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Interpello

Risposta n. 317 del 25/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo la Banca, la nota 3-ter all’art. 13 della tariffa del d.P.R. n. 642/1972, insieme all’art. 4 del D.M. 24 maggio 2012, comporta che il maxi-bollo sostitutivo riguardi tutti i documenti emessi fin dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento, incluso il contratto stesso.

Imposta di bollo sostitutiva sui contratti di credito al consumo regolati tramite conto corrente bancario.

Il quesito

La Banca chiede se, per i contratti di credito finalizzato o altri prodotti di credito al consumo regolati mediante addebito su conto corrente bancario, l’imposta di bollo sostitutiva si applichi sin dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento oppure solo dalla prima rata addebitata sul conto.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate condivide l’interpretazione della Banca: se il contratto di credito finalizzato prevede il rimborso tramite conto corrente bancario del cliente, il bollo sostitutivo sugli estratti conto copre tutti gli atti e documenti inerenti il rapporto, sin dalla sottoscrizione del contratto, compreso il contratto di credito collegato.

Imposta di bollo sostitutiva sui contratti di credito finalizzato regolati in conto corrente

L’interpello riguarda l’applicazione dell’imposta di bollo sostitutiva prevista per i rapporti bancari regolati in conto corrente, con particolare riferimento ai contratti di credito al consumo e ai prodotti finanziari collegati, come la carta di credito, quando il rimborso avviene tramite addebito su un conto corrente bancario acceso presso la stessa banca.

Fattispecie e contesto

La Banca istante intende offrire alla clientela anche il conto corrente bancario, unitamente ad altri prodotti relativi al credito al consumo. In tale contesto, può accadere che il cliente, titolare di un conto corrente presso la Banca, sottoscriva anche un finanziamento di credito al consumo o un altro prodotto che consenta l’accesso al credito al consumo, con regolazione delle rate mediante il medesimo conto.

La Banca evidenzia che la stessa modalità operativa si applicherebbe anche al credito finalizzato, nel quale il cliente delega la banca a versare direttamente al fornitore, per suo ordine e conto, l’importo finanziato. Il cliente rimborsa poi il finanziamento tramite rate periodiche addebitate sul proprio conto corrente.

La Banca distingue due tipologie di finanziamento:

  • Credito Finalizzato Standard: rimborso in rate mensili con numero e importo predeterminati;
  • Credito Finalizzato Maxi-Rata: nella fase 1 sono previste rate mensili che lasciano un residuo, saldabile in un’unica soluzione entro un termine stabilito; se il cliente non opta per il saldo unico, la fase 2 prevede il pagamento di rate mensili secondo il piano di rimborso contrattualmente indicato.

Quesito del contribuente

La Banca chiede se l’imposta di bollo sostitutiva di cui alla nota 3-ter dell’articolo 13 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sia dovuta:

  • per tutti i documenti emessi sin dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento, incluso il contratto stesso;
  • oppure solo dalla data in cui viene addebitata la prima rata di rimborso del finanziamento sul conto corrente bancario.

Soluzione interpretativa prospettata

La società istante ritiene che la disciplina contenuta nell’articolo 13, nota 3-ter, della tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 642/1972 e nell’articolo 4 del D.M. 24 maggio 2012 debba essere interpretata nel senso che, per il rapporto di credito finalizzato, l’effetto sostitutivo del c.d. maxi-bollo operi fin dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento, e quindi riguardi anche il contratto medesimo.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 13, comma 2-bis, della tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 642/1972, che prevede l’imposta di bollo sugli estratti conto inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo 119 del TUB in misura fissa annua:

  • euro 34,20 per le persone fisiche;
  • euro 100 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Viene inoltre richiamata la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, con cui è stato precisato che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del D.M. 24 maggio 2012, il bollo sugli estratti conto è sostitutivo dell’imposta ordinaria dovuta per gli atti e documenti di cui:

  • all’articolo 2, nota 2-bis;
  • all’articolo 9, comma 1, lettera a);
  • all’articolo 13, commi 1 e 2;
  • all’articolo 14;

della tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972, se formati, emessi o ricevuti nell’ambito di rapporti di conto corrente, libretti di risparmio o rapporti intrattenuti tra ente gestore e clientela.

L’Agenzia richiama anche la risoluzione n. 160/E dell’11 novembre 2005, secondo cui il legislatore ha concentrato il prelievo sullo specifico documento bancario costituito dall’estratto conto di corrispondenza, esentando gli altri documenti richiamati dalla nota 3-ter, purché relativi a rapporti regolati mediante il conto corrente.

Soluzione interpretativa e motivazione dell’Agenzia

Secondo l’Agenzia, il bollo periodico sull’estratto conto bancario sostituisce ogni altra imposta di bollo dovuta sugli atti inerenti al medesimo rapporto, compresi i contratti e tutti gli altri atti e documenti regolati in conto corrente bancario.

Per stabilire l’inerenza tra il contratto di credito finalizzato e il conto corrente, è necessario che il contratto di finanziamento preveda espressamente che la restituzione avvenga mediante il conto corrente acceso dal cliente presso il medesimo soggetto.

L’Agenzia richiama l’articolo 1852 del codice civile, che disciplina le operazioni bancarie regolate in conto corrente, e osserva che, nel credito finalizzato, la disponibilità del finanziamento si realizza indirettamente a favore del cliente quando la banca, su sua delega, versa direttamente al fornitore dei beni o servizi acquistati.

Viene inoltre richiamato l’articolo 125-quinquies del TUB, relativo ai contratti di credito collegati, per evidenziare la struttura negoziale del finanziamento e la connessione con l’acquisto dei beni o servizi.

Alla luce di tali elementi, l’Agenzia ritiene che, in presenza di un contratto di credito finalizzato regolato tramite conto corrente, l’imposta di bollo sostitutiva di cui alla nota 3-ter dell’articolo 13 della tariffa si applichi a tutti i documenti emessi sin dalla data di sottoscrizione del contratto di credito finalizzato, poiché il contratto è già inerente al rapporto di conto corrente in essere.

Tra i documenti interessati rientra anche il contratto di credito collegato, definito dall’articolo 121 del TUB come contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio.

L’Agenzia precisa inoltre che la stessa imposta sostitutiva copre anche i contratti di cui all’articolo 2, nota 2-bis, del d.P.R. n. 642/1972, tra i quali rientrano i contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e i contratti di credito al consumo previsti dal Titolo VI del TUB.

Parere conclusivo dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate esprime parere favorevole alla tesi della Banca. Il bollo sostitutivo sugli estratti conto bancari opera, infatti, come imposta sostitutiva anche per i contratti di credito finalizzato e per gli altri atti e documenti collegati, purché il rimborso del finanziamento sia regolato tramite conto corrente bancario presso la medesima banca.

Ne consegue che l’effetto sostitutivo decorre dalla sottoscrizione del contratto di credito finalizzato e non dalla prima rata di addebito sul conto corrente.

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