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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19882/2021 del 13/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un controllo automatizzato sulla dichiarazione Mod. Unico per l'anno d'imposta 2006 di una società, concluso con cartella di pagamento per omessi o carenti versamenti IRAP, IRES e IVA, per complessivi euro 276.165,87. La società aveva impugnato la cartella deducendo la nullità/inesistenza della notifica e l'illegittimità della pretesa per mancato invio della comunicazione di irregolarità. Il giudice di pace tributario di primo grado aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello della società limitatamente alla ripresa relativa al credito d'imposta utilizzato ai sensi dell'art. 8 della L. n. 388/2000. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità del motivo di appello relativo all'art. 8 L. n. 388/2000, perché asseritamente nuovo e non proposto in primo grado; 2) violazione delle norme sul controllo automatizzato e sulla cartella ex artt. 36-bis d.P.R. n. 602/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR ritenuto illegittima la cartella per difetto di motivazione; 3) e 4) vizio motivazionale e violazione dell'art. 8 L. n. 388/2000, degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto illegittimo il recupero sulla base della sola dichiarazione della contribuente circa la fruizione dell'agevolazione fiscale e la compensazione del credito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità del motivo di appello per novità, eccezione tempestivamente proposta dall'Agenzia. La Corte ha rilevato che il ricorso introduttivo della società conteneva soltanto censure formali sulla notifica della cartella e sulla mancata comunicazione di irregolarità, senza investire il merito della pretesa fiscale. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La CTR deve pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità del motivo di appello; l'omessa decisione integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro per censurare l'omessa pronuncia come error in procedendo.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come norma sul controllo automatizzato delle dichiarazioni e sul procedimento di recupero delle imposte.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come norma sul controllo automatizzato ai fini IVA.

  • art. 8 della legge n. 388/2000

    Norma agevolativa invocata dalla contribuente in appello per contestare il recupero del credito d'imposta utilizzato in compensazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 2697 c.c. per censurare l'utilizzo, da parte della CTR, di una mera dichiarazione della contribuente come prova sufficiente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova sulla fruizione dell'agevolazione e sulla compensazione del credito.

Massime di principio

  • Il giudice di appello deve esaminare espressamente, o quantomeno in modo inequivoco, le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla parte appellata; l'omissione integra violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • L'eccezione di novità di un motivo di appello è decisiva quando il tema introdotto in secondo grado non risulti dedotto con il ricorso introduttivo, poiché il giudice non può pronunciarsi nel merito su questioni estranee al thema decidendum di primo grado.
  • Nel contenzioso da controllo automatizzato, la censura sul merito della pretesa fiscale richiede che la questione sia stata introdotta tempestivamente; in mancanza, l'esame del merito resta precluso.
  • Quando viene accolto un motivo che assorbe gli altri, la Cassazione cassa la sentenza limitatamente alla censura decisiva e rinvia al giudice di merito per il riesame completo delle questioni non esaminate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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