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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1647

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1647 della Commissione del 21 agosto 2023 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32023R1647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza e conferma che le sovvenzioni concesse all’industria cinese della carta fine patinata persistono e sono suscettibili di continuare. Sulla base di tale valutazione, la Commissione mantiene un dazio compensativo definitivo sulle importazioni originarie della RPC. Il provvedimento si fonda anche sul rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, considerata vulnerabile e colpita da un forte calo della domanda e da un contesto di ristrutturazione strutturale.

Istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell’UE di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di carta fine patinata (CFP) composta da carta o cartone patinati su una o entrambe le facce, in fogli o in rotoli, di peso da 70 a 400 g/m2 e indice di bianchezza superiore a 84 (ISO 2470-1), classificata con i codici NC ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 ed ex 4810 99 80. Sono esclusi i rotoli adatti all’impiego in presse a bobina e la carta/cartone a più strati. Le misure riguardano il prodotto originario della RPC e si applicano direttamente in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore; sono previste aliquote individuali per specifici produttori esportatori cinesi e una aliquota residuale per tutte le altre società.

Dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese

Il regolamento dà esito a un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 e conferma il mantenimento di misure compensative sulle importazioni di carta fine patinata (CFP) dalla RPC. La Commissione ha ritenuto che le sovvenzioni cinesi rilevanti persistano e che, in assenza di misure, sia probabile la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

Contesto procedurale

Le misure iniziali erano state istituite nel 2011; nel 2017 un precedente riesame in previsione della scadenza ne aveva prorogato la durata di cinque anni. La domanda di riesame è stata presentata il 31 marzo 2022 da cinque produttori dell’Unione che rappresentavano oltre il 50 % della produzione UE del prodotto simile. La Commissione ha avviato il riesame il 30 giugno 2022 e ha notificato al governo della RPC l’apertura della procedura, invitandolo a consultazioni; non è pervenuta risposta.

Ambito oggettivo del prodotto

Il prodotto interessato è la carta fine patinata composta da carta o cartone patinati su una o entrambe le facce, esclusa la carta/cartone Kraft, in fogli o in rotoli, con peso tra 70 e 400 g/m2 e indice di bianchezza superiore a 84 (ISO 2470-1). I codici NC/TARIC sono quelli indicati nell’articolo 1. Sono espressamente esclusi:

  • i rotoli adatti all’impiego in presse a bobina, definiti tramite il test ISO 3783:2006 con soglie di resistenza allo strappo specifiche;
  • la carta e il cartone a più strati.

Mancata collaborazione e uso dei dati disponibili

Nel corso dell’inchiesta non hanno collaborato né il governo della RPC né i produttori esportatori cinesi; nessun produttore esportatore si è manifestato e non hanno risposto al questionario neppure banche o istituti finanziari interpellati. La Commissione ha quindi applicato l’articolo 28 del regolamento di base e ha basato l’analisi sui dati disponibili, sulla domanda dei richiedenti, sulle conclusioni delle inchieste iniziali e sui precedenti più recenti relativi ad altre industrie “incoraggiate” nella RPC.

Sovvenzioni ritenute persistenti

La Commissione ha esaminato numerosi regimi e ha concluso che durante il PIR l’industria cinese della CFP ha continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili. Tra i principali regimi confermati figurano:

  • prestiti agevolati, anche tramite banche statali considerate enti pubblici o comunque imputabili al governo;
  • regimi fiscali preferenziali per imprese ad alta o nuova tecnologia;
  • incentivi fiscali per attività di ricerca e sviluppo;
  • esenzione fiscale sui dividendi distribuiti tra imprese residenti qualificate;
  • esenzioni da IVA e dazio per apparecchiature importate;
  • riduzioni dell’aliquota IVA per l’acquisto di apparecchiature fabbricate nel paese;
  • sussidi diretti e altri programmi di sostegno;
  • concessione di diritti d’uso del suolo a condizioni inferiori a quelle di mercato;
  • coperture assicurative dei crediti all’esportazione fornite da Sinosure;
  • riduzioni IVA per prodotti con almeno il 70 % di fibre riciclate e residui agricoli.

La Commissione ha inoltre ribadito che tali regimi sono specifici perché limitati a imprese o settori “incoraggiati”, condizionati all’export, all’uso di input nazionali o a criteri selettivi previsti dalla normativa cinese.

Capacità inutilizzata e rischio di dirottamento delle esportazioni verso l’Unione

La Commissione ha ritenuto che la Cina disponga di una significativa capacità inutilizzata e di una sovraccapacità nel settore della carta patinata, con possibilità di riconversione verso la produzione di CFP. Il mercato dell’Unione, secondo per dimensioni a livello mondiale, è considerato attrattivo e la domanda interna cinese è attesa in diminuzione. In tali condizioni, in assenza di dazi, è probabile il dirottamento verso l’UE di volumi significativi di importazioni sovvenzionate a prezzi pregiudizievoli.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione è composta da 17 produttori ed è stata considerata rappresentativa. Nel periodo in esame il consumo UE è diminuito sensibilmente, con effetti negativi su produzione, capacità produttiva, vendite, occupazione e redditività. I dati mostrano una redditività negativa per tutto il periodo, un utile sul capitale investito negativo e una fase di ristrutturazione continua, aggravata dalla pandemia di COVID-19 e dal calo strutturale della domanda di carta grafica dovuto alla digitalizzazione.

La Commissione ha però rilevato che le importazioni dalla RPC sono rimaste trascurabili nel periodo di riesame, sicché il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non è stato ricondotto a tali importazioni nel periodo osservato, ma principalmente alla contrazione della domanda e ai costi di ristrutturazione.

