Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2460

Regolamento delegato (UE) 2023/2460 della Commissione, del 22 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di un’esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo

Normativa europea32023R2460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce una nuova esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo, in continuità con precedenti deroghe temporanee. L’esenzione consente il rigetto in mare di una quota limitata delle catture di acciuga, sardina, sgombro e suri/sugarelli, con percentuali differenziate per area geografica e attrezzo di pesca. La misura è giustificata dalla Commissione con i costi sproporzionati di gestione delle catture indesiderate e si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

Esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo, con percentuali e aree geografiche specifiche.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo effettuate da pescherecci dell’Unione, in particolare con reti da traino pelagiche e/o ciancioli, per le catture di acciuga, sardina, sgombro e suri/sugarelli. L’ambito territoriale riguarda le acque dell’Unione del Mar Mediterraneo e, ai fini della delimitazione, le sottozone geografiche CGPM indicate per Mar Mediterraneo occidentale, Mare Adriatico, Mar Mediterraneo sudorientale e, come definito, Mare Adriatico meridionale e Mar Ionio. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. Non introduce esclusioni ulteriori rispetto alla disciplina generale richiamata, ma opera in deroga all’obbligo di sbarco entro i limiti quantitativi stabiliti.

Esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo

Il regolamento delegato (UE) 2023/2460 della Commissione istituisce una nuova esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco previsto dalla politica comune della pesca, limitatamente ad alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo. La misura sostituisce il precedente assetto temporaneo e si fonda, secondo i considerando, sull’esigenza di evitare costi sproporzionati di gestione delle catture indesiderate e di prevenire interruzioni delle attività di pesca e delle attività economiche connesse.

Contesto normativo e motivazione della deroga

Il regolamento si inserisce nel quadro dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, che mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in mare mediante l’obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mar Mediterraneo, anche delle specie soggette a taglie minime di riferimento per la conservazione di cui all’allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241. La Commissione richiama le precedenti esenzioni de minimis già previste dal regolamento delegato (UE) 2018/161, prorogate dal regolamento delegato (UE) 2020/2012 fino al 31 dicembre 2023.

I considerando evidenziano che, pur in presenza di un miglioramento delle informazioni disponibili, il CSTEP ha ritenuto necessari ulteriori lavori sulla raccolta dei dati per flotte specifiche. La Commissione sottolinea inoltre che, nel Mediterraneo, le specie sono catturate contemporaneamente e in quantitativi molto variabili, con sbarchi in numerosi punti distribuiti lungo la costa, circostanza che rende particolarmente onerosa la gestione delle catture indesiderate.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 stabilisce che l’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nelle acque dell’Unione del Mar Mediterraneo conformemente al presente regolamento. Le definizioni dell’articolo 2 sono centrali per delimitare l’ambito geografico e materiale:

  • le "specie soggette a taglia minima" sono quelle elencate nell’allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241;
  • il "Mar Mediterraneo" è definito come le acque marittime del Mediterraneo a est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest;
  • sono individuate le sottozone geografiche CGPM rilevanti per Mediterraneo occidentale, Adriatico, Mediterraneo sudorientale e per il Mare Adriatico meridionale/Mar Ionio.

Esenzione de minimis: specie, attrezzi e percentuali

L’articolo 3 prevede una deroga all’obbligo di sbarco ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013. La deroga riguarda acciuga, sardina, sgombro e suri/sugarelli e si applica come percentuale massima del totale annuo delle catture di tali specie, distinta per area e attrezzo di pesca:

  • fino al 5 % nel Mar Mediterraneo occidentale (GSA 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12) per pescherecci che utilizzano reti da traino pelagiche e ciancioli;
  • fino al 5 % nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18) per pescherecci che utilizzano reti da traino pelagiche;
  • fino al 3 % nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18) per pescherecci che utilizzano ciancioli;
  • fino all’1 % nel Mar Mediterraneo sudorientale (GSA 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25) per pescherecci che utilizzano reti da traino pelagiche;
  • fino al 3 % nel Mar Mediterraneo sudorientale (GSA 20, 22 e 23) per pescherecci che utilizzano ciancioli;
  • fino all’1 % nel Mar Mediterraneo sudorientale (GSA 15, 16, 19 e 25) per pescherecci che utilizzano ciancioli.

La formulazione della norma indica quindi una deroga mirata, differenziata sia per bacino sia per tipo di attrezzo, con percentuali più elevate nelle aree e per le flotte in cui la gestione delle catture indesiderate è considerata più onerosa o meno selettiva.

Durata di applicazione ed entrata in vigore

L’articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione sostanziale decorra dal 1° gennaio 2024 e cessi il 31 dicembre 2027. La Commissione collega espressamente questa decorrenza alle esigenze di pianificazione della campagna di pesca e alle attività economiche correlate.

Significato operativo per gli operatori

Per gli operatori del settore, il regolamento comporta la possibilità di rigettare in mare, entro le soglie massime indicate, specifiche catture accessorie o indesiderate di piccoli pelagici nelle aree e con gli attrezzi contemplati. L’atto non elimina l’obbligo di sbarco in generale, ma ne attenua l’applicazione in via eccezionale e temporanea, con un impatto diretto sulla gestione operativa delle flotte interessate nei tre bacini mediterranei individuati.

Disposizioni principali

Finalità e base giuridica

Il regolamento integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca, sulla base dell’articolo 15, paragrafo 7, per istituire un’esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco nel Mediterraneo.

Ambito materiale dell’obbligo di sbarco nel Mediterraneo

L’articolo 1 precisa che l’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nelle acque dell’Unione del Mar Mediterraneo conformemente al presente regolamento.

Definizioni geografiche e tecniche

L’articolo 2 definisce le specie soggette a taglia minima come quelle elencate nell’allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241 e precisa il significato di Mar Mediterraneo e delle sottozone geografiche CGPM rilevanti, distinguendo in particolare Mediterraneo occidentale, sudorientale, Mare Adriatico e Mare Adriatico meridionale/Mar Ionio.

Esenzione de minimis e limiti quantitativi

L’articolo 3 consente, in deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il rigetto in mare di quantità limitate di acciuga, sardina, sgombro e suri/sugarelli. I limiti sono fissati come percentuale del totale annuo delle catture: fino al 5 % nel Mar Mediterraneo occidentale per reti da traino pelagiche e ciancioli; fino al 5 % nel Mare Adriatico per reti da traino pelagiche; fino al 3 % nel Mare Adriatico per ciancioli; fino all’1 % nel Mediterraneo sudorientale per reti da traino pelagiche; fino al 3 % nel Mediterraneo sudorientale per ciancioli nelle GSA 20, 22 e 23; fino all’1 % nel Mediterraneo sudorientale per ciancioli nelle GSA 15, 16, 19 e 25.

Decorrenza, durata ed efficacia diretta

L’articolo 4 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. Il testo ribadisce inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescaconservazione delle risorse ittichegestione degli sbarchiaffari marittimi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.