Sentenza n. 1525/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 500,00 oltre accessori e di euro 250,00 per spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, deducendo il perdurante mancato pagamento delle somme riconosciute. Ha chiesto la dichiarazione dell’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato, il pagamento delle somme dovute, l’assegnazione di un termine per adempiere e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato ritenuto ricevibile perché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione e ammissibile perché era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi pecuniari nei confronti delle amministrazioni dello Stato. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha dimostrato l’avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era stata correttamente notificata, era passata in giudicato e non risultava eseguita. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato, mediante il pagamento delle somme dovute, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte ricorrente. Ha disposto che la ricorrente restituisca la copia esecutiva del titolo o rilasci quietanza in caso di pagamento. Ha invece negato la richiesta di astreinte, ritenendo che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico costituissero, nel caso concreto, ragioni ostative alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo i criteri indicati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto ricevibile perché depositato presso la cancelleria del TAR entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni costituisce presupposto per l’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere esclusa nei confronti della pubblica amministrazione non solo in caso di manifesta iniquità, ma anche quando ricorrano altre ragioni ostative collegate, tra l’altro, a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato, l’Amministrazione deve dimostrare l’avvenuto adempimento; la mera costituzione formale in giudizio non è sufficiente a provare il pagamento.
- Quando una sentenza del giudice ordinario, correttamente notificata e divenuta definitiva, non sia stata eseguita dall’Amministrazione, il giudice amministrativo dell’ottemperanza può dichiarare l’obbligo di esecuzione, fissare un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Il ricorso in ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme da parte di un’amministrazione statale è ammissibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è automatica: il giudice dell’ottemperanza deve valutare discrezionalmente le ragioni ostative previste dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono giustificarne il diniego.
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