Regolamento (UE) 2023/2623
Regolamento delegato (UE) 2023/2623 della Commissione, del 22 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i dettagli dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2024-2027
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato proroga e aggiorna per il periodo 2024-2027 le modalità di applicazione dell’obbligo di sbarco nelle acque occidentali, sostituendo il precedente quadro 2021-2023. Stabilisce, per specifiche specie, aree e attrezzi, esenzioni fondate sull’alto tasso di sopravvivenza e esenzioni de minimis, con condizioni operative puntuali e obblighi di rilascio immediato in mare nei casi consentiti. Prevede inoltre un obbligo di documentazione nel giornale di bordo per taluni rilasci e campionamenti delle flotte pelagiche.
Specificazione, per il periodo 2024-2027, delle modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale e pelagica nelle acque occidentali dell’UE, con esenzioni per alto tasso di sopravvivenza e de minimis.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca demersale e pelagica nelle acque nordoccidentali (sottozone CIEM 5, esclusa la divisione 5a e limitatamente alle acque dell’Unione della divisione 5b, 6 e 7) e nelle acque sudoccidentali (sottozone CIEM 8, 9 e 10, acque attorno alle Azzorre, e zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0, acque attorno a Madera e alle Canarie). Riguarda operatori della pesca dell’Unione che praticano le catture delle specie e con gli attrezzi indicati negli articoli 3-15. Si applica dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Non disciplina in generale tutte le attività di pesca, ma soltanto quelle ricomprese nel piano pluriennale e nelle esenzioni/deroghe specificate. Sono rilevanti le esclusioni implicite derivate dalla delimitazione geografica, dalle specie/attrezzi tassativamente elencati e, in alcuni casi, dalle condizioni tecniche (es. zone di riproduzione, profondità, lunghezza nave, percentuali di chiusura del cianciolo).
Specificazione dell’obbligo di sbarco nelle acque occidentali per il periodo 2024-2027
Il regolamento delegato 2023/2623 integra il regolamento (UE) 2019/472, fissando per il quadriennio 2024-2027 le modalità concrete di attuazione dell’obbligo di sbarco nelle acque occidentali dell’Unione. L’intervento si colloca nel quadro della politica comune della pesca e si fonda sulle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri interessati, valutate dalla Commissione alla luce dei pareri scientifici dello CSTEP e della coerenza con l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e con le misure tecniche pertinenti.
Contesto normativo e logica dell’intervento
Il regolamento sostituisce, per il periodo 2024-2027, il precedente regime delegato applicabile nel triennio 2021-2023, già più volte modificato. La Commissione richiama espressamente la necessità di assicurare compatibilità tra le raccomandazioni comuni aggiornate e l’obbligo di sbarco, tenendo conto delle valutazioni scientifiche, della necessità di migliorare il processo di esame delle raccomandazioni e dell’opportunità di proseguire studi su selettività, sopravvivenza e impatti economici delle esenzioni.
Ambito territoriale e oggettivo
L’obbligo di sbarco disciplinato dal regolamento riguarda le attività di pesca demersale e pelagica nelle acque nordoccidentali, ossia le sottozone CIEM 5 (con esclusione della divisione 5a e limitatamente alle acque dell’Unione della divisione 5b), 6 e 7, e nelle acque sudoccidentali, ossia le sottozone CIEM 8, 9 e 10 e le zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0. Il testo non istituisce un regime generale, ma una disciplina puntuale per specie, aree, attrezzi e condizioni operative specifiche.
Definizioni tecniche
L’articolo 1 introduce definizioni operative essenziali per l’applicazione delle deroghe. Tra queste figurano il pannello Flemish, il pannello Seltra, il dispositivo di selettività Netgrid e la sua variante CEFAS, la rete flip-flap trawl, la bordatura bloccapietre, il pannello di rilascio del benthos, la zona di protezione del Mar Celtico e la voracera. Tali definizioni hanno rilievo diretto, perché alcune esenzioni sono subordinate all’impiego di specifiche modifiche degli attrezzi o alla navigazione in determinate aree.
Esenzioni per alto tasso di sopravvivenza nelle acque nordoccidentali
Negli articoli 3-8 il regolamento conferma o introduce esenzioni fondate sull’alto tasso di sopravvivenza per varie specie. Per lo scampo (Nephrops norvegicus) l’esenzione si applica a catture con nasse e trappole nelle sottozone CIEM 6 e 7, a catture con reti a strascico ≥ 100 mm nella sottozona 7, a catture con reti a strascico 70-99 mm in combinazione con attrezzi altamente selettivi, e a catture con reti da traino a divergenti 80-110 mm nella divisione 6a entro 12 miglia dalla costa.
