Risposta n. 323 del 25/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Regione ritiene di no, perché il duplicato informatico non è una copia conforme e l’elenco degli atti soggetti a bollo ha carattere tassativo; il comma 1-quater dell’articolo 4 della tariffa non richiama espressamente il duplicato informatico.
Applicazione dell’imposta di bollo sul duplicato informatico di un documento amministrativo informatico prodotto secondo il CAD.
Il quesito
La Regione chiede se il duplicato informatico di un documento amministrativo informatico, formato in conformità al Codice dell’Amministrazione Digitale e trasmesso via PEC senza attestazione di conformità, sia soggetto all’imposta di bollo.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conclude che il duplicato informatico, ai sensi del CAD e delle regole tecniche, ha il medesimo valore giuridico dell’originale e non richiede dichiarazione di conformità; quindi non integra il presupposto impositivo dell’articolo 1 della tariffa del d.P.R. n. 642/1972 e non è soggetto a imposta di bollo.
Applicazione dell’imposta di bollo sul duplicato informatico di un documento amministrativo informatico
L’interpello riguarda il regime dell’imposta di bollo applicabile al rilascio, da parte di una Regione, del duplicato informatico di documenti amministrativi informatici formati nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il tema si inserisce nel più ampio processo di dematerializzazione degli atti regionali e nella distinzione tra copie conformi e duplicati informatici.
Fattispecie e contesto
La Regione istante rappresenta di avere avviato la dematerializzazione degli atti monocratici e collegiali degli uffici e degli organi della giunta regionale, in attuazione del d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche del D.P.C.M. 13 novembre 2014.
In particolare:
- dal 1° luglio 2018 risultano dematerializzati gli atti monocratici, tra cui decreti del presidente della giunta regionale, del segretario generale, dei direttori generali, dei vicedirettori generali e dei dirigenti;
- in seguito sarà attuata la dematerializzazione degli atti collegiali della giunta regionale.
La Regione richiama il quadro generale del bollo sulle copie conformi, analogiche e informatiche, e osserva che il CAD prevede anche la produzione di duplicati informatici di documenti informatici, trasmissibili al richiedente per via telematica.
Quesito del contribuente
La Regione chiede se il duplicato informatico di un documento amministrativo informatico, prodotto in conformità alle disposizioni del CAD, debba essere assoggettato all’imposta di bollo.
La questione nasce dal fatto che il duplicato informatico, secondo l’istante, è un documento ottenuto integralmente in via informatica, senza attestazione di conformità da parte di un pubblico ufficiale, e quindi dovrebbe essere trattato diversamente dalla copia conforme.
Soluzione interpretativa prospettata
La Regione sostiene che il duplicato informatico non debba essere assoggettato a bollo, perché:
- l’articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha inserito nella tariffa del d.P.R. n. 642/1972 il comma 1-quater dell’articolo 4, che assoggetta a bollo atti e provvedimenti rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme;
- tuttavia, tale disposizione non menziona espressamente il duplicato informatico;
- la tariffa ha carattere tassativo e non sarebbe possibile estendere l’imposta a fattispecie non espressamente previste.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama anzitutto l’articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che assoggetta a bollo in misura fissa di euro 16,00, per ogni foglio, gli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, nonché certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi.
Richiama inoltre:
- la nota 1 in calce allo stesso articolo, secondo cui per le copie dichiarate conformi l’imposta è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale, salvo specifica disposizione;
- l’articolo 5, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 642/1972, che definisce la copia come riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da chi la rilascia.
Sul versante digitale, l’Agenzia cita il CAD e le regole tecniche:
- articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies, del d.Lgs. n. 82/2005, che definisce il duplicato informatico come il documento ottenuto mediante la memorizzazione della medesima sequenza di valori binari del documento originario;
- articolo 23-bis del CAD, che attribuisce ai duplicati informatici il medesimo valore giuridico del documento da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle linee guida;
- articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. 13 novembre 2014, che stabilisce che il duplicato informatico è prodotto con processi e strumenti idonei a garantire la stessa sequenza di bit del documento di origine.
Soluzione interpretativa proposta dall’Agenzia
L’Agenzia chiarisce che il presupposto impositivo dell’articolo 1 della tariffa del d.P.R. n. 642/1972 si realizza quando la copia è accompagnata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa dal soggetto che la rilascia, tipicamente un pubblico ufficiale autorizzato.
Per l’Amministrazione finanziaria, la nozione di "copia" è autonoma e giuridicamente distinta dall’originale, sicché la copia conforme costituisce, ai fini dell’imposta di bollo, un autonomo presupposto di tassazione.
Diversamente, il duplicato informatico:
- non è una copia conforme;
- non richiede alcuna dichiarazione di conformità all’originale;
- è tecnicamente identico e indistinguibile dall’originale, perché riproduce la medesima sequenza di bit.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Sulla base di tali premesse, l’Agenzia conclude che il rilascio di duplicati informatici di documenti informatici, ai sensi dell’articolo 23-bis del CAD, non realizza il presupposto dell’imposta di bollo previsto dall’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642/1972.
Ne deriva che, per il rilascio dei duplicati informatici di un documento amministrativo informatico, non deve essere applicata l’imposta di bollo.
Conclusioni operative
L’interpello definisce quindi una distinzione pratica netta tra:
- copia conforme di documento informatico, soggetta al bollo quando ricorre la dichiarazione di conformità prevista dalla normativa;
- duplicato informatico di documento informatico, che non è soggetto a bollo in quanto privo del presupposto impositivo collegato alla copia conforme.
Per le amministrazioni che operano in digitale, il rilascio del duplicato informatico via telematica può quindi avvenire senza applicazione dell’imposta di bollo, purché il documento sia effettivamente un duplicato ai sensi del CAD e delle regole tecniche richiamate.
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