Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 320 del 25/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante ritiene che il BoE sia un titolo emesso all’estero e che, quindi, l’imposta di bollo sia dovuta solo in caso d’uso. Sostiene inoltre che, poiché il titolo non viene presentato, consegnato o pagato in Italia e l’accettazione avviene all’estero da parte di un procuratore, non si realizzi alcun caso d’uso nel territorio dello Stato.

Applicazione dell’imposta di bollo al Bill of Exchange (BoE) emesso all’estero

Il quesito

La società chiede se il BoE, emesso e accettato secondo una procedura che coinvolge un fornitore estero e un procuratore estero del debitore italiano, debba scontare l’imposta di bollo in Italia oppure resti tassabile solo in caso d’uso; in particolare, se la procedura descritta integri un caso d’uso ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 642/1972.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che il BoE sia assimilabile a una cambiale tratta e che, nella fattispecie descritta, si realizzi il caso d’uso di cui all’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 642/1972. In particolare, la trasmissione via posta alla società dell’originale del titolo quietanzato integra la "trasmissione" della cambiale estera nello Stato; conseguentemente il BoE è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell’art. 29 della tariffa, parte seconda, del d.P.R. n. 642/1972.

Applicazione dell’imposta di bollo al Bill of Exchange

L’interpello riguarda il trattamento ai fini dell’imposta di bollo di un Bill of Exchange (BoE) emesso da un fornitore estero nell’ambito di operazioni di acquisto di beni da parte di una società italiana. Il tema centrale è stabilire se la procedura descritta faccia scattare il "caso d’uso" ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 642/1972, con conseguente imponibilità in Italia.

Fattispecie descritta

La società ALFA S.p.A. acquista beni da un soggetto residente nell’Unione Europea, con trasferimento dal Paese del fornitore al magazzino in Italia. L’operazione, ai fini IVA, comporta l’emissione di una fattura nazionale ex art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972.

Le parti stanno valutando uno strumento che consenta:

  • al cliente italiano, una maggiore dilazione di pagamento;
  • al fornitore, una mitigazione del rischio di credito e la possibilità di cedere il credito a terzi.

A tal fine, la società italiana, quale debitrice, dovrebbe chiedere al fornitore il differimento del termine di pagamento e attivare una procedura per l’emissione di un BoE con queste caratteristiche essenziali:

  • luogo di emissione: Irlanda;
  • luogo di pagamento: Irlanda o Inghilterra, comunque fuori dall’Italia;
  • importo e scadenza coincidenti con il debito originato dalle fatture;
  • ordine incondizionato di pagamento al fornitore estero o ad altro legittimo possessore;
  • firma del fornitore (drawer/traente) e firma per accettazione del cliente italiano (drawee/trattario).

La procedura prevede che la società invii al fornitore la richiesta di differimento con allegato:

  • il modello BoE in originale già sottoscritto per accettazione dal cliente italiano tramite un procuratore estero;
  • un prospetto delle fatture sottostanti con dati identificativi, importi e nuova scadenza richiesta.

Il BoE viene quindi firmato dal fornitore solo dopo l’accettazione della richiesta. Alla scadenza, la società paga il possessore del titolo mediante bonifico verso un conto estero; successivamente riceve il titolo originale con la dicitura "cancellato".

Quesito del contribuente

La società chiede se il BoE, per come formato, emesso, accettato, trasferito e quietanzato, possa beneficiare del regime di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 642/1972 e, in particolare, se la procedura descritta integri un caso d’uso in Italia.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

La società ritiene che il BoE:

  • sia un titolo di credito di diritto irlandese emesso all’estero;
  • sia quindi assimilabile a una cambiale emessa all’estero, tassabile solo in caso d’uso.

Secondo l’istante, non si verificherebbe alcun caso d’uso in Italia perché:

  • il titolo non sarebbe presentato, consegnato o pagato nello Stato;
  • l’accettazione da parte della società avverrebbe all’estero tramite procuratore;
  • tale accettazione anticipata sarebbe solo un passaggio funzionale al perfezionamento del titolo e non un uso rilevante ai fini dell’imposta di bollo.

Normativa richiamata

L’Agenzia richiama:

  • l’art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, secondo cui sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa allegata;
  • l’art. 2, comma 1, del medesimo decreto, che prevede l’imposta dovuta fin dall’origine per gli atti formati nello Stato e, in caso d’uso, per quelli indicati nella parte seconda della tariffa;
  • l’art. 2, comma 2, che definisce il caso d’uso quando gli atti sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione;
  • l’art. 2, comma 3, che per le cambiali emesse all’estero considera uso anche la presentazione, consegna, trasmissione, quietanza, accettazione, girata, avallo o altra negoziazione nello Stato;
  • l’art. 29 della tariffa, parte seconda, che assoggetta le cambiali emesse all’estero all’imposta di bollo in caso d’uso nella stessa misura prevista per quelle emesse nello Stato.

L’Agenzia richiama anche la Risoluzione 7 marzo 1992, n. 390922, sul concetto di caso d’uso per le cambiali estere.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva anzitutto che il Bill of Exchange è uno strumento di pagamento utilizzato per la cambializzazione di un credito all’esportazione con pagamento differito, e che presenta i tratti della cambiale tratta: ordine incondizionato del creditore al debitore di pagare una somma determinata a una certa scadenza, titolo all’ordine, astratto e formale, trasferibile mediante girata.

Nel caso concreto, il titolo è emesso dal fornitore estero e accettato dal debitore italiano tramite procuratore residente all’estero. L’Agenzia rileva però che la procedura prevede, dopo il pagamento, l’invio alla società dell’originale del BoE con la quietanza, attraverso spedizione postale.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, tale adempimento è funzionale sia alla corretta tenuta della contabilità e dei documenti contabili, sia alla prova dell’avvenuto pagamento; proprio per questo, la trasmissione dell’originale del titolo quietanzato integra uno dei fatti rilevanti elencati dall’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 642/1972, cioè la "trasmissione" della cambiale estera nello Stato.

Conclusione operativa

L’Agenzia conclude che la fattispecie descritta realizza il caso d’uso della cambiale emessa all’estero. Di conseguenza, il BoE è assoggettato all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 29 della tariffa, parte seconda, allegata al d.P.R. n. 642/1972.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.