Risposta n. 319 del 25/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia distingue tra atti soggetti a bollo fin dall’origine, atti soggetti solo in caso d’uso e atti non assoggettabili. Sono soggette a bollo le attestazioni di avvenuto deposito, le istanze per la sopraelevazione e i provvedimenti di autorizzazione/diniego, nonché la relazione di fine lavori e il certificato di collaudo; non lo sono, invece, le semplici varianti depositate se non danno avvio a un procedimento amministrativo.
Imposta di bollo sulle attestazioni di deposito e sui documenti relativi a opere edilizie in cemento armato.
Il quesito
Il Comune chiede se debba richiedere il bollo da 16 euro per il deposito della documentazione strutturale, per le istanze di sopraelevazione, per il deposito delle varianti e per la dichiarazione di fine lavori/collaudo nell’ambito delle denunce di opere in cemento armato.
Il parere dell’Agenzia
Parzialmente favorevole: il bollo è dovuto per le attestazioni di deposito, per le istanze di autorizzazione alla sopraelevazione e relativi provvedimenti, nonché per la relazione di fine lavori e il certificato di collaudo; non è dovuto, invece, per il mero deposito delle varianti se lo sportello unico si limita ad acquisirle agli atti senza emanare un provvedimento.
Imposta di bollo su depositi e attestazioni relativi a opere edilizie in cemento armato
L’interpello riguarda il trattamento ai fini dell’imposta di bollo di una serie di documenti presentati allo sportello unico per l’edilizia in relazione alle denunce di opere in cemento armato. L’Agenzia chiarisce quando il bollo è dovuto fin dall’origine, quando solo in caso d’uso e quando non risulta applicabile.
Fattispecie e quesito del Comune
Il Comune istante richiama l’articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 642 del 1972, secondo cui le istanze presentate a una pubblica amministrazione scontano il bollo. Sulla base di tale presupposto, ritiene che debbano essere assoggettati a imposta di bollo da euro 16,00 i seguenti documenti:
- deposito della documentazione strutturale;
- deposito per interventi di sopraelevazione, per i quali è richiesto il parere tecnico;
- deposito delle varianti;
- deposito della dichiarazione di fine lavori e collaudo.
Il quesito è dunque se sia corretto pretendere il bollo per tali documenti.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il Comune ritiene che tutti i documenti indicati siano soggetti all’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 ai sensi del d.P.R. n. 642 del 1972.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama, in particolare:
- l’articolo 65 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sul deposito della denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica;
- l’articolo 67, comma 7, del medesimo testo unico, sul certificato di collaudo;
- gli articoli 2, 3 e 4 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.
Deposito della documentazione strutturale
Per il deposito della documentazione strutturale, l’Agenzia distingue tra:
- attestazione di avvenuto deposito rilasciata dallo sportello unico;
- allegati tecnici relativi alla denuncia dei lavori.
Le attestazioni di avvenuto deposito rilasciate ai sensi dell’articolo 65, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972. L’Agenzia richiama anche la risoluzione 27 marzo 1984, n. 302570, che aveva già affermato la soggezione a bollo della copia della denuncia munita dell’attestazione di avvenuto deposito.
Gli elaborati tecnici allegati alla denuncia, invece, sono soggetti a bollo solo in caso d’uso, in base al combinato disposto dell’articolo 2, secondo comma, del d.P.R. n. 642 del 1972 e dell’articolo 28 della tariffa, parte seconda.
Deposito per sopraelevazioni
Quanto alle sopraelevazioni, l’Agenzia richiama la legge regionale della XXX 12 ottobre 2015, n. 33, articolo 8, commi 1-bis e 2, e la deliberazione di Giunta regionale 30 marzo 2016, n. 10/5001, secondo cui l’intervento è subordinato a un’istanza per il rilascio dell’autorizzazione prima dell’avvio dei lavori.
Tali istanze rientrano nell’articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 642 del 1972, in quanto dirette a ottenere un provvedimento amministrativo. Di conseguenza, sono soggette a bollo fin dall’origine nella misura di euro 16,00 per ogni foglio. Anche il provvedimento di autorizzazione o diniego alla sopraelevazione è soggetto a bollo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima.
Deposito delle varianti
Per le varianti introdotte in corso d’opera, l’articolo 65, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede che esse debbano essere denunciate prima dell’esecuzione.
L’Agenzia afferma che, se il deposito delle varianti non dà avvio ad alcun procedimento amministrativo finalizzato all’adozione di un provvedimento finale e lo sportello unico si limita ad acquisire la documentazione agli atti, tali varianti non sono riconducibili alla nozione di istanza. In questo caso, non sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine ai sensi dell’articolo 3 della tariffa.
Relazione di fine lavori e certificato di collaudo
Per la fase conclusiva delle opere, l’articolo 65, comma 6, del d.P.R. n. 380 del 2001 richiede il deposito della relazione a struttura ultimata presso lo sportello unico. L’articolo 67, comma 7, prevede inoltre il certificato di collaudo in tre copie, trasmesso al competente ufficio tecnico regionale, al committente e comunicato allo sportello unico.
L’Agenzia richiama la risoluzione 29 maggio 2009, n. 139/E, che qualifica la relazione a struttura ultimata come scrittura privata contenente dichiarazione unilaterale, soggetta al bollo di euro 16,00 per ogni foglio ai sensi dell’articolo 2 della tariffa, parte prima. La stessa conclusione è confermata per il certificato di collaudo, in coerenza con la risoluzione 27 marzo 2002, n. 97/E.
Parere conclusivo dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate esprime un parere solo parzialmente conforme alla soluzione del Comune. In sintesi:
- il bollo è dovuto sulle attestazioni di avvenuto deposito della documentazione strutturale;
- il bollo è dovuto sulle istanze per sopraelevazione e sui relativi provvedimenti di autorizzazione o diniego;
- il bollo è dovuto sulla relazione di fine lavori a struttura ultimata e sul certificato di collaudo;
- il bollo non è dovuto sul mero deposito delle varianti, se non segue alcun procedimento amministrativo e lo sportello unico si limita ad acquisire gli atti.
Ne consegue che il trattamento tributario varia in funzione della natura dell’atto e della sua idoneità a integrare un’istanza o una scrittura rilevante ai fini dell’imposta di bollo.
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