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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22033/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento con cui l’Ufficio aveva recuperato l’IVA relativa al 2009 su fatture emesse da un contribuente-vettore per il trasporto su strada di merci importate in Italia dalla Repubblica di San Marino. L’Amministrazione sosteneva che tali prestazioni dovessero essere considerate imponibili e non già non imponibili/esenti ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 633/1972, ritenendo inapplicabile l’art. 69 del medesimo decreto per la materiale impossibilità di sdoganamento alla frontiera. In cassazione la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 7, 9, comma 1, n. 2, e 69, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, censurando la CTR per avere ritenuto sufficiente, ai fini del riconoscimento del regime di non imponibilità/esenzione IVA delle prestazioni di trasporto, la sola dicitura 'franco destino' nelle fatture del vettore. Secondo l’Agenzia, l’onere di provare i presupposti applicativi del regime agevolato gravava sul contribuente e non poteva dirsi assolto con la mera formula in fattura, ma richiedeva documentazione analitica riferita a ciascuna operazione. Il contribuente resisteva con controricorso e chiedeva l’estinzione del processo per definizione agevolata ex art. 5 L. n. 130/2022, allegando domanda e pagamento; l’Agenzia non risultava aver notificato diniego.

La decisione

La Corte non esamina il merito del motivo di ricorso perché prende atto dell’intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 5 L. n. 130/2022. Rilevato che il giudizio rientrava tra quelli ricompresi nell’elenco trasmesso dall’Agenzia e che non era stato notificato alcun diniego nei termini, la Corte dichiara il processo estinto. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; viene inoltre esclusa l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La ricorrente incardina il motivo come denuncia di violazione e falsa applicazione di legge.

  • artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati per contestare la ripartizione dell’onere probatorio e il ricorso alle presunzioni semplici sulla prova dei presupposti del regime IVA agevolato.

  • artt. 7, 9, comma 1, n. 2 e 69, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    Sono le norme IVA invocate in relazione alla non imponibilità/esenzione delle prestazioni di trasporto connesse a merci importate.

  • art. 5, commi 7, 8, 11 e 12, L. n. 130/2022

    "la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda ... e con il pagamento degli importi dovuti"; "L'eventuale diniego ... va notificato entro trenta giorni"; "In mancanza di istanza di trattazione ... il processo è dichiarato estinto"

    La Corte applica la disciplina della definizione agevolata come causa di estinzione del giudizio di legittimità quando la domanda sia stata presentata e pagata e non risulti notificato diniego nei termini.

  • art. 40, comma 4, d.l. n. 13/2013

    È richiamato come base dell’elenco trasmesso dall’Agenzia che consente di verificare l’avvenuta definizione della controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude che trovi applicazione il raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione del processo.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria di legittimità rientra nella definizione agevolata e la parte interessata prova la presentazione della domanda e il pagamento, il giudizio deve essere dichiarato estinto se non risulta notificato un diniego tempestivo.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata assorbe l’esame dei motivi di ricorso e impedisce la decisione sul merito della questione tributaria controversa.
  • In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non opera il raddoppio del contributo unificato.
  • Ai fini del regime di non imponibilità delle prestazioni di trasporto collegate a importazioni, la questione della prova del requisito della inclusione del corrispettivo nella base imponibile è stata oggetto della censura dell’Amministrazione, ma nel caso deciso non è stata scrutinata per sopravvenuta estinzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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