Regolamento (UE) 2023/2918
Regolamento delegato (UE) 2023/2918 della Commissione, del 22 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di un’esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato istituisce una nuova esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco per talune catture nella pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale. La misura sostituisce e proroga, per il periodo 2024-2027, precedenti assetti di esenzione fondati su raccomandazioni comuni dei gruppi ad alto livello interessati e sulla valutazione scientifica del CSTEP. Il testo stabilisce percentuali massime di rigetto per specie, area e attrezzo, nonché un obbligo di trasmissione di dati aggiornati alla Commissione entro il 1° maggio 2027 e di valutazione da parte dello CSTEP entro il 31 luglio 2027.
Esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale, valida dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle attività di pesca demersale nelle acque dell’Unione del Mare Adriatico e del Mar Mediterraneo sudorientale, in deroga all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Riguarda i pescherecci che utilizzano reti a strascico, reti da imbrocco e tramagli, ami e palangari, nasse e trappole, con riferimento a specifiche specie e percentuali massime di rigetto per area geografica e attrezzo. Sono interessati gli Stati membri aventi interesse di gestione diretto nelle zone considerate; per l’Adriatico sono richiamati Croazia, Italia e Slovenia, mentre per il Sudestmed Grecia, Italia, Cipro e Malta. Non disciplina altre attività di pesca né altre aree geografiche al di fuori delle sottozone CGPM indicate.
Esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca, introducendo una nuova esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco per specifiche attività di pesca demersale in due aree del Mediterraneo. La misura si fonda sulle raccomandazioni comuni aggiornate dei gruppi ad alto livello competenti e sulle valutazioni scientifiche del CSTEP, che riconoscono la complessità delle attività di pesca, l’eterogeneità delle catture e le difficoltà di controllo di esenzioni troppo frammentate.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che precedenti regimi temporanei o esenzioni de minimis erano stati già adottati per alcune attività di pesca demersale nel Mediterraneo e successivamente prorogati. La Commissione prende atto delle valutazioni scientifiche secondo cui, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale, le catture sono miste, variabili e spesso effettuate da piccole unità con sbarchi in punti geografici diversi, con conseguenti costi sproporzionati di gestione delle catture indesiderate. Viene inoltre richiamato l’impegno degli Stati membri a svolgere nuovi studi, aumentare la selettività degli attrezzi e individuare ulteriori zone vietate alla pesca per ridurre la mortalità del novellame.
Ambito territoriale e definizioni
L’articolo 2 delimita il perimetro geografico rinviando alle sottozone geografiche della CGPM definite dal regolamento (UE) n. 1343/2011. Ai fini del regolamento:
- il Mare Adriatico comprende le sottozone 17 e 18;
- il Mar Mediterraneo sudorientale comprende le sottozone 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.
Regime dell’obbligo di sbarco e deroga de minimis
L’articolo 1 conferma che l’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersale considerate, ma l’articolo 3 consente in deroga il rigetto in mare di quantitativi limitati di catture. La deroga opera ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento base e riguarda solo le specie, gli attrezzi e le percentuali espressamente elencati.
Limiti di rigetto nel Mare Adriatico
Per il Mare Adriatico, il regolamento distingue i limiti per specie e attrezzo:
- nasello e triglie: fino al 5 % delle catture annue con reti a strascico;
- nasello e triglie: fino all’1 % con reti da imbrocco e tramagli;
- nasello e triglie: fino all’1 % con rapidi (TBB);
- sogliola: fino al 3 % con reti a strascico;
- spigola, sparaglione, diversi saraghi, cernie, mormora, vari pagelli, pagro mediterraneo, cernia di fondale, orata e gambero rosa mediterraneo: fino al 5 % con reti a strascico;
- le medesime o quasi analoghe specie demersali, incluse sogliola e orata: fino al 2 % con reti da imbrocco e tramagli;
- le medesime specie, inclusa sogliola solea solea: fino all’1 % con ami e palangari;
- acciuga, sardina, sgombro e suri/sugarelli: fino al 5 % delle catture accessorie annue con reti a strascico;
- scampo: fino all’1 % con nasse e trappole.
