Cassazione Penale, Sentenza n. 7783/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli che aveva rigettato le istanze del ricorrente: revoca/integrazione del provvedimento di cumulo; declaratoria di estinzione delle pene per decorso del tempo ex art. 172 c.p.; applicazione del criterio moderatore (art. 78/178 c.p. citati in motivazione); riconoscimento della continuazione tra plurime condanne per vendita al minuto di supporti audiovisivi contraffatti (violazione L. 633/1941 e art. 648 c.p.); applicazione dell'indulto. La difesa contestava l'applicazione della recidiva e la sua efficacia anche con riguardo a fatti anteriori alla declaratoria, sollevando altresì questioni di illegittimità costituzionale degli artt. 172 commi 4 e 7 c.p. per violazione degli artt. 3, 24, 27, 97 e 111 Cost. e dell'art. 3 CEDU, nonché la mancata riconnessione in continuazione delle condotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che sussistono le cause ostative all'estinzione delle pene di cui all'art. 172, comma 7 c.p.: l'applicazione dell'aggravante della recidiva e la condanna per reati della stessa indole durante il periodo utile alla estinzione. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la declaratoria di recidiva, se intervenuta prima della scadenza del termine prescrizionale, costituisce uno status che opera anche rispetto a condanne anteriori all'atto dichiarativo. Ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale proposta, definendola generica e osservando che, comunque, per il caso concreto opera anche la causa ostativa consistente in condanne per reati della stessa indole commessi nel periodo. Ha confermato inoltre il diniego della continuazione: la Corte d'appello ha motivato che le condotte rappresentavano una "scelta di vita" e un generico programma di attività illecite, non l'unitario e anticipato disegno criminoso richiesto dall'art. 81 c.p. Quanto all'applicazione del criterio moderatore, la Corte ha condiviso il principio per cui il criterio si applica tenendo conto della somma tra il residuo delle pene pregresse e la pena inflitta per il nuovo reato, ma non impedisce che, nel corso della vita, la detenzione complessiva superi certi limiti. Sul punto dell'indulto la Corte ha osservato l'esistenza di una rinuncia tacita da parte della difesa e che il ricorrente aveva già fruito dell'indulto in misura massima. Esito: ricorso rigettato; statuizioni di merito confermate.
Norme richiamate
art. 172 cod. pen. (commi 4 e 7)
Prevede l'estinzione delle pene per decorso del tempo salvo due cause ostative: la declaratoria di recidiva e la condanna, durante il periodo utile, per reati della stessa indole. La Corte ha confermato che la declaratoria di recidiva, se intervenuta prima della scadenza del termine prescrizionale, costituisce uno status che impedisce l'estinzione anche con riguardo a condanne anteriori; inoltre la condanna per reati della stessa indole commessi nel periodo è autonoma causa di preclusione.
art. 99 cod. pen.
Disciplina la recidiva; la sua declaratoria costituisce causa ostativa all'estinzione delle pene ex art. 172 c.p. e opera come status una volta pronunciata.
art. 81 cod. pen. (continuazione)
Per il riconoscimento della continuazione è richiesta l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, cioè la previa unitaria rappresentazione e deliberazione di più condotte. La mera sistematicità o ripetizione di reati dello stesso tipo ("scelta di vita" o programma generico) non basta a integrare la continuazione.
art. 171-ter legge 633/1941
Norma sostanziale relativa agli illeciti in materia di diritto d'autore; nel caso concreto descrive il tipo di condotte (vendita di supporti audiovisivi contraffatti) cui si riferivano le condanne.
art. 648 cod. pen.
Norma sul reato di ricettazione; nel caso contestata congiuntamente alle violazioni della legge sul diritto d'autore.
art. 78 / art. 178 cod. pen. (criterio moderatore)
Il criterio moderatore limita l'incremento delle pene in caso di cumulo, ma la Corte ha osservato che si applica calcolando la somma tra il residuo delle pene pregresse e la nuova pena; non impedisce che, nel corso della vita, la detenzione complessiva superi determinati limiti.
art. 27 Cost.; art. 3, 24, 97, 111 Cost.; art. 3 CEDU
Articoli richiamati nella questione costituzionale sollevata dal ricorrente (diritto alla rieducazione, uguaglianza, diritto di difesa, buon andamento amministrazione, ragionevole durata del processo, divieto di trattenimento in condizioni contrarie alla dignità). La Corte ha ritenuto la questione generica e infondata rispetto all'applicazione delle norme penali ed esecutive contestate.
Massime di principio
- La declaratoria di recidiva, se pronunciata prima della scadenza del termine prescrizionale, opera come "status" e può precludere l'estinzione delle pene anche con riguardo a condanne per fatti anteriori.
- Anche la condanna per reati della stessa indole intervenuta durante il periodo utile per l'estinzione costituisce causa autonoma di preclusione all'estinzione della pena ex art. 172 c.p.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare l'esistenza di un medesimo disegno criminoso (unitaria, anticipata ideazione delle condotte); la semplice abitudinarietà o una "scelta di vita" delinquente non è sufficiente.
- Il criterio moderatore limita gli aumenti nel cumulo ma si applica considerando il residuo della pena precedente sommato alla nuova; non è strumento per ottenere l'impunità di reati successivi con condotte reiterate.
- Le questioni costituzionali generiche sulla ragionevolezza di norme che limitano l'estinzione per recidiva sono difficili da accogliere se non vengono motivate con specifici profili di incostituzionalità e se sussistono anche altre cause ostative (es. condanne per stessa indole).
- La mancata insistenza su un'istanza (es. indulto) può essere valutata come rinuncia tacita; la valutazione va fatta caso per caso.
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