Sentenza n. 1124/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento della determinazione n. 57 del 04.02.2010 con cui il Dirigente del Servizio ricerca e competitività - Area per lo sviluppo, il lavoro e l’innovazione della Regione Puglia ha provveduto alla “REVOCA e disimpegno delle agevolazioni concesse all'impresa FORMA MENTIS Srl (già Aforisma srl) – Parabita (Le) con Determina n. 768 del 09/05/05 e recupero fondi erogati con determina n. 1234 del 04/09/06.Progetto n. 2002°/PU1/1875”, della nota di preavviso di revoca prot. N. 13667 del 9.12.2008; della nota n.44 del 4.02.2010 del Funzionario Responsabile; della nota Regione Puglia n. 4584 del 24.04.2008; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi, anche se non espressamente indicati, le note interlocutorie di FINPUGLIA, comunque indicate nell'indice posto in calce alla citazione qui riprodotta, e per la condanna della Regione Puglia al pagamento della somma di € 51.781,10, oltre ad interessi di mora commerciali dal sorgere del diritto sino all'effettivo soddisfo, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle pese e competenze di giudizio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 215/1992 e recupero delle somme erogate
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società beneficiaria aveva ottenuto un contributo in conto capitale per la realizzazione di un centro studi, ricerca e formazione nel settore ICT. A seguito di verifiche, la Regione aveva contestato la mancanza della documentazione relativa all'agibilità dei locali, l'incompatibilità tra la destinazione d'uso degli immobili e l'attività svolta e la difformità tra il progetto approvato e l'attività concretamente esercitata, disponendo nel 2010 la revoca delle agevolazioni e il recupero delle somme erogate. Dopo avere adito il giudice ordinario, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, la società aveva proposto appello; la Corte d'appello aveva dichiarato improcedibile il gravame e la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio tale decisione, ordinando la prosecuzione del giudizio davanti alla Corte d'appello in diversa composizione, anche per l'esame della giurisdizione. Gli ex soci non avevano riassunto il giudizio entro il termine previsto dall'art. 392 c.p.c. e avevano invece proposto direttamente ricorso al TAR, sostenendo che esso costituisse riassunzione a seguito della declinatoria di giurisdizione del giudice civile. La Regione ha eccepito l'estinzione del giudizio civile e la tardività del ricorso amministrativo, qualificato come autonoma impugnazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso che il giudizio amministrativo potesse qualificarsi come riassunzione conseguente alla declinatoria di giurisdizione, poiché la sentenza del Tribunale ordinario non era definitiva: era stata impugnata, la sentenza d'appello era stata cassata con rinvio e la questione di giurisdizione era rimasta sub iudice. L'ordinanza di cassazione con rinvio aveva instaurato un ordinario giudizio di rinvio disciplinato dagli artt. 392 e 393 c.p.c.; la riassunzione davanti al giudice indicato dalla Corte di cassazione costituiva l'unico strumento per proseguire il processo. Non essendo intervenuta tale riassunzione, il giudizio civile si era estinto. Il ricorso al TAR doveva quindi essere considerato una nuova e autonoma impugnazione della determinazione del 2010, proposta nel 2021 e oltre il termine decadenziale per impugnare gli atti amministrativi. La pendenza del giudizio civile non aveva conservato gli effetti dell'azione, che avrebbero potuto permanere soltanto mediante tempestiva riassunzione davanti al giudice di rinvio. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda processuale e il tempo trascorso.
Norme richiamate
art. 392 c.p.c.
La riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio deve essere effettuata entro il termine perentorio previsto dalla norma; in mancanza, il giudizio si estingue. La riassunzione è un atto di impulso processuale e non una nuova impugnazione.
art. 393 c.p.c.
Richiamato quale disciplina dell'estinzione del giudizio di rinvio conseguente alla mancata riassunzione.
art. 700 c.p.c.
Richiamato per il ricorso cautelare inizialmente proposto davanti al giudice ordinario.
art. 669-terdecies c.p.c.
Richiamato per il reclamo avverso il provvedimento cautelare del giudice ordinario.
legge n. 215/1992
Costituisce la base normativa delle agevolazioni regionali oggetto di revoca; il provvedimento non sviluppa ulteriormente il contenuto della disciplina.
Massime di principio
- Quando una sentenza che declina la giurisdizione viene impugnata e la decisione d'appello è cassata con rinvio, la questione di giurisdizione resta sub iudice e non è possibile utilizzare direttamente la pronuncia di primo grado come base per la translatio iudicii.
- Dopo una cassazione con rinvio, la prosecuzione del processo deve avvenire mediante tempestiva riassunzione davanti al giudice indicato dalla Corte di cassazione, secondo gli artt. 392 e 393 c.p.c.; tale riassunzione costituisce un atto di impulso processuale e non una nuova impugnazione.
- La mancata riassunzione del giudizio di rinvio nel termine perentorio determina l'estinzione del processo e impedisce di qualificare come translatio iudicii il successivo ricorso autonomamente proposto davanti al giudice amministrativo.
- Quando il giudizio civile si estingue per mancata riassunzione dopo la cassazione con rinvio, la successiva impugnazione dell'atto amministrativo deve essere valutata come autonoma; essa è tardiva se proposta oltre il termine decadenziale decorrente dall'atto impugnato, non essendo la precedente pendenza del giudizio idonea a conservarne gli effetti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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