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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27352/2021 del 07/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

Un automobilista aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria vettura in seguito alla collisione con un cinghiale, verificatasi nel 2006 in territorio molisano, chiamando in giudizio la Regione Molise e il Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano ritenuto la legittimazione passiva della Regione e l'avevano condannata al risarcimento. In cassazione la Regione ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 8 e 9 della l. n. 157/1992, dell'art. 2043 c.c. e di varie disposizioni della normativa regionale molisana, sostenendo che la responsabilità per i danni da fauna selvatica non le sarebbe imputabile perché nessuna norma le imporrebbe un obbligo di controllare e vigilare sui movimenti della fauna; secondo la ricorrente, la legge regionale avrebbe attribuito alle Province i compiti e le funzioni rilevanti in materia. Chiedeva quindi la cassazione della sentenza che aveva respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio già affermato in precedenza secondo cui, nell'azione risarcitoria per danni cagionati da animali selvatici, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, quale titolare della competenza normativa sul patrimonio faunistico e delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo della tutela e gestione della fauna selvatica, anche quando tali funzioni siano svolte da altri enti per delega o per attribuzioni dirette. Ha però precisato che la Regione può rivalersi nei confronti dell'ente concretamente competente, anche chiamandolo in causa nello stesso giudizio. Nel caso concreto, tuttavia, né la sentenza impugnata né il ricorso davano conto di una effettiva azione di rivalsa o di iniziative della Regione verso l'ente ritenuto competente; per questo il motivo è stato respinto. Nessuna statuizione sulle spese, perché gli altri intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    è il parametro dedotto per censurare in cassazione l'erronea applicazione della normativa sostanziale

  • art. 2052 c.c.

    la Corte richiama l'azione di risarcimento per danni cagionati da animali selvatici nell'alveo di questa disposizione

  • art. 2043 c.c.

    la ricorrente invocava la responsabilità aquiliana; la Corte, però, ha seguito l'orientamento che ricostruisce la legittimazione passiva in capo alla Regione nell'azione ex art. 2052 c.c.

  • artt. 1, 8 e 9 della l. 11 febbraio 1992, n. 157

    norme sulla tutela della fauna selvatica e sulla ripartizione di competenze tra enti pubblici richiamate per contestare l'imputazione della responsabilità alla Regione

  • artt. 1, 6, 7, 13, 18, 29 e 35 della l.r. Molise 10 agosto 1993, n. 19

    ratione temporis applicabile

    richiamate dalla ricorrente per sostenere che la disciplina regionale attribuisse alle Province i compiti operativi in materia di fauna selvatica

  • art. 1 della l.r. Molise 1° febbraio 1983

    norma regionale richiamata nel ricorso a sostegno della diversa attribuzione di funzioni agli enti locali

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale non partecipata e per la comunicazione della proposta del relatore

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • Nell'azione di risarcimento dei danni cagionati da animali selvatici, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa sul patrimonio faunistico e delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo della relativa gestione, anche se tali funzioni siano esercitate in concreto da altri enti.
  • La Regione, convenuta dal danneggiato, può rivalersi nei confronti dell'ente al quale ritenga spettassero in concreto le misure idonee a prevenire il danno, anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio.
  • Ai fini del rigetto della contestazione sulla legittimazione passiva, non basta allegare in astratto che altri enti siano titolari di funzioni operative in materia di fauna selvatica: occorre dar conto di un'effettiva iniziativa di rivalsa o della concreta imputazione della competenza ad altro soggetto nel caso specifico.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliRicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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