Per la sogliola, l’esenzione riguarda catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione entro sei miglia dalla costa ma fuori dalle zone di riproduzione designate, in specifiche combinazioni di divisione CIEM, dimensione del sacco, lunghezza e potenza dei pescherecci e durata del traino. Per le razze, l’esenzione vale per tutte le catture nelle sottozone CIEM 6 e 7, con meta-analisi da presentare entro il 1o maggio 2027 e valutazione CSTEP entro il 31 luglio 2027.
Per la passera di mare, l’esenzione copre diverse attività nelle divisioni da 7d a 7g, 7a-7g, 7d e 7b-7k, incluse tramagli, reti da traino a divergenti, sfogliare con bordatura bloccapietre o pannello di rilascio del benthos, sciabiche danesi e sciabiche. Per le specie catturate con nasse e trappole nelle sottozone 5b UE, 6 e 7, l’esenzione è generale. Per le specie pelagiche, l’articolo 8 consente il rilascio di sgombro e aringa nella pesca con ciancioli in sottozona 6 solo prima del raggiungimento del punto di recupero; il punto di recupero è fissato all’80 % per lo sgombro e al 90 % per l’aringa, ovvero all’80 % in caso di banco misto. Sono imposti boe identificative, registrazione elettronica delle operazioni, campionamento prima del rilascio e divieto di rilascio oltre il punto di recupero. Una disciplina analoga si applica alle catture di sgombro e aringa nella pesca al cianciolo di specie pelagiche non soggette a contingenti nelle divisioni 7e e 7f, con applicazione mutatis mutandis delle stesse prescrizioni.
Esenzioni per alto tasso di sopravvivenza nelle acque sudoccidentali
Gli articoli 9-12 regolano le deroghe per le acque sudoccidentali. Lo scampo può essere rigettato quando catturato con reti a strascico dotate di scivoli installati a bordo nelle sottozone CIEM 8 e 9. Le razze, escluse le razze cuculo, possono essere rigettate con qualsiasi attrezzo nelle stesse sottozone. L’occhialone è disciplinato separatamente per la divisione 9a con voracera e per le sottozone 8 e 10 e la divisione 9a con ami e palangari.
L’articolo 12 riguarda acciuga, suri/sugarelli e sgombro nella pesca con ciancioli, subordinando l’esenzione al fatto che la rete non sia completamente salpata a bordo. Anche in questo caso, il regime è costruito per consentire il rigetto in mare solo entro condizioni tecniche ben determinate.
Esenzioni de minimis nelle acque nordoccidentali
L’articolo 13 introduce deroghe de minimis che consentono il rigetto in mare di quote massime annue per specie e attrezzi specifici nelle acque nordoccidentali. Le percentuali variano secondo il caso e sono, in sintesi, del 3 %, 4 %, 5 %, 1 % o 0,5 %, con riferimento a merlano, sogliola, eglefino, pesce tamburo, rombo giallo, argentina maggiore, suri/sugarelli, sgombro, melù e altre specie pelagiche o demersali. Alcune deroghe sono condizionate al rispetto delle misure tecniche dell’allegato VI, parte B, punto 1.3.2, del regolamento (UE) 2019/1241.
Esenzioni de minimis nelle acque sudoccidentali
L’articolo 14 contiene un elenco ancora più ampio di esenzioni de minimis per le acque sudoccidentali. Sono previste soglie massime annue per nasello, sogliola, berici, suri/sugarelli, sgombro, rombo giallo, rana pescatrice, merlano, acciuga, occhialone e melù, differenziate per attrezzo e area geografica. Le soglie maggiori raggiungono generalmente il 5 %, mentre altre esenzioni sono fissate al 4 %, 3 % o 1 %.
Particolarmente rilevanti sono le deroghe per il melù nella pesca industriale al traino pelagico con trasformazione a bordo per la produzione di surimi, nonché per acciuga, sgombro e suri/sugarelli nella pesca al traino pelagico e con ciancioli. Il dettaglio tecnico è centrale: il regolamento collega l’ammissibilità del rigetto alle zone CIEM/Copace, agli attrezzi utilizzati e al tipo di pesca praticata.
