Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 321 del 25/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Agenzia ritiene applicabili, per questi documenti, le ordinarie modalità di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 642/1972: contrassegno telematico oppure assolvimento in modo virtuale previa autorizzazione e adempimenti dell'articolo 15. Esclude invece l'applicazione delle regole del DM 17 giugno 2014 sui documenti informatici fiscalmente rilevanti e quindi del versamento telematico ex articolo 17 d.lgs. n. 241/1997.

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per contratti pubblici formati nel MEPA e allegati elettronici firmati digitalmente

Il quesito

Il Consiglio chiede come assolvere l'imposta di bollo sui contratti pubblici stipulati tramite MEPA e sui relativi allegati redatti in formato elettronico e firmati digitalmente, verificando se siano applicabili contrassegno, modalità virtuale o modello F24.

Il parere dell’Agenzia

Per i contratti pubblici formati nel MEPA e per gli allegati elettronici firmati digitalmente, l'imposta di bollo può essere assolta mediante contrassegno telematico o in modo virtuale. Se si usa il contrassegno, il codice numerico del contrassegno va riportato sul documento e il contrassegno va conservato per il termine di decadenza triennale dell'accertamento. Non si applicano le modalità previste dal DM 17 giugno 2014 per i documenti informatici fiscalmente rilevanti.

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per contratti MEPA e allegati elettronici

L'interpello riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture formati all'interno del MEPA, nonché sui documenti allegati redatti in formato elettronico e firmati digitalmente. Il tema centrale è individuare quale regime applicare a tali atti, alla luce della disciplina generale del d.P.R. n. 642/1972 e delle regole introdotte per i documenti informatici fiscalmente rilevanti.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

Il Consiglio istante evidenzia che, nell'ambito degli affidamenti svolti tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, vengono prodotti documenti come capitolati tecnici e altri allegati, generalmente soggetti all'imposta di bollo. Richiama inoltre l'articolo 3 del d.P.R. n. 642/1972, che consente il pagamento mediante contrassegno o in modo virtuale, e osserva che le modalità previste dal D.M. 17 giugno 2014 non sarebbero applicabili ai documenti informatici fiscalmente rilevanti, per i quali è prevista la corresponsione telematica. Viene anche richiamata la risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014, con cui è stato istituito il codice tributo per il versamento con modello F24 dell'imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari.

Quesito del contribuente

Il contribuente chiede di conoscere le modalità corrette di assolvimento dell'imposta di bollo per i contratti pubblici formati nel MEPA e per i relativi allegati elettronici firmati digitalmente, chiedendo in sostanza se siano utilizzabili:

  • la modalità virtuale;
  • il contrassegno telematico, con indicazione del relativo utilizzo sul documento;
  • il modello F24 con codice tributo "2501".

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Secondo il Consiglio interpellante, l'imposta potrebbe essere assolta:

  • in modo virtuale, previa domanda all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate e nel rispetto dei chiarimenti della circolare n. 16/E del 2015;
  • mediante contrassegno, con dichiarazione dell'aggiudicatario che lo stesso è stato utilizzato per la stipula di uno specifico contratto;
  • mediante modello F24, utilizzando il codice tributo "2501".

Normativa richiamata dall'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia richiama innanzitutto l'articolo 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che disciplina le modalità di pagamento dell'imposta di bollo:

  • tramite intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, che rilascia il contrassegno telematico;
  • in modo virtuale, mediante pagamento all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati, oppure mediante versamento in conto corrente postale.

Richiama poi l'articolo 15 del medesimo d.P.R. n. 642/1972, secondo cui per determinate categorie di atti e documenti il pagamento può avvenire in modo virtuale previa autorizzazione dell'intendente di finanza, su richiesta degli interessati e con presentazione di una domanda corredata da una dichiarazione contenente il numero presuntivo degli atti e documenti emessi e ricevuti nell'anno.

Viene infine richiamato il D.M. 17 giugno 2014, articolo 6, che prevede per i documenti informatici fiscalmente rilevanti il versamento dell'imposta di bollo con modalità esclusivamente telematica ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997; per tali documenti devono intendersi, secondo l'Agenzia, i libri e registri di cui all'articolo 16, lettera a), della tariffa, parte prima, e le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, n. 1, della tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 642/1972.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia conclude che, per i contratti pubblici formati dal Consiglio all'interno del MEPA e per gli allegati documenti redatti in formato elettronico e firmati digitalmente, l'imposta di bollo può essere assolta:

  • tramite contrassegno telematico;
  • oppure in modalità virtuale, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 642/1972.

In caso di assolvimento mediante contrassegno, l'utente può comprovare il pagamento indicando sul documento elettronico il codice numerico di 14 cifre del contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario convenzionato. Inoltre, il contrassegno utilizzato deve essere conservato fino alla scadenza del termine triennale di decadenza per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, previsto dall'articolo 37 del d.P.R. n. 642/1972.

L'Agenzia esclude l'applicabilità delle disposizioni del D.M. 17 giugno 2014 ai documenti oggetto dell'interpello, poiché tali norme riguardano i documenti informatici fiscalmente rilevanti nei limiti sopra indicati e non i contratti pubblici formati nel MEPA con i relativi allegati.

Conclusioni operative

Per la documentazione contrattuale prodotta nel MEPA, l'orientamento dell'Agenzia è quindi il seguente:

  • sono ammesse le modalità ordinarie di assolvimento previste dall'articolo 3 del d.P.R. n. 642/1972;
  • la modalità virtuale richiede autorizzazione preventiva e gli adempimenti dell'articolo 15;
  • il contrassegno telematico deve essere attestato sul documento tramite il relativo codice numerico e conservato per il periodo di decadenza;
  • non si applica la disciplina del D.M. 17 giugno 2014 sui documenti informatici fiscalmente rilevanti;
  • non viene quindi affermata l'applicabilità della procedura telematica specifica richiamata dal contribuente per tali documenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.