale erano state accertate rilevanti difformità rispetto al progetto originario del 1986: scavi oltre le quote autorizzate, fronti di cava molto più alti e non conformi, fratture, sgrottamenti, porzioni a strapiombo e altre situazioni di pericolo. Dopo il sequestro, la società aveva presentato un progetto del 2018 per la messa in sicurezza e il ripristino dei gradoni, ritenuto tuttavia sostanzialmente difforme dal progetto originario oggetto della richiesta di proroga.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati congiuntamente i primi tre motivi, affermando che la Regione conserva, nell’ambito del procedimento autorizzatorio comunale, competenze di indirizzo, coordinamento tecnico e valutazione mineraria, con rilascio di un parere tecnico obbligatorio e vincolante. La proroga o prosecuzione ex art. 35 l.r. 37/1985 è ammissibile soltanto per completare il medesimo progetto di coltivazione e recupero, senza modifiche sostanziali. Le difformità plano-altimetriche, volumetriche e morfologiche accertate avevano invece fatto venir meno l’oggetto stesso dell’istanza originaria, rendendo necessaria una variante sostanziale e una nuova procedura autorizzativa davanti al Comune territorialmente competente. Gli interventi realizzati in ottemperanza alle prescrizioni di sicurezza non hanno ricondotto il sito alla legalità rispetto al progetto originario, perché erano finalizzati alla messa in sicurezza e non costituivano una nuova autorizzazione dell’attività difforme. È stato respinto anche il quarto motivo: la VIA del 2004 non poteva ritenersi ancora efficace, poiché la sua persistente efficacia presupponeva l’invarianza del progetto, il rispetto delle volumetrie assentite e l’esecuzione nei termini previsti. Le rilevanti modifiche intervenute imponevano un nuovo e autonomo procedimento di VIA. Infine, il TAR ha escluso la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, rilevando che l’amministrazione aveva comunicato le criticità, acquisito e valutato osservazioni e documentazione integrativa e motivato le ragioni del loro mancato accoglimento. Non era necessario confutare analiticamente ogni singola allegazione, essendo sufficiente una motivazione idonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito. La società è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della Regione, liquidate in € 4.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 35 l.r. Puglia n. 37/1985

    La prosecuzione in regime transitorio dell’attività estrattiva è riferita al progetto originariamente presentato e può essere autorizzata solo nei limiti della continuità e invarianza di tale progetto.

  • art. 4, comma 2, l.r. Puglia n. 22/2019

    La struttura regionale competente in materia di attività estrattive rilascia parere di compatibilità al Piano regionale per le attività estrattive (PRAE) e alle Norme tecniche di coltivazione e recupero nell’ambito del procedimento di autorizzazione ovvero esercita i poteri sostitutivi, di cui agli articoli 9 e 22, attribuiti alla Regione.

    La Regione conserva competenze di indirizzo, coordinamento tecnico e valutazione mineraria, con parere tecnico obbligatorio e vincolante nell’ambito del procedimento autorizzatorio.

  • art. 9, comma 4, l.r. Puglia n. 22/2019

    La prosecuzione dell’attività estrattiva è subordinata alla presentazione al Comune competente di una domanda di riattivazione conforme alle prescrizioni applicabili.

  • art. 13, comma 3, l.r. Puglia n. 22/2019

    Costituisce il riferimento procedimentale per l’istanza comunale di riattivazione dell’attività estrattiva.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il provvedimento è legittimamente motivato quando espone in modo congruo e coerente gli elementi istruttori e le ragioni della decisione.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il contraddittorio procedimentale è rispettato quando l’amministrazione comunica le criticità, esamina le osservazioni e rende comprensibili le ragioni del loro mancato accoglimento, senza dover replicare analiticamente a ogni allegazione.

  • art. 15, comma 3, l.r. Puglia n. 11/2001

    È richiamato quale termine entro il quale dovevano essere iniziati i lavori affinché il provvedimento ambientale potesse conservare efficacia.

  • art. 6, comma 1, lett. e), Linee Guida di attuazione della l.r. Puglia n. 22/2019

    Nel caso in cui il titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava non abbia completato la coltivazione nei tempi previsti dal titolo autorizzativo, è possibile presentare domanda di proroga… il provvedimento di autorizzazione può essere oggetto di proroga al solo fine di consentire il completamento del progetto di coltivazione e recupero

    La proroga è ammessa soltanto per completare il progetto di coltivazione e recupero già autorizzato, non per modificare o riprogrammare sostanzialmente l’attività.

  • d.lgs. n. 152/2006

    È richiamato dalla ricorrente con riferimento alla validità del titolo ambientale; il TAR ha ritenuto comunque necessario un nuovo procedimento di VIA a causa delle modifiche sostanziali del progetto.

Massime di principio

  • La proroga dell’autorizzazione all’attività estrattiva è ammissibile soltanto per consentire il completamento del progetto di coltivazione e recupero già assentito, a condizione che il progetto e le volumetrie rimangano invariati; quando lo stato dei luoghi o gli interventi necessari rendono sostanzialmente diverso il progetto, non è configurabile una semplice proroga.
  • Gli interventi eseguiti per ottemperare a prescrizioni di sicurezza o per mettere in sicurezza una cava non equivalgono, in assenza di una nuova autonoma autorizzazione, alla regolarizzazione delle difformità rispetto al progetto originario e non consentono di ottenere la proroga di quel progetto.
  • La Regione, pur in presenza della delega ai Comuni del rilascio dei titoli autorizzativi per le attività estrattive, conserva le competenze di indirizzo, coordinamento tecnico e valutazione mineraria, incluso il rilascio di pareri tecnici obbligatori e vincolanti nell’ambito del procedimento autorizzatorio.
  • Un provvedimento di VIA antecedente può conservare efficacia solo se il progetto è rimasto invariato, i lavori sono iniziati nel termine previsto e la coltivazione è stata eseguita nel rispetto delle volumetrie assentite; modifiche plano-altimetriche o volumetriche sostanziali impongono un nuovo procedimento di VIA.
  • Ai fini dell’art. 10-bis l. 241/1990, l’amministrazione non deve confutare analiticamente ogni singola osservazione del privato, ma deve esaminare il materiale difensivo e rendere comprensibili, con motivazione congrua, le ragioni per cui le osservazioni non superano le criticità istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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