Ordinanza n. 824/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'Avviso prot. n. 58754 del 17 dicembre 2025 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco degli ammessi allo svolgimento della prova scritta del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive nel ruolo di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le esigenze dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito” di cui al Decreto Direttoriale n. 2269 del 09.12.2024, nella parte in cui non è inserito il nominativo di parte ricorrente; - dell'Avviso prot. n. 58996 del 19 dicembre 2025 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco integrato dei candidati ammessi allo svolgimento della prova scritta del concorso di cui al D.D. M.I.M. n. 2269/2024, nella parte in cui non è inserito il nominativo di parte ricorrente; - dell'Avviso prot. n. 59232 del 22 dicembre 2025 recante il calendario d'esame e delle sedi concorsuali delle prove scritte del concorso di cui al D.D. M.I.M., individuate nelle date del 19 gennaio 2026 e 20 gennaio 2026, in quanto lesiva per parte ricorrente, non ammessa allo svolgimento delle suddette prove; - dell'Avviso prot. n. 59697 del 30 dicembre 2025 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco integrato dei candidati ammessi allo svolgimento della prova scritta del concorso di cui al D.D. M.I.M. n. 2269/2024, nella parte in cui non è inserito il nominativo di parte ricorrente; - del giudizio negativo di 30,06 comminato a parte ricorrente in relazione alla prova preselettiva sostenuta, che ha cagionato il suo mancato inserimento tra i candidati ammessi allo svolgimento della prova scritta; - dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'espletamento della prova preselettiva della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida, formulati male, errati o con più risposte possibili; - di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e del CINECA, di data e protocollo sconosciuti, relativi alla predisposizione, validazione e correzione dei quesiti della prova preselettiva del 3 ottobre 2025; - per quel che occorrer possa, del Decreto Direttoriale M.I.M. n. 2269/2024, ove interpretato nel senso di legittimare la somministrazione di quesiti privi di univocità logica ovvero suscettibili di plurime soluzioni corrette; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente e con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale della procedura concorsuale per cui è causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ammissione alla prova scritta del concorso per dirigenti tecnici, derivante dal giudizio negativo di 30,06 riportato nella prova preselettiva e dagli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli avvisi ministeriali recanti gli elenchi degli ammessi alla prova scritta e il relativo calendario, nella parte in cui non comprendevano il suo nominativo, nonché il giudizio negativo di 30,06 conseguito nella prova preselettiva, i quiz somministrati, i verbali della commissione esaminatrice e del CINECA e, ove occorresse, il bando di concorso. Ha dedotto l'illegittimità dei quesiti preselettivi perché non conformi alle linee guida, formulati in modo scorretto, errati o suscettibili di più risposte corrette, lamentando così l'erroneità della valutazione e la conseguente mancata ammissione alla prova scritta. Ha chiesto l'annullamento degli atti, previa sospensione cautelare della loro efficacia. Nel giudizio si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito; un'altra controinteressata non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini di confermare gli effetti del decreto cautelare già concesso. Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha valorizzato il fatto che la ricorrente aveva già sostenuto la prova scritta. Non è stata definita la fondatezza dei vizi dedotti né è stato disposto l'annullamento degli atti impugnati; la trattazione del merito è stata fissata per il 18 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il provvedimento si limita a confermare gli effetti del decreto cautelare già concesso, senza decisione definitiva sul merito.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo può confermare gli effetti di un precedente decreto cautelare tenendo conto, nel bilanciamento degli interessi, del fatto sopravvenuto che il ricorrente abbia già sostenuto la prova oggetto della procedura selettiva.
- L'accoglimento dell'istanza cautelare finalizzato alla sola conferma degli effetti di un decreto cautelare non comporta, di per sé, l'accoglimento nel merito delle censure dedotte contro gli atti concorsuali e non determina l'annullamento degli atti impugnati.
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