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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1648

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1648 della Commissione del 21 agosto 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32023R1648

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma e rende definitivo un dazio antidumping sulle importazioni di carta fine patinata dalla Cina, dopo un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base n. 2016/1036. La Commissione ha ritenuto che, in assenza di misure, persisterebbe o si ripeterebbe il dumping, anche sulla base dell’ampio ricorso ai dati disponibili per la mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi. Ha inoltre concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole, ma che il mantenimento delle misure è nell’interesse dell’Unione.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di carta fine patinata (CFP) composta da carta o cartone patinati su una o entrambe le facce, diversi dalla carta/cartone Kraft, in fogli o in rotoli, di peso compreso tra 70 g/m2 e 400 g/m2 e con indice di bianchezza superiore a 84 (ISO 2470-1), classificata ai codici NC ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 ed ex 4810 99 80 (codici TARIC specificati). Sono escluse le bobine adatte all’impiego nelle presse a bobina e la carta e il cartone a più strati. Il regolamento riguarda le importazioni originarie della RPC e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE; le aliquote individuali valgono solo per le società espressamente elencate e previa fattura commerciale valida.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1648: dazio antidumping definitivo sulla carta fine patinata originaria della RPC

Il regolamento conferma, a seguito di riesame in previsione della scadenza, la necessità di mantenere misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione fonda la propria decisione sulla persistenza di distorsioni significative nell’economia cinese, sulla mancata collaborazione delle controparti cinesi e su un’analisi che dimostra il rischio concreto di reiterazione del dumping e del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.

Contesto procedurale e quadro normativo

Il riesame è stato svolto ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. Le misure antidumping originarie risalgono al regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 e sono state rinnovate dal precedente riesame con il regolamento (UE) 2017/1188. La Commissione ha aperto il riesame il 30 giugno 2022, dopo una domanda presentata il 31 marzo 2022 da alcuni produttori dell’Unione per conto dell’industria unionale, motivata dal rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Ambito del prodotto e esclusioni

Il prodotto interessato è la carta fine patinata (CFP), definita come carta o cartone patinati su una o entrambe le facce, esclusa la carta/cartone Kraft, in fogli o rotoli, con peso tra 70 g/m2 e 400 g/m2 e indice di bianchezza superiore a 84 secondo ISO 2470-1. Il prodotto non comprende i rotoli adatti all’impiego in presse a bobina, definiti da specifici parametri di resistenza allo strappo superficiale secondo ISO 3783:2006, né la carta e il cartone a più strati. Le merci sono classificate nei codici NC ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 ed ex 4810 99 80.

Mancata collaborazione e uso dei dati disponibili

Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno collaborato all’inchiesta. La Commissione ha quindi applicato l’articolo 18 del regolamento di base, basando le proprie conclusioni sui dati disponibili: dati statistici Eurostat, Global Trade Atlas, fonti brasiliane, dati di mercato e informazioni pubbliche. Sono state svolte visite di verifica presso produttori dell’Unione, mentre i questionari inviati ai soggetti cinesi e agli importatori/utilizzatori non hanno ricevuto riscontro significativo.

Distorsioni significative in Cina e determinazione del valore normale

La Commissione ha ritenuto appropriato applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, con ricorso alla metodologia del paese rappresentativo, perché i prezzi e i costi cinesi non risultavano affidabili per effetto di distorsioni significative. In particolare, il regolamento descrive un intervento pubblico pervasivo nell’economia cinese: ruolo guida del PCC, pianificazione industriale, controllo del credito, politiche pubbliche che orientano i fattori produttivi, distorsioni nel diritto fallimentare e patrimoniale, nel costo del lavoro e nell’accesso ai finanziamenti.

Paese rappresentativo e fonti per i costi

Dopo aver inizialmente considerato l’Indonesia, la Commissione ha selezionato il Brasile come paese rappresentativo, ritenendolo compatibile con il livello di sviluppo economico della RPC e dotato di produzione del prodotto e di dati pubblici affidabili. Per la costruzione del valore normale sono stati utilizzati, tra l’altro:

  • prezzi all’importazione dal Global Trade Atlas per le materie prime;
  • statistiche dell’Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística per il costo del lavoro;
  • dati del Ministero brasiliano delle Miniere e dell’energia per elettricità e gas;
  • dati finanziari di Sylvamo Ltda. per SGAV e profitti. Il valore normale costruito è stato fissato a 1 247,15 EUR/tonnellata.

Rischio di persistenza o reiterazione del dumping

Poiché le importazioni cinesi nell’Unione durante il periodo di riesame erano inferiori a 200 tonnellate, e dunque non rappresentative, la Commissione non ha potuto trarre conclusioni significative sulla persistenza del dumping mediante tali importazioni. Ha invece esaminato il comportamento delle esportazioni cinesi verso paesi terzi, la capacità inutilizzata della Cina e l’attrattiva del mercato dell’Unione. Il confronto tra valore normale e prezzi all’esportazione verso paesi terzi ha mostrato una differenza del 58 %, segnalando una capacità di vendita a prezzi inferiori ai livelli di riferimento.

