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Interpello

Risposta n. 318 del 25/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia ritiene che il contratto non sia una locazione immobiliare, ma una convenzione per la messa a disposizione di spazi attrezzati con servizi accessori, soggetta a Iva; se redatta come scrittura privata non autenticata, è registrabile solo in caso d’uso, mentre se formata per atto pubblico o scrittura privata autenticata va registrata in termine fisso.

Applicazione dell’imposta di registro su un contratto di concessione di utilizzo di spazi attrezzati per corsi di formazione del personale marittimo.

Il quesito

Il Comando Istante chiede se il contratto con cui una società mette a disposizione del Consorzio aule didattiche attrezzate e ulteriori servizi per corsi professionali debba essere obbligatoriamente registrato, oppure se la registrazione sia dovuta solo in caso d’uso.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conclude che, per la convenzione esaminata, non sussiste l’obbligo di registrazione immediata se l’atto è una scrittura privata non autenticata e tutte le prestazioni sono soggette a Iva; la registrazione scatta solo al ricorrere del caso d’uso. Se invece l’atto è pubblico o autenticato, la registrazione è obbligatoria in termine fisso. In ogni caso l’imposta di registro è dovuta in misura fissa di euro 200, per effetto del principio di alternatività Iva-registro.

Contratto di concessione di utilizzo di spazi per corsi professionali

L’interpello riguarda il trattamento, ai fini dell’imposta di registro, di una convenzione con cui una società concede al Consorzio YYY l’uso di aule didattiche attrezzate per la realizzazione di corsi di formazione del personale marittimo destinato alla Maritime Security. Il nodo interpretativo è se tale accordo debba essere trattato come locazione immobiliare, con obbligo di registrazione, oppure come contratto diverso, registrabile solo in specifiche ipotesi.

Fattispecie rappresentata

Il Consorzio YYY ha chiesto di essere riconosciuto come “Centro di addestramento e formazione professionale del personale marittimo destinato alla Maritime Security”. A supporto dell’istanza è stato esibito un contratto con ALFA S.r.l., tramite il quale quest’ultima mette a disposizione del Consorzio locali opportunamente attrezzati per fini didattici.

Il contratto prevede:

  • concessione in uso di aule didattiche attrezzate;
  • durata annuale, rinnovabile di anno in anno salvo disdetta con preavviso di almeno tre mesi;
  • utilizzo delle aule tutti i giorni, esclusa la domenica e i festivi, dalle 8:00 alle 20:00;
  • una serie di obblighi a carico del concedente, tra cui predisposizione dei locali, installazione di pc con videoproiettore, lavagna a fogli mobili, connessioni telefoniche, pulizia ordinaria, eventuale assistenza tecnica, servizio di uscierato e verifica dell’uso corretto degli spazi;
  • corrispettivo pari a euro 20 per ogni ora di utilizzo, oltre IVA.

Quesito posto all’Agenzia

Il Comando Istante chiede se, diversamente da quanto ritenuto dal Consorzio, il contratto debba essere obbligatoriamente registrato. Il Consorzio, infatti, aveva sostenuto che l’atto non rientrasse tra quelli soggetti a registrazione obbligatoria, trattandosi non di una locazione di immobile, ma di una concessione di spazi con servizi accessori finalizzata a favorire l’attività formativa.

Soluzione interpretativa prospettata

Il Comando Istante non ha formulato una propria soluzione interpretativa, limitandosi a sottoporre il quesito all’Agenzia per conoscere il corretto regime fiscale del contratto.

Normativa richiamata

L’Agenzia richiama in particolare:

  • l’articolo 5, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), secondo cui le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d’uso se tutte le disposizioni in esse contenute sono relative a operazioni soggette a IVA;
  • l’articolo 6 del TUR, che definisce il caso d’uso;
  • l’articolo 11 della tariffa, parte prima, allegata al TUR, che prevede la registrazione in termine fisso per gli atti formati con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  • l’articolo 40 del TUR, che sancisce il principio di alternatività IVA-registro e prevede l’applicazione dell’imposta in misura fissa per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti a IVA;
  • l’articolo 65, comma 3, del TUR, in tema di deposito di atti soggetti a registrazione in caso d’uso presso pubbliche amministrazioni.

Valutazione dell’Agenzia

Dall’esame della convenzione, l’Agenzia osserva che l’accordo non configura un contratto di locazione immobiliare, ma un diverso contratto con cui il concedente mette a disposizione spazi attrezzati e servizi ulteriori per agevolare l’attività formativa.

La qualificazione come contratto di servizi è rilevante ai fini dell’imposta di registro, poiché la convenzione contiene esclusivamente disposizioni soggette a IVA e risulta redatta nella forma della scrittura privata non autenticata. In tale ipotesi, opera la regola dell’articolo 5, comma 2, del TUR: la registrazione è dovuta solo in caso d’uso.

L’Agenzia precisa inoltre che il caso d’uso ricorre quando l’atto è depositato presso cancellerie giudiziarie o amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali o loro organi di controllo per essere acquisito agli atti, salvo specifiche eccezioni previste dalla norma.

Parere conclusivo dell’Agenzia delle Entrate

Il parere è articolato in base alla forma dell’atto:

  • se la convenzione è una scrittura privata non autenticata e tutte le disposizioni sono soggette a IVA, la registrazione non è immediatamente obbligatoria, ma avviene solo al verificarsi del caso d’uso;
  • se invece il contratto è formato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, esso è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell’articolo 11 della tariffa, parte prima, allegata al TUR.

In entrambi i casi, per effetto dell’alternatività IVA-registro di cui all’articolo 40 del TUR, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa pari a euro 200.

Indicazione operativa finale

Per gli operatori, l’elemento decisivo è la forma dell’atto:

  • scrittura privata non autenticata: registrazione solo in caso d’uso;
  • atto pubblico o scrittura privata autenticata: registrazione in termine fisso.

Resta fermo che la struttura del contratto, così come esaminata, non viene ricondotta a una locazione, ma a una convenzione di messa a disposizione di spazi attrezzati con servizi accessori, con conseguente applicazione del regime IVA e dell’imposta di registro in misura fissa.

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