Interesse dell’Unione

Nel valutare l’interesse dell’Unione, la Commissione ha considerato industria dell’Unione, importatori, operatori commerciali e utilizzatori. Ha concluso che il mantenimento delle misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione, che necessita di protezione per finanziare la ristrutturazione e fronteggiare la pressione sui prezzi. Importatori e operatori commerciali non hanno collaborato e, dato il volume quasi nullo delle importazioni dalla RPC, non è emersa alcuna indicazione di effetti sproporzionati. Anche rispetto agli utilizzatori, non è emersa una ragione prevalente per opporsi al mantenimento delle misure.

Misura finale e disciplina applicativa

L’articolo 1 istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni del prodotto interessato originario della RPC. Le aliquote individuali sono:

  • 12 % per Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd e Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, con codice TARIC addizionale B001;
  • 4 % per Shangdong Chenming Paper Holdings Limited e Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, con codice TARIC addizionale B013;
  • 12 % per tutte le altre società, con codice TARIC addizionale B999.

Per beneficiare dell’aliquota individuale è necessaria la presentazione di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata, che identifichi il produttore e attesti la corrispondenza del prodotto; in mancanza, si applica il dazio per tutte le altre società. Le dogane restano comunque tenute ai consueti controlli e possono richiedere ulteriore documentazione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Riesame in previsione della scadenza

La Commissione ha avviato il riesame il 30 giugno 2022 ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037, su richiesta di cinque produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 50 % della produzione totale UE. Il riesame riguarda il periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 (PIR), mentre l’analisi delle tendenze di pregiudizio copre il periodo 1 gennaio 2018 - fine PIR.

Prodotto interessato e esclusioni

Il prodotto oggetto del riesame è la carta fine patinata con le caratteristiche tecniche indicate nel regolamento, coincidente con il prodotto dell’inchiesta iniziale e del precedente riesame. Sono esclusi i rotoli idonei all’uso in presse a bobina, definiti mediante prova ISO 3783:2006 con determinati valori di resistenza allo strappo, e la carta/cartone a più strati.

Mancata collaborazione e uso dei dati disponibili

Né il governo della RPC né i produttori esportatori cinesi hanno collaborato all’inchiesta, e non hanno risposto ai questionari. La Commissione ha quindi fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/1037, utilizzando la domanda di riesame, i risultati delle precedenti inchieste e altre recenti inchieste antisovvenzioni su industrie incoraggiate nella RPC.

Persistenza delle sovvenzioni

La Commissione ha ritenuto che durante il PIR l’industria cinese della carta fine patinata abbia continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili, in particolare: prestiti agevolati; regimi fiscali preferenziali per imprese ad alta o nuova tecnologia; regimi fiscali preferenziali per la R&S; esenzione fiscale sui dividendi tra imprese residenti qualificate; esenzioni IVA e dazio per apparecchiature importate; riduzioni IVA per apparecchiature fabbricate nel paese; sussidi diretti; messa a disposizione di terreni a condizioni favorevoli; assicurazione crediti all’esportazione tramite Sinosure; riduzioni IVA per prodotti fabbricati con almeno il 70 % di fibre riciclate e residui agricoli.

Carattere specifico delle sovvenzioni

La Commissione ha concluso che i regimi sono specifici, in quanto diretti a settori e imprese "incoraggiati" dalla politica industriale cinese, oppure condizionati all’uso di beni nazionali, all’export o a criteri selettivi previsti dalla normativa della RPC. In diversi casi ha inoltre qualificato banche statali e Sinosure come enti pubblici o soggetti che agiscono per conto del governo.

Rischio di persistenza del pregiudizio

In caso di abrogazione delle misure, la Commissione ha ritenuto probabile la deviazione verso l’UE di volumi significativi di esportazioni cinesi sovvenzionate, dato l’eccesso di capacità produttiva in Cina, la riduzione prevista della domanda interna cinese e l’attrattiva del mercato UE. I prezzi di esportazione cinesi verso paesi terzi risultano in più casi inferiori ai prezzi indicativi dell’industria dell’Unione.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione, composta da 17 produttori, ha subito nel periodo in esame un pregiudizio notevole: calo di produzione, capacità e vendite, riduzione dell’occupazione, redditività negativa, utile sul capitale investito negativo e pressione dovuta alla contrazione della domanda e alla ristrutturazione. Le importazioni dalla RPC sono rimaste molto limitate e non sono state ritenute la causa principale del pregiudizio nel periodo esaminato.

Interesse dell’Unione

La Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure non è contrario all’interesse dell’Unione. L’industria dell’Unione necessita della protezione per sostenere la ristrutturazione e fronteggiare la pressione sui prezzi; importatori e utilizzatori non hanno collaborato in modo significativo e non è emerso un impatto sproporzionato del mantenimento dei dazi.

Dazio compensativo definitivo e aliquote

È istituito un dazio compensativo definitivo sul prodotto interessato originario della RPC. Le aliquote sono: 12 % per Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd e Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd (codice TARIC addizionale B001); 4 % per Shangdong Chenming Paper Holdings Limited e Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd (B013); 12 % per tutte le altre società (B999).

Condizione documentale per le aliquote individuali

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle dogane di una fattura commerciale valida contenente una specifica dichiarazione datata e firmata dal responsabile della società emittente, con indicazione di quantità, prodotto, nome e indirizzo del produttore e codice TARIC addizionale. In mancanza della fattura, si applica l’aliquota residuale per tutte le altre società.

Rapporto con le norme doganali e antielusione

Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Il regolamento richiama inoltre il rischio di elusione in caso di aumento significativo delle esportazioni di una società con aliquota individuale e precisa che, in tal caso, può essere avviata un’inchiesta antielusione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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