Documentazione e tracciabilità
L’articolo 15 rafforza la tracciabilità delle esenzioni pelagiche: i quantitativi di pesci rilasciati ai sensi dell’articolo 8 e i risultati del campionamento devono essere registrati nel giornale di bordo secondo il regolamento (CE) n. 1224/2009. Questo consente il controllo ex post delle condizioni di applicazione della deroga e la verifica della corretta esecuzione delle operazioni di rilascio.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. Esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e ha effetto immediato sulla pianificazione delle campagne di pesca e sulle attività economiche connesse.
Disposizioni principali
Base giuridica, finalità e periodo di applicazione
Il regolamento è adottato in base all’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/472 e integra tale atto specificando i dettagli dell’obbligo di sbarco nelle acque occidentali. Si applica dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 e riguarda le attività di pesca delle acque nordoccidentali e sudoccidentali.
Definizioni tecniche rilevanti
L’articolo 1 definisce, tra gli altri, il pannello Flemish, il pannello Seltra, il dispositivo Netgrid e la sua variante Netgrid CEFAS, la rete flip-flap trawl, la bordatura bloccapietre (flip-up rope), il pannello di rilascio del benthos, la zona di protezione del Mar Celtico e la voracera. Tali definizioni sono determinanti per l’applicazione delle esenzioni e dei limiti tecnici.
Attuazione generale dell’obbligo di sbarco
L’articolo 2 stabilisce che l’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersale e pelagica nelle aree indicate, in conformità al presente regolamento per il periodo 2024-2027.
Esenzioni per alto tasso di sopravvivenza nelle acque nordoccidentali
Gli articoli 3-8 prevedono esenzioni per scampo, sogliola, razze, passera di mare, specie catturate con nasse e trappole, e specie pelagiche (sgombro e aringa) in pesca con ciancioli. In più casi è richiesto il rilascio immediato, intero e nella zona di cattura; per le specie pelagiche con ciancioli sono fissati punti di recupero (80 % per sgombro, 90 % per aringa; 80 % se il banco è misto), divieto di rilascio oltre il punto di recupero, campionamento preliminare e registrazione elettronica delle operazioni.
Esenzioni per alto tasso di sopravvivenza nelle acque sudoccidentali
Gli articoli 9-12 prevedono esenzioni per scampo con reti a strascico dotate di scivoli, razze (escluse le razze cuculo), occhialone con voracera o ami/palangari, e acciuga/suri-sgombro nella pesca con ciancioli, a condizione che la rete non sia completamente salpata a bordo. È previsto il rilascio immediato in caso di rigetto in mare.
Esenzioni de minimis nelle acque nordoccidentali
L’articolo 13 consente, in deroga all’obbligo di sbarco, il rigetto in mare entro percentuali massime annue variabili dal 0,5 % al 5 % per diverse specie, attrezzi e zone: merlano, sogliola, eglefino, pesce tamburo, rombo giallo, argentina maggiore, suri/sugarelli, sgombro, melù, e altri casi specifici. Alcune esenzioni sono subordinate all’uso di misure tecniche del regolamento (UE) 2019/1241.
Esenzioni de minimis nelle acque sudoccidentali
L’articolo 14 prevede numerose deroghe de minimis per nasello, sogliola, berici, suri/sugarelli, sgombro, rombo giallo, rana pescatrice, merlano, acciuga, occhialone e melù, con soglie massime annue tra l’1 % e il 5 % e con differenziazione per aree CIEM/Copace e attrezzi (tra cui reti da traino, sfogliare, sciabiche, tramagli, reti da imbrocco, ciancioli).
Documentazione delle catture pelagiche
L’articolo 15 impone che i quantitativi di pesci rilasciati nell’ambito dell’esenzione dell’articolo 8 e i risultati del campionamento siano registrati nel giornale di bordo secondo il regolamento (CE) n. 1224/2009.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 16 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si applica dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 22 ago 2023Regolamento (UE) 2023/2459
- Regolamento · 22 ago 2023Regolamento (UE) 2023/2460
- Regolamento · 22 ago 2023Regolamento (UE) 2023/2462
- Regolamento · 22 ago 2023Regolamento (UE) 2023/2918
- Regolamento · 21 ago 2023Regolamento (UE) 2023/1647
- Regolamento · 21 ago 2023Regolamento (UE) 2023/1648
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →