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Interpello

Risposta n. 322 del 25/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo l’AdE, l’effetto sostitutivo opera dal momento in cui le parti convengono che il rapporto di credito al consumo sia regolato in conto corrente, quindi per i documenti e atti emessi da tale data; inoltre il modulo di autorizzazione all’addebito, in quanto scrittura integrativa del contratto, non sconta autonomamente l’imposta ordinaria se il rapporto viene regolato in conto corrente.

Imposta di bollo sostitutiva sui prodotti di credito al consumo regolati in conto corrente bancario

Il quesito

La società chiede se, per finanziamenti e carte di credito già stipulati e successivamente regolati tramite conto corrente bancario, l’effetto sostitutivo del maxi-bollo si applichi ai documenti emessi da quel momento e anche al modulo di autorizzazione all’addebito in conto corrente che integra il contratto.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che i documenti e atti relativi a finanziamenti o carte di credito, se regolati in conto corrente bancario, sono coperti dall’imposta sostitutiva di cui alla nota 3-ter dell’art. 13 del DPR 642/1972. Conferma anche che il modulo di autorizzazione all’addebito non sconta l’imposta di bollo ordinaria di 16 euro per contratto quando il rapporto di credito al consumo è regolato in conto corrente.

Imposta di bollo sui prodotti di credito al consumo regolati in conto corrente bancario

L’interpello riguarda il trattamento, ai fini dell’imposta di bollo, di finanziamenti e carte di credito collegati a un conto corrente bancario. La questione è se, una volta che il rapporto di credito al consumo venga regolato sul conto corrente, operi il regime dell’imposta sostitutiva previsto per gli atti e documenti bancari e se tale regime si estenda anche al modulo di autorizzazione all’addebito in conto corrente.

Fattispecie rappresentata

La società istante intende offrire alla clientela un conto corrente bancario, da utilizzare congiuntamente ad altri prodotti di credito al consumo. Il cliente può aprire il conto corrente e, successivamente, stipulare un finanziamento o altro prodotto finanziario tramite il quale accede al credito al consumo, incluso l’eventuale uso di una carta di credito emessa dalla società.

La società precisa inoltre che la medesima modalità verrà estesa anche ai contratti di credito al consumo già stipulati prima dell’apertura del conto corrente: dopo l’accensione del conto, il cliente potrà autorizzare l’addebito in conto corrente di accrediti e addebiti relativi ai rapporti di finanziamento o alla carta di credito, mediante un apposito modulo di autorizzazione all’addebito SEPA CORE DIRECT DEBIT.

Quesito del contribuente

La società chiede se sia applicabile l’imposta di bollo sostitutiva di cui alla nota 3-ter in calce all’articolo 13 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, in particolare:

  • per i prodotti di credito al consumo già stipulati e solo successivamente regolati in conto corrente, con riferimento a tutti i documenti emessi dalla data della sottoscrizione del modulo di autorizzazione all’addebito, quali documenti di addebito/accredito, estratti conto, atti di modifica contrattuale, quietanze e simili;
  • per il modulo di autorizzazione all’addebito in conto corrente, che consente di regolare il rapporto di credito al consumo su un conto corrente bancario della società.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 4, comma 4, del DM 24 maggio 2012, secondo cui l’imposta di bollo prevista dall’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della tariffa del DPR n. 642 del 1972 è sostitutiva dell’imposta ordinaria dovuta per gli atti e documenti formati, emessi o ricevuti nell’ambito di rapporti di conto corrente, libretti di risparmio o prodotti finanziari intrattenuti tra l’ente gestore e la clientela.

Viene poi richiamato l’articolo 13, comma 2, della tariffa, che assoggetta a imposta di bollo, nella misura di euro 2,00, gli estratti di conto, le lettere e gli altri documenti di addebitamento o accreditamento di somme, quando la somma supera lire 150.000, pari a euro 77,47.

Inoltre, l’Agenzia cita la nota 3-ter in calce all’articolo 13, secondo cui l’imposta di bollo sugli estratti conto inviati dalle banche ai clienti è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati, emessi o ricevuti dalle banche relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, richiamando anche gli articoli 2, nota 2-bis, 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14 della tariffa.

È richiamata anche la risoluzione n. 160/E dell’11 novembre 2005, nella quale era stato chiarito che il legislatore ha concentrato il prelievo sull’estratto conto corrente di corrispondenza, esentando gli altri documenti purché relativi a rapporti regolati mediante il conto corrente.

Soluzione interpretativa proposta dalla società

La società ritiene che, per i finanziamenti e le carte di credito già stipulati e poi regolati in conto corrente mediante la sottoscrizione del modulo di autorizzazione all’addebito, l’effetto sostitutivo del maxi-bollo si applichi a tutti gli atti e documenti emessi da quel momento in poi.

Ritiene inoltre che il modulo di autorizzazione all’addebito in conto corrente, in quanto funzionale alla regolazione del rapporto di credito al consumo sul conto corrente bancario, debba anch’esso rientrare nell’ambito dell’effetto sostitutivo e non scontare autonomamente l’imposta ordinaria.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conferma in via preliminare che l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, è sostitutiva dell’imposta ordinaria dovuta per gli atti e documenti formati, emessi e ricevuti nell’ambito dei rapporti di conto corrente e dei rapporti assimilati.

Effetto sostitutivo per i documenti relativi ai contratti già stipulati

Con riferimento ai contratti di credito al consumo già in essere prima dell’apertura del conto corrente, l’Agenzia precisa che l’effetto sostitutivo opera dal momento in cui le parti convengono, tramite la sottoscrizione del modulo di autorizzazione all’addebito in conto corrente, che il rapporto sia regolato mediante conto corrente bancario.

Da quel momento, gli accrediti e gli addebiti derivanti dal contratto di finanziamento o dalla carta di credito confluiscono nel conto corrente e i documenti e atti formati ed emessi successivamente non sono soggetti autonomamente all’imposta di bollo, perché ricompresi nell’imposta sostitutiva di cui alla nota 3-ter dell’articolo 13.

Trattamento del modulo di autorizzazione all’addebito

Quanto al modulo di autorizzazione all’addebito in conto corrente, l’Agenzia lo qualifica come scrittura privata che integra il contratto di credito al consumo già stipulato e lo riconduce, in linea generale, alla nota 2-bis in calce all’articolo 2 della tariffa, che prevede l’imposta di bollo di euro 16,00 per i contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e ai contratti di credito al consumo.

Tuttavia, ai fini del corretto trattamento tributario, rileva anche qui l’effetto sostitutivo della nota 3-ter dell’articolo 13. Di conseguenza, per i moduli di autorizzazione non è dovuta l’imposta ordinaria di euro 16 per ogni contratto, se per il rapporto di credito al consumo o per quello relativo alla carta di credito è convenuta la regolazione degli addebiti e degli accrediti in un rapporto di conto corrente bancario.

Conclusioni operative

L’interpello chiarisce che:

  • per i finanziamenti e le carte di credito già stipulati, l’effetto sostitutivo opera dalla data in cui viene sottoscritto il modulo che fa confluire il rapporto nel conto corrente;
  • da quel momento, i documenti e gli atti successivi relativi al rapporto non scontano separatamente l’imposta di bollo ordinaria;
  • il modulo di autorizzazione all’addebito in conto corrente, pur essendo riconducibile ai contratti di credito al consumo soggetti in via generale a bollo fisso, non sconta l’imposta ordinaria di euro 16 quando il rapporto viene regolato mediante conto corrente bancario.

L’Agenzia conferma quindi l’applicazione del meccanismo sostitutivo in presenza di rapporti di credito al consumo regolati in conto corrente, anche quando la regolazione intervenga successivamente rispetto alla stipula del contratto originario.

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