Limiti di rigetto nel Mar Mediterraneo sudorientale
Per il Mar Mediterraneo sudorientale, i limiti sono anch’essi differenziati:
- nasello e triglie: fino al 5 % con reti a strascico;
- nasello e triglie: fino all’1 % con reti da imbrocco e tramagli;
- gambero rosa mediterraneo: fino al 5 % con reti a strascico;
- un ampio gruppo di specie demersali, scampo e sogliola: fino al 5 % con reti a strascico;
- specie demersali, sogliola, astice e aragosta: fino al 3 % con reti da imbrocco e tramagli; se gli sbarchi di tali specie sono inferiori al 25 % degli sbarchi totali delle attività di pesca, il limite può salire al 5 %;
- specie demersali e nasello: fino all’1 % con ami e palangari; se gli sbarchi di tali specie sono inferiori al 25 % degli sbarchi totali delle attività di pesca, il limite può salire al 3 %;
- acciuga, sardina, sgombro e suri/sugarelli: fino al 5 % con reti a strascico.
Obblighi di monitoraggio e aggiornamento scientifico
Il regolamento collega l’esenzione a un ulteriore ciclo di raccolta dati e valutazione. Entro il 1° maggio 2027, gli Stati membri con interesse di gestione diretto nelle attività di pesca dei due bacini devono trasmettere alla Commissione dati supplementari sui rigetti e i risultati di ricerche, progetti e studi a sostegno dell’esenzione. Lo CSTEP deve pronunciarsi su tali informazioni entro il 31 luglio 2027.
Durata, efficacia e applicazione
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE, ma si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. Il testo è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, secondo i trattati.
Disposizioni principali
Oggetto e deroga all’obbligo di sbarco
L’articolo 1 stabilisce che l’obbligo di sbarco previsto dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersale nelle acque dell’Unione del Mare Adriatico e del Mar Mediterraneo sudorientale secondo le condizioni del regolamento. L’articolo 3 introduce una deroga de minimis che consente il rigetto in mare di quantitativi prefissati di specie determinate.
Definizioni territoriali
L’articolo 2 rinvia alle sottozone geografiche della CGPM di cui al regolamento (UE) n. 1343/2011. Il Mare Adriatico corrisponde alle sottozone 17 e 18; il Mar Mediterraneo sudorientale corrisponde alle sottozone 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.
Esenzione de minimis per il Mare Adriatico
Per il Mare Adriatico, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), prevede limiti di rigetto differenziati: 5 % per nasello (Merluccius) e triglie (Mullus spp.) nelle reti a strascico; 1 % per le stesse specie con reti da imbrocco e tramagli e con rapidi (TBB); 3 % per la sogliola (Solea) con reti a strascico; 5 % per numerose specie demersali e il gambero rosa mediterraneo nelle reti a strascico; 2 % per varie specie demersali, sogliola e orata con reti da imbrocco e tramagli; 1 % per varie specie demersali, sogliola e orata con ami e palangari; 5 % per acciuga, sardina, sgombro e suri/sugarelli come catture accessorie con reti a strascico; 1 % per lo scampo (Nephrops Sakicus) con nasse e trappole.
Esenzione de minimis per il Mar Mediterraneo sudorientale
Per il Mar Mediterraneo sudorientale, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), consente: 5 % per nasello (Merluccius merluccius) e triglie con reti a strascico; 1 % per le stesse specie con reti da imbrocco e tramagli; 5 % per il gambero rosa mediterraneo con reti a strascico; 5 % per un ampio gruppo di specie demersali, scampo e sogliola con reti a strascico; 3 % per specie demersali, sogliola, astice e aragosta con reti da imbrocco e tramagli, elevabile al 5 % se gli sbarchi di tali specie sono inferiori al 25 % degli sbarchi totali delle attività di pesca; 1 % per specie demersali e nasello con ami e palangari, elevabile al 3 % se gli sbarchi di tali specie sono inferiori al 25 % degli sbarchi totali; 5 % per acciuga, sardina, sgombro e suri/sugarelli con reti a strascico.
Obblighi di dati e valutazione scientifica
L’articolo 3, paragrafo 2, impone agli Stati membri con interesse di gestione diretto di presentare alla Commissione, entro il 1° maggio 2027, ulteriori dati sui rigetti e i risultati di ricerche, progetti e studi a sostegno dell’esenzione. Lo CSTEP deve valutare dati e informazioni entro il 31 luglio 2027.
Durata e applicazione temporale
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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