Regolamento (UE) 2023/2459
Regolamento delegato (UE) 2023/2459 della Commissione, del 22 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il periodo 2024-2027
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna per il quadriennio 2024-2027 il quadro applicativo dell’obbligo di sbarco nel Mare del Nord, sostituendo di fatto il regime precedente previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/2014. Conferma numerose esenzioni già esistenti, sia per alto tasso di sopravvivenza sia de minimis, sulla base della raccomandazione comune degli Stati membri interessati e della valutazione scientifica dello CSTEP. Introduce inoltre definizioni tecniche rilevanti e fissa condizioni specifiche di rilascio, limiti percentuali e scadenze di riesame per alcune esenzioni. Le misure sono direttamente applicabili e incidono sulla pianificazione operativa delle flotte dell’Unione attive nel Mare del Nord.
Modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco nel Mare del Nord per talune attività di pesca demersale e pelagica nel periodo 2024-2027, con proroga e nuova definizione di esenzioni legate al tasso di sopravvivenza e de minimis.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca demersale e pelagica svolte nelle acque dell’Unione del Mare del Nord, ossia nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4, per gli stock soggetti all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento disciplina in particolare talune flotte e attrezzi di pesca, nonché specifiche specie bersaglio o catture accessorie, prevedendo esenzioni limitate e condizioni tecniche puntuali. L’applicazione decorre dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Restano rilevanti i richiami al regolamento (UE) 2019/1241 per alcuni dispositivi di selettività e non sono disciplinati profili estranei al Mare del Nord o alle specie/attrezzi indicati.
Modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco nel Mare del Nord per il periodo 2024-2027
Il regolamento delegato (UE) 2023/2459 integra il regolamento (UE) 2018/973 definendo, per il quadriennio 2024-2027, le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco nel Mare del Nord. Esso si fonda sulla procedura di raccomandazione comune degli Stati membri interessati e sulle valutazioni scientifiche dello CSTEP, con l’obiettivo di confermare o prorogare esenzioni già esistenti per specifiche attività di pesca e attrezzi.
Contesto normativo e iter di adozione
La Commissione richiama il proprio potere di intervento delegato previsto dall’articolo 11 del regolamento (UE) 2018/973, in collegamento con l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca. La nuova disciplina sostituisce la cornice operativa già contenuta nel regolamento delegato (UE) 2020/2014, più volte modificato, e tiene conto della raccomandazione comune presentata dal gruppo di Scheveningen, delle consultazioni dei consigli consultivi e dell’esame dello CSTEP.
La Commissione sottolinea anche che le misure approvate sono coerenti con l’articolo 15, paragrafi 4 e 5, lettera c), e con l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, oltre che con il regolamento (UE) 2018/973.
Ambito di applicazione territoriale e temporale
Il regolamento riguarda le acque dell’Unione del Mare del Nord, identificate nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4. Si applica alle attività di pesca demersale e pelagica soggette a limiti di cattura ai sensi del diritto UE e disciplina specifiche esenzioni riferite a particolari specie, attrezzi, segmenti di flotta e condizioni operative.
L’applicazione è limitata temporalmente al periodo 1o gennaio 2024 - 31 dicembre 2027. L’entrata in vigore è invece fissata al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, in considerazione dell’impatto diretto sulla pianificazione delle campagne di pesca e sulle attività economiche delle navi dell’Unione.
Definizioni tecniche rilevanti
L’articolo 1 introduce tre definizioni essenziali per l’interpretazione delle esenzioni:
- "pannello Flemish": parte conica terminale della rete di una sfogliara, con determinate caratteristiche di maglia e lunghezza;
- "pannello di rilascio del benthos (benthos release panel)": pannello con maglie più ampie o quadrate montato nella parte inferiore di una rete da traino per consentire la fuoriuscita di materiali bentonici e detriti;
- "SepNep": rete da traino a divergenti con specifiche caratteristiche costruttive e, facoltativamente, con griglia di selezione per l’uscita degli scampi di piccole dimensioni.
Tali definizioni hanno rilievo pratico nella delimitazione delle esenzioni de minimis e delle esenzioni legate al tasso di sopravvivenza.
Obbligo di sbarco: regola generale
L’articolo 2 ribadisce che, nel Mare del Nord, l’obbligo di sbarco si applica alle attività di pesca demersale e pelagica soggette a limiti di cattura nel quadro del regolamento. La disciplina mira a evitare che le catture soggette a quota siano rigettate in mare, salvo le esenzioni espressamente autorizzate dal regolamento delegato.
Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza
Gli articoli 3-10 disciplinano un gruppo di esenzioni fondato sull’elevata sopravvivenza degli esemplari rigettati. In ciascun caso il regolamento precisa la specie interessata, le acque pertinenti, gli attrezzi consentiti e le modalità di rilascio.
