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Sentenza

Sentenza n. 1700/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - della determinazione dirigenziale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Edilizia U.O. Condoni numero repertorio QI/2262/2023 del 12/12/2023, numero protocollo QI/221782/2023 del 12/12/2023, notificata in data 18 dicembre 2023, recante la reiezione dell’istanza di condono prot. 86/190116 sot.0 del 22.09.1986 - abuso in Via Silicella, 57 - 00169 - Municipio VI, in una con ogni atto, anche di estremi non conosciuti, presupposto, consequenziale o comunque connesso, con particolare, ma non esclusivo riferimento: - alla nota prot. 0131026 del 2.03.2022, acquisita agli atti del fascicolo d’interesse con prot. QI/37902 in data 8.03.2022, con la quale l’ANAS - Service e Patrimonio – Sanatorie, respinte le osservazioni endoprocedimentali dell’odierna ricorrente, ha espresso “provvedimento finale negativo” sulla suddetta istanza di condono; - della precedente nota prot. n.557192 del 8.09.2021, con la quale l’ANAS aveva espresso parere negativo sull’istanza di condono.

Giustizia amministrativa202402683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un capannone industriale/artigianale, unitamente ai pareri negativi di Anas S.p.A.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione di Roma Capitale che ha respinto un’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della l. n. 47/1985 per un capannone di superficie utile pari a 664,39 mq, realizzato nel 1976 e collocato nella fascia di rispetto del Grande Raccordo Anulare. Il diniego si fondava sul vincolo di viabilità principale previsto dal D.M. 1° aprile 1968, n. 1404 e sul parere negativo di Anas S.p.A. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 31, 32 e 33 l. n. 47/1985, dell’art. 1 D.M. n. 1404/1968, dell’art. 41-septies l. n. 1150/1942, dell’art. 26 del d.P.R. n. 495/1992 e della disciplina urbanistica comunale, sostenendo che il principio tempus regit actum imponesse di applicare la disciplina vigente al momento della decisione sul condono e che la successiva perimetrazione dell’area urbana avesse ridotto la fascia di rispetto a 30 metri, ovvero a 25 metri secondo altra normativa richiamata. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 32, comma 3, l. n. 47/1985, dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e delle garanzie partecipative, nonché difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti. In particolare, ha lamentato di non aver potuto accedere integralmente agli atti prima di presentare osservazioni al preavviso di rigetto e ha contestato la misurazione della distanza dal raccordo, sostenendo che alla distanza di 20,37 metri indicata da Anas dovessero aggiungersi 11,68 metri relativi alla fascia di espropriazione, così superando la distanza minima di 30 metri.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che il condono edilizio previsto dall’art. 31 l. n. 47/1985 consente di sanare opere realizzate senza titolo o in difformità, ma non permette di superare vincoli ostativi all’edificazione. Quanto al vincolo stradale, il giudice ha distinto tra vincoli imposti dopo la realizzazione dell’abuso, sottoposti alla disciplina dell’art. 32, comma 2, lett. c), l. n. 47/1985, e vincoli già esistenti al momento della costruzione, ai quali si applica l’art. 33, comma 1, con insanabilità dell’abuso quando si tratti di vincolo di inedificabilità assoluta. Poiché il capannone era stato realizzato dopo la realizzazione del GRA, il vincolo gravante sulla fascia di rispetto era preesistente e aveva natura di inedificabilità assoluta. All’epoca della costruzione, nel 1976, il GRA era classificato come strada di tipo B e l’art. 4 D.M. n. 1404/1968 imponeva una distanza minima di 40 metri dal ciglio stradale. Anche assumendo corretta la ricostruzione della ricorrente, secondo cui alla distanza attuale di 20,37 metri dovevano aggiungersi 11,68 metri di fascia di espropriazione, la distanza complessiva sarebbe stata di soli 32,05 metri, comunque inferiore ai 40 metri richiesti. Il diniego di Anas e quello conseguente di Roma Capitale risultavano pertanto legittimi; non sono stati ravvisati violazione di legge, difetto di istruttoria o carenza di motivazione. Il motivo relativo alla partecipazione procedimentale è stato ritenuto inidoneo a determinare l’annullamento, trattandosi di attività vincolata il cui esito non avrebbe potuto essere modificato dagli apporti partecipativi. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 31 l. n. 47/1985

    Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite: a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse.

    La sanatoria consente di rendere legittime opere realizzate senza previo titolo edilizio, ma non può superare vincoli ostativi all’edificazione.

  • art. 32 l. n. 47/1985

    Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate [acquisizione di parere favorevole dall’Autorità competente], le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino: c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404 [...], sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.

    La disciplina riguarda le opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo e consente la sanatoria solo alle condizioni previste, tra cui il parere favorevole dell’autorità competente.

  • art. 33 l. n. 47/1985

    Le opere realizzate dopo l’imposizione di un vincolo di inedificabilità assoluta ricadono nell’ipotesi di insanabilità prevista dalla norma.

  • art. 41-septies l. n. 1150/1942

    Costituisce la base normativa del vincolo di rispetto stradale, quale ipotesi di inedificabilità legale.

  • art. 4 D.M. 1° aprile 1968, n. 1404

    La distanza “da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale” dovesse essere di m. 40,00 lineari.

    Per il GRA, classificato come strada di tipo B al momento della realizzazione dell’opera, imponeva una fascia di rispetto di 40 metri.

  • art. 26, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 495/1992

    Richiama la distanza di 40 metri per le strade di tipo B; nel caso concreto il giudice ha comunque applicato la disciplina vigente al momento della realizzazione dell’abuso.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La mancata o incompleta partecipazione procedimentale non comporta l’annullamento quando l’attività amministrativa è vincolata e l’apporto dell’interessato non avrebbe potuto modificare il contenuto dell’atto.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    Il principio dell’inidoneità dei vizi partecipativi a determinare l’annullamento di un atto vincolato è applicato dal giudice, anche se la disposizione non è espressamente richiamata nel testo.

Massime di principio

  • Il condono edilizio previsto dalla l. n. 47/1985 sana la carenza o difformità del titolo edilizio, ma non consente di superare vincoli sostanziali che rendono l’opera incompatibile con l’ordinamento edilizio e urbanistico.
  • Per stabilire se un vincolo ostativo incida sulla condonabilità dell’opera, occorre verificare se il vincolo fosse già vigente al momento della realizzazione dell’abuso oppure sia stato imposto successivamente: nel primo caso, ove si tratti di vincolo di inedificabilità assoluta, opera l’insanabilità di cui all’art. 33 l. n. 47/1985; nel secondo caso trova applicazione la disciplina dell’art. 32 della medesima legge, con le condizioni ivi previste.
  • Il vincolo derivante dalla fascia di rispetto stradale prevista dal D.M. n. 1404/1968 costituisce vincolo di inedificabilità assoluta quando era già vigente al momento della costruzione dell’opera, senza che rilevi la concreta sussistenza di un pericolo per la sicurezza del traffico.
  • La verifica della condonabilità deve essere effettuata applicando la distanza minima prevista dalla disciplina vigente al momento della realizzazione dell’abuso, se questa individua il contenuto sostanziale del vincolo di inedificabilità; una distanza inferiore a quella prescritta impedisce il rilascio del condono anche qualora la ricostruzione metrica più favorevole al richiedente non raggiunga comunque la soglia legale.
  • In presenza di attività amministrativa vincolata, la violazione delle garanzie partecipative non determina l’annullamento se è dimostrato che l’apporto dell’interessato non avrebbe potuto modificare il contenuto del provvedimento finale.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidanti

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