Capacità produttiva cinese e attrattività del mercato dell’Unione

La Commissione ha stimato significative capacità inutilizzate in Cina: nel 2021 la sovraccapacità per la CFP era pari a circa 1,5 milioni di tonnellate, mentre nel settore più ampio della carta patinata senza legno superava 2 milioni di tonnellate. Il mercato dell’Unione è rimasto molto rilevante, essendo il secondo al mondo per dimensioni. Inoltre, vari mercati terzi risultano già colpiti da misure commerciali nei confronti della Cina, circostanza che rafforza il rischio di dirottamento delle esportazioni verso l’Unione.

Pregiudizio per l’industria dell’Unione

La Commissione ha individuato 17 produttori dell’Unione come industria unionale. Nel periodo esaminato si sono registrati cali di produzione, capacità produttiva, vendite e occupazione; la redditività è rimasta negativa per tutto il periodo e l’utile sul capitale investito è peggiorato sensibilmente. Tuttavia, la Commissione ha concluso che il pregiudizio non era causato dalle importazioni cinesi, rimaste quasi nulle, ma soprattutto dal calo strutturale della domanda di carta grafica e dai costi di ristrutturazione conseguenti alla digitalizzazione e alla pandemia.

Interesse dell’Unione

Nel valutare l’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che il mantenimento delle misure fosse favorevole all’industria dell’Unione e non comportasse effetti sproporzionati per importatori, operatori commerciali o utilizzatori. Le osservazioni di alcuni utilizzatori e di Intergraf sono state esaminate, ma non sono emersi motivi sufficienti per concludere che il mantenimento del dazio fosse contrario all’interesse generale dell’Unione.

Dispositivo e conseguenze applicative

L’articolo 1 istituisce il dazio definitivo con aliquote differenziate: 8 % per le società del gruppo Gold East/Gold Huasheng, 35,1 % per il gruppo Chenming e 27,1 % per tutte le altre società. Le aliquote individuali richiedono una fattura commerciale conforme a un testo vincolato; in mancanza, si applica il dazio residuale. Il regolamento prevede inoltre che, se venissero modificati o revocati i dazi compensativi definitivi del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1647, i dazi antidumping possano essere incrementati nella stessa misura, e disciplina il coordinamento con eventuali rimborsi o riesami. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto del dazio e prodotto interessato

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di CFP originaria della RPC. Il prodotto è definito per caratteristiche fisiche e tecniche, per codici NC/TARIC e con due esclusioni espressamente indicate: rotoli adatti all’impiego in presse a bobina e carta/cartone a più strati.

Aliquote del dazio e società interessate

Sono previste aliquote individuali per due gruppi di società: 8 % per Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd e Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd; 35,1 % per Shandong Chenming Paper Holdings Limited e Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd; 27,1 % per tutte le altre società. Le aliquote si applicano al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Fattura commerciale e applicazione delle aliquote individuali

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida con una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile identificato. In mancanza della fattura, si applica l’aliquota residuale per tutte le altre società.

Riesame, valore normale e metodo basato su paese rappresentativo

Poiché i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato, la Commissione ha applicato l’articolo 18 del regolamento di base e, per la determinazione del valore normale, l’articolo 2, paragrafo 6 bis. Ha ritenuto esistenti distorsioni significative nella RPC e ha individuato il Brasile come paese rappresentativo appropriato per costruire il valore normale su costi e valori di riferimento esenti da distorsioni.

Determinazione del dumping e del rischio di reiterazione

Le importazioni cinesi nell’Unione durante il periodo d’inchiesta erano inferiori a 200 tonnellate e non rappresentative; l’analisi si è quindi concentrata sul rischio di reiterazione del dumping. La Commissione ha stimato un valore normale pari a 1 247,15 EUR/tonnellata e, confrontandolo con i prezzi all’esportazione verso paesi terzi, ha riscontrato una differenza del 58 %.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

La Commissione ha considerato l’industria dell’Unione composta da 17 produttori e ha rilevato un pregiudizio notevole nel periodo di riesame: calo di produzione, capacità, vendite e occupazione, nonché redditività negativa per tutto il periodo. Ha però ritenuto che tale pregiudizio derivasse soprattutto dalla contrazione della domanda e dai costi di ristrutturazione, non dalle importazioni cinesi, rimaste trascurabili.

Interesse dell’Unione

Il mantenimento delle misure è stato ritenuto conforme all’interesse dell’Unione. La Commissione ha escluso un pregiudizio sproporzionato per importatori, operatori commerciali e utilizzatori, pur avendo considerato osservazioni di alcuni utilizzatori e dell’associazione Intergraf.

Entrata in vigore e rapporto con i dazi compensativi

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Prevede inoltre un meccanismo di adeguamento in caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1647.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazi doganalidifesa commercialemercato interno

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