Scampo
L’articolo 3 prevede l’esenzione per lo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con nasse oppure con reti a strascico specificate, purché siano rispettate determinate caratteristiche del sacco e, in un’ipotesi, la presenza di una griglia di selezione con distanza massima tra le sbarre di 35 mm. Se gli esemplari sono rigettati, devono essere rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura.
Sogliola nella divisione CIEM 4c
L’articolo 4 riguarda la sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione catturata con reti da traino a divergenti entro sei miglia nautiche dalla costa, ma fuori dalle zone di riproduzione designate. L’esenzione è riservata alle navi di lunghezza massima 10 metri, potenza motrice non superiore a 221 kW, operanti in acque non più profonde di 30 metri e con durate di traino non superiori a 90 minuti. Il rilascio deve essere immediato.
Catture accessorie con nasse e cogolli
L’articolo 5 si applica alle catture di tutte le specie soggette a limiti di cattura effettuate con nasse e cogolli nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4. In caso di rigetto, gli esemplari devono essere rilasciati immediatamente e sotto la superficie del mare.
Passera di mare
L’articolo 6 disciplina una pluralità di ipotesi per la passera di mare (Pleuronectes platessa) con reti, sciabiche danesi e reti a strascico, distinguendo tra diverse combinazioni di maglia, pannelli selettivi e aree CIEM. Il regolamento impone il rilascio immediato in caso di rigetto.
L’articolo 7 prevede una specifica esenzione per la passera di mare sotto taglia con sfogliare BT2 tra 80 e 119 mm nella sottozona CIEM 4, a condizione che le catture avvengano con:
- attrezzi muniti di bordatura bloccapietre o pannello di rilascio del benthos da navi con potenza motrice superiore a 221 kW; oppure
- pescherecci degli Stati membri che attuano la tabella di marcia per le attività di pesca pienamente documentate.
La medesima esenzione si estende a determinati pescherecci di potenza non superiore a 221 kW o di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri, costruiti per pescare nella zona delle dodici miglia, se il tempo medio di traino è inferiore a 90 minuti.
Rombo chiodato
L’articolo 8 prevede l’esenzione per il rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nella sottozona CIEM 4, con sfogliare dotate di sacco di maglia pari o superiore a 80 mm. Anche qui il regolamento impone il rilascio immediato degli esemplari rigettati.
Razze
L’articolo 9 riguarda tutte le razze (Rajiformes) catturate con attrezzi da pesca nelle acque del Mare del Nord. Oltre al rilascio immediato, sono previsti obblighi di monitoraggio scientifico: gli Stati membri con interesse diretto devono presentare una meta-analisi sulla sopravvivenza entro il 1o maggio 2027 e lo CSTEP deve valutare le informazioni al più tardi entro il 31 luglio 2027.
Sgombro e aringa nella pesca con ciancioli
L’articolo 10 disciplina un caso particolarmente specifico: le catture di sgombro e aringa nella pesca con ciancioli nel Mare del Nord possono essere rilasciate solo prima del raggiungimento del "punto di recupero", definito come chiusura dell’80 % per lo sgombro e del 90 % per l’aringa. Se il banco contiene entrambe le specie, si applica la soglia dell’80 %. Il cianciolo deve avere una boa visibile che segnali il punto di recupero e l’imbarcazione deve essere dotata di un sistema elettronico di registrazione e documentazione delle operazioni.
Prima del rilascio va prelevato un campione per stimare composizione per specie, taglia e quantità. Una volta superato il punto di recupero, il rilascio è vietato.
Esenzioni de minimis
L’articolo 11 contiene il nucleo quantitativamente più ampio del regolamento, introducendo diverse esenzioni de minimis per il rigetto in mare di quantità limitate di catture accessorie o sotto taglia. Le percentuali massime variano in funzione della pesca e dello stock interessato.
Le principali esenzioni riguardano:
- sogliola nelle attività con tramagli e reti da imbrocco nel Mare del Nord: fino al 3 % delle catture annue;
- sogliola con sfogliare e pannello Flemish nella sottozona CIEM 4: fino al 5 %;
- combinazioni di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro e nasello nella pesca dello scampo con reti a strascico selettive: fino al 4 %;
- combinazioni di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, passera di mare, merluzzo carbonaro, aringa, busbana norvegese, argentina maggiore e melù nella pesca del gamberetto boreale: fino al 5 %;
- merlano in pesca demersale multispecifica con TR2 nella sottozona CIEM 4: fino al 4 %;
- merlano in pesca con sfogliare nella sottozona CIEM 4: fino al 2 % delle catture annue di passera di mare e sogliola;
- combinato di sgombro, suri/sugarelli e merlano in pesca pelagica con traino pelagico fino a 25 metri: fino all’1 %;
- spratto, cicerello, busbana norvegese e melù in determinate attività demersali e nello Skagerrak: fino allo 0,1 %;
- gamberetto boreale nella pesca demersale con reti da traino selettive: fino allo 0,01 %;
- altre esenzioni specifiche per molva, suri/sugarelli, sgombro e melù industriale per surimi, con massimali del 3 % o del 5 % a seconda del caso.
