Sentenza del 22/12/2021 n. 41269 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia Nord impugnava la decisione della C.T.R. Veneto che aveva ritenuto violato il beneficium excussionis previsto dall'art.14 del D.Lgs. n.472/1997, perché il concessionario non avrebbe escusso preventivamente il patrimonio della cedente La N. R. S.r.l. prima di notificare le cartelle di pagamento alla cessionaria L. M. S.r.l.; la C.T.R. aveva inoltre escluso la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale di Equitalia Nord, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione per nuovo esame. La Corte ha ritenuto errato il ragionamento della C.T.R. sul fatto che la violazione del beneficium excussionis renda nulla la cartella; inoltre ha ritenuto che la valutazione sulla sufficienza o meno del patrimonio della cedente sia questione di merito che deve essere accertata dal giudice a quo.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 14
"1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonchè per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore."
L'art.14 pone la responsabilità solidale del cessionario salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente; la Corte segnala però che la mancata preventiva escussione non invalida automaticamente la cartella di pagamento ma costituisce eccezione attinente all'esecuzione che richiede valutazione sulla concreta possibilità di escussione del cedente.
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 49
Richiamati nel ricorso; attengono alle regole di notifica e di riscossione coattiva, ma la Corte non ha ritenuto decisiva una diversa applicazione di tali articoli rispetto al principio espresso sull'art.14.
Codice di procedura civile, art. 491
Richiamato a fondamento di doglianze processuali sulla motivazione; utilizzato quale parametro di correttezza e completezza della motivazione giudiziale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47
Citato come riferimento alla possibilità, in sede di impugnazione, di richiedere la sospensione dell'atto di riscossione quando viene eccepita la violazione del beneficium excussionis.
D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 22
Richiamato nel ricorso incidentale relativo alla legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate; la Corte ha però ritenuto inammissibile il motivo per genericità e per la mancanza di base giuridica specifica.
Codice di procedura civile, art. 370
Richiamato per la partecipazione dell'Agenzia delle Entrate alla pubblica udienza; la norma riguarda la partecipazione al processo civile.
Massime di principio
- La mancata preventiva escussione del cedente non determina automaticamente la nullità della cartella di pagamento; tale violazione costituisce un'eccezione di esecuzione che va valutata nel merito.
- In caso di contestazione del beneficio della preventiva escussione il giudice deve accertare fattualmente se il patrimonio del cedente fosse effettivamente idoneo a soddisfare il credito: se l'Amministrazione dimostra l'insufficienza (totale o parziale) del patrimonio del cedente, la responsabilità del cessionario può rimanere operante nei limiti accertati.
- La notifica della cartella alla cessionaria non è di per sé atto esecutivo (l'esecuzione inizia con il pignoramento), ma l'eccezione relativa al beneficium excussionis può comunque essere rilevata contestualmente; tuttavia la giurisprudenza di legittimità distingue l'ambito dell'annullabilità della cartella (vizi propri) dall'ambito esecutivo delle eccezioni.
- Spetta alla parte resistente (concessionario o Amministrazione) fornire elementi probatori sulla inefficacia o inutilità delle azioni esecutive esperite sul cedente; valutazioni contrarie richiedono motivazione chiara e congrua sui fatti di merito.
- La legittimazione passiva nell'impugnazione della cartella dipende dalla natura della questione dedotta: i vizi propri della cartella si rivolgono principalmente contro il concessionario mentre la fondatezza del credito impositivo coinvolge l'Agenzia delle Entrate; occorre specificare la base giuridica per individuare la controparte legittimata.
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