Regolamento (UE) 2023/2462
Regolamento delegato (UE) 2023/2462 della Commissione, del 22 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcuni stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento precisa, per il Mar Mediterraneo occidentale, le modalità di applicazione dell’obbligo di sbarco previsto dalla politica comune della pesca. Conferma alcune esenzioni fondate sull’alto tasso di sopravvivenza e alcune esenzioni de minimis per specie e attrezzi specifici, per il periodo 1° gennaio 2024-31 dicembre 2027. Introduce inoltre obblighi di trasmissione di dati e di valutazione scientifica da parte degli Stati membri interessati, al fine di riesaminare la base delle esenzioni.
Regolamento delegato che disciplina, per il periodo 1° gennaio 2024-31 dicembre 2027, le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco e alcune esenzioni nel Mar Mediterraneo occidentale per determinati stock demersali e catture accessorie.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca demersale nelle acque dell’Unione del Mar Mediterraneo occidentale, come definite tramite le sottozone geografiche CGPM indicate all’articolo 2. Riguarda i pescherecci che operano con draghe automatiche, ami e palangari, reti a strascico, reti da imbrocco e tramagli, reti e nasse/trappole, limitatamente alle specie e alle percentuali di deroga previste. Non disciplina in generale la pesca pelagica, ma si colloca nel quadro dell’obbligo di sbarco del regolamento (UE) n. 1380/2013 e del piano pluriennale del regolamento (UE) 2019/1022.
Regolamento delegato (UE) 2023/2462: obbligo di sbarco nel Mar Mediterraneo occidentale
Il regolamento integra il piano pluriennale per le attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo occidentale istituito dal regolamento (UE) 2019/1022, dando attuazione dettagliata all’obbligo di sbarco previsto dall’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. La Commissione adotta il testo alla luce della raccomandazione comune aggiornata presentata dagli Stati membri interessati e delle valutazioni scientifiche dello CSTEP, con l’obiettivo di conciliare conservazione delle risorse, caratteristiche delle flotte e difficoltà pratiche di controllo in un contesto di catture miste e di piccola pesca costiera.
Ambito territoriale e definizioni
Il regolamento si applica alle attività di pesca demersale nelle acque dell’Unione del Mar Mediterraneo occidentale. Ai fini dell’atto, il Mar Mediterraneo occidentale coincide con le sottozone geografiche CGPM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12, mentre le sottozone CGPM sono quelle definite dal regolamento (UE) n. 1343/2011.
Esenzioni legate all’alto tasso di sopravvivenza
L’articolo 3 introduce esenzioni dall’obbligo di sbarco per specie per le quali esistono prove scientifiche di elevata sopravvivenza, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013. Le specie interessate sono la cappasanta (Pecten jacobaeus) e le vongole (Venerupis spp.) catturate con draghe automatiche, l’occhialone (Pagellus bogaraveo) catturato con ami e palangari, l’astice (Homarus gammarus) e l’aragosta (Palinuridae) catturati con reti e con nasse e trappole. Le catture di tali specie devono essere rilasciate immediatamente nella zona di cattura.
Per rafforzare la base scientifica delle deroghe, gli Stati membri con interesse di gestione diretto devono presentare alla Commissione, entro il 1° maggio 2027, dati supplementari sui rigetti e risultati di ricerca, progetti e studi a sostegno delle esenzioni; lo CSTEP deve valutare tale materiale non oltre il 31 luglio 2027.
Esenzioni de minimis
L’articolo 4 disciplina le esenzioni de minimis, consentendo il rigetto in mare di una quota limitata delle catture annue, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013. Le soglie previste sono differenziate per specie e attrezzo:
- per nasello (Merluccius merluccius) e triglie (Mullus spp.), fino al 5% delle catture annue con reti a strascico;
- per le stesse specie, fino all’1% con reti da imbrocco e tramagli;
- per spigola, sparaglione, saraghi, cernie, mormora, vari pagelli, pagro mediterraneo, cernia di fondale, sogliola, orata e gambero rosa mediterraneo, fino al 5% con reti a strascico;
- per le medesime specie, fino al 3% con reti da imbrocco e tramagli;
- per le medesime specie, fino all’1% con ami e palangari.
Anche in questo caso gli Stati membri interessati devono trasmettere alla Commissione, entro il 1° maggio 2027, dati supplementari e risultati di ricerca a supporto delle deroghe, che lo CSTEP deve valutare entro il 31 luglio 2027.
Razionale delle deroghe
Nei considerando, la Commissione evidenzia che nel Mediterraneo occidentale le specie sono spesso catturate contemporaneamente in quantità molto variabili, con difficoltà di controllo e costi sproporzionati, soprattutto per la piccola pesca che sbarca in numerosi punti lungo la costa. Viene inoltre richiamata la complessità dell’approccio per stock unico e l’utilità di esenzioni aggregate de minimis rispetto a deroghe frammentate per singola specie. Per alcune esenzioni di sopravvivenza e de minimis, la Commissione si fonda su nuovi studi, programmi di ricerca e valutazioni dello CSTEP, che considera sufficienti o comunque idonei a giustificare le proroghe per il periodo 2024-2027.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. Si tratta di un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e quadro normativo
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2019/1022 precisando le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale, ai sensi dell’articolo 14 di tale regolamento e dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Definizioni territoriali
Definisce il "Mar Mediterraneo occidentale" come le sottozone geografiche CGPM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12; rinvia inoltre alla definizione di "sottozone geografiche della CGPM" contenuta nel regolamento (UE) n. 1343/2011.
Esenzioni legate all’alto tasso di sopravvivenza
Prevede l’esenzione dall’obbligo di sbarco, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, per cappasanta (Pecten jacobaeus) e vongole (Venerupis spp.) catturate con draghe automatiche, occhialone (Pagellus bogaraveo) catturato con ami e palangari, astice (Homarus gammarus) catturato con reti e con nasse e trappole, e aragosta (Palinuridae) catturata con reti e con nasse e trappole. Le catture di tali specie devono essere rilasciate immediatamente nella zona in cui sono state catturate. Entro il 1° maggio 2027 gli Stati membri interessati devono trasmettere dati supplementari e risultati di ricerca; lo CSTEP li valuta entro il 31 luglio 2027.
Esenzioni de minimis
Consente, in deroga all’obbligo di sbarco, il rigetto in mare di quantitativi limitati di specie ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013. Per nasello e triglie la soglia è fino al 5% delle catture annue con reti a strascico e fino all’1% con reti da imbrocco e tramagli. Per un gruppo di specie commerciali e bentoniche, tra cui spigola, sparaglione, saraghi, cernie, mormora, vari pagelli, pagro mediterraneo, cernia di fondale, sogliola, orata e gambero rosa mediterraneo, la soglia è fino al 5% con reti a strascico; per le stesse specie la soglia è fino al 3% con reti da imbrocco e tramagli; per le stesse specie la soglia è fino all’1% con ami e palangari. Anche per queste deroghe gli Stati membri devono presentare dati supplementari e risultati di ricerca entro il 1° maggio 2027, con valutazione CSTEP entro il 31 luglio 2027.
Decorrenza e durata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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