La lettera g) riprende inoltre la disciplina del gamberetto grigio con sfogliare dotate di dispositivi di selettività conformi al regolamento (UE) 2019/1241, autorizzando il rigetto fino al 5 % delle specie soggette a limiti di cattura.
Obblighi informativi e riesame per alcune esenzioni
Per l’esenzione de minimis sulla passera di mare di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera j), gli Stati membri con interesse di gestione diretto devono trasmettere informazioni complementari sui costi sproporzionati entro il 1o maggio 2027; lo CSTEP deve esaminarle entro il 31 luglio 2027.
La stessa scansione temporale è prevista, all’articolo 9, per la meta-analisi sulla sopravvivenza delle razze, a dimostrazione del carattere non definitivo di talune esenzioni, che restano soggette a controllo scientifico e possibile revisione.
Entrata in vigore, efficacia e diretta applicabilità
L’articolo 12 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma che si applichi soltanto dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. Come atto di diritto derivato UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2018/973, che consente l’adozione di atti delegati per precisare i dettagli dell’attuazione dell’obbligo di sbarco nel Mare del Nord sulla base di raccomandazioni comuni degli Stati membri interessati e previa verifica di compatibilità con le misure di conservazione dell’Unione.
Definizioni tecniche
L’articolo 1 definisce tre nozioni operative: "pannello Flemish", "pannello di rilascio del benthos (benthos release panel)" e "SepNep". Le definizioni servono a delimitare l’ambito di alcune esenzioni e a identificare specifiche configurazioni degli attrezzi di pesca.
Obbligo di sbarco nel periodo 2024-2027
L’articolo 2 stabilisce che, nelle acque dell’Unione del Mare del Nord (divisione CIEM 3a e sottozona CIEM 4), l’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersale e pelagica soggette a limiti di cattura, per il periodo 2024-2027.
Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza
Gli articoli 3-10 disciplinano varie esenzioni fondate sull’alto tasso di sopravvivenza, per scampo, sogliola, catture accessorie con nasse e cogolli, passera di mare, rombo chiodato, razze, sgombro e aringa nella pesca con ciancioli. Per ciascuna fattispecie sono indicati area, attrezzi, condizioni tecniche e, ove previsto, obbligo di rilascio immediato. Per razze e per il rilascio di sgombri/aringhe nella pesca con ciancioli sono previsti anche obblighi di monitoraggio e specifiche condizioni procedurali.
Esenzioni de minimis
L’articolo 11 introduce numerose esenzioni de minimis, con percentuali massime di rigetto variabili tra lo 0,01 %, l’1 %, il 2 %, il 3 %, il 4 % e il 5 % del totale annuo delle catture rilevanti, a seconda della specie, dell’attrezzo e dell’area. Le esenzioni riguardano, tra l’altro, sogliola, scampo, gamberetto boreale, merlano, molva, suri/sugarelli, sgombro, spratto/cicerello/busbana norvegese/melù e melù industriale per surimi.
Obblighi di rilascio e condizioni operative
Per le esenzioni legate al tasso di sopravvivenza, il regolamento impone in diversi casi il rilascio immediato degli esemplari rigettati, talvolta interi, nella zona di cattura o sotto la superficie del mare. Per lo sgombro e l’aringa nella pesca con ciancioli è vietato il rilascio oltre il punto di recupero, che è definito dall’80 % di chiusura per lo sgombro e dal 90 % per l’aringa, con obbligo di campionamento preliminare del banco.
Riesame scientifico e aggiornamenti
Per la razza e per l’esenzione de minimis sulla passera di mare di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera j), gli Stati membri con interesse di gestione diretto devono presentare informazioni complementari entro il 1o maggio 2027; lo CSTEP deve valutarle entro il 31 luglio 2027. Per la razza è inoltre richiesta una meta-analisi sulla sopravvivenza entro il 1o maggio 2027.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 12 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 22 ago 2023Regolamento (UE) 2023/2460
- Regolamento · 22 ago 2023Regolamento (UE) 2023/2462
- Regolamento · 22 ago 2023Regolamento (UE) 2023/2623
- Regolamento · 22 ago 2023Regolamento (UE) 2023/2918
- Regolamento · 21 ago 2023Regolamento (UE) 2023/1647
- Regolamento · 21 ago 2023Regolamento (UE) 2023/1648
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →