Cassazione Penale, Ordinanza n. 20299/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione su due profili: primo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che il diniego fosse stato fondato soltanto sui precedenti penali, nonostante in primo grado fosse stata esclusa la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale e concesse le attenuanti generiche per l'occasionalità dell'episodio e le ragioni della condotta; secondo, il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista per l'evasione quando l'agente si sia spontaneamente consegnato, sostenendo di essersi presentato agli operanti attirando spontaneamente la loro attenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello non si era limitata a richiamare i precedenti penali, ma aveva valorizzato anche le precedenti violazioni del regolamento interno della comunità e, soprattutto, due condanne definitive per evasione, da cui aveva desunto il difetto del requisito dell'occasionalità del fatto e la presenza di più reati della stessa indole. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la decisione impugnata si era conformata all'orientamento di legittimità secondo cui l'attenuante non opera se non nei casi in cui l'interessato rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura, o si presenti a un istituto carcerario o a un'autorità che abbia l'obbligo di tradurlo in carcere. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
L'attenuante richiede una spontanea consegna nei modi e presso i soggetti idonei indicati dalla giurisprudenza; non basta l'attenzione richiamata dagli operanti se non vi è rientro spontaneo nel luogo di esecuzione o presentazione a un'autorità obbligata alla traduzione in carcere.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando, in modo non meramente formale, precedenti specifici e reiterati e la conseguente non occasionalità della condotta.
art. 385 c.p.
La condanna per evasione è confermata quando non ricorrono i presupposti dell'attenuante per la spontaneità della presentazione/consegna.
Massime di principio
- Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto, il giudice può valorizzare non solo i precedenti penali, ma anche la complessiva reiterazione di condotte della stessa indole e il dato della non occasionalità del fatto.
- La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. non è configurabile quando il comportamento si inserisca in una sequenza di violazioni analoghe che escludano l'occasionalità.
- L'attenuante prevista per l'evasione non si applica per il solo fatto che l'agente sia stato notato dagli operanti; è necessario che la spontanea consegna avvenga con modalità tali da integrare effettivamente una presentazione al luogo di esecuzione o a un'autorità idonea alla traduzione in carcere.
- Quando la sentenza impugnata si conforma a un consolidato orientamento di legittimità sulla nozione di spontanea consegna, il motivo di ricorso che si limiti a prospettare una diversa lettura del fatto è inammissibile.
Come è indicizzato
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