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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21462/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 03/12/2021 della Corte d'Appello di Firenze (conferma della sentenza del Tribunale di Firenze del 19/12/2019) che aveva condannato Lipovan Cristian a 1 anno di arresto e 4.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art.186-bis d.lgs. 30/04/1992 n.285 (fatto commesso a Firenze il 12/12/2017). Il ricorrente deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) c.p.p. e dell'art.165-bis disp. att. c.p.p., sostenendo che, in caso di ricorso per cassazione, la cancelleria debba formare un fascicolo separato trasmettendo alla Corte di Cassazione le copie degli atti indicati nel ricorso qualora non siano già negli atti trasmessi, e che l'onere del difensore si ridurrebbe all'indicazione degli atti necessari senza l'obbligo di allegarli; inoltre sostiene che l'art.165-bis non sia derogato dalla disciplina emergenziale dell'art.24 d.l. 137/2020 come convertito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato e ha confermato l'inammissibilità già dichiarata dalla Corte d'Appello. Motivazione: ai sensi dell'art.24 d.l. 137/2020 (come integrato dalla legge di conversione) e in particolare del comma 6-bis e della causa di inammissibilità di cui al comma 6-sexies lett. b), le copie informatiche per immagine degli allegati devono essere sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; l'omissione di tale attestazione costituisce causa di inammissibilità che deve essere rilevata dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. La Corte ha inoltre chiarito che la nuova disciplina digitale non abroga la disciplina previgente (art.165-bis disp. att.), ossia l'eventuale mancata allegazione degli atti non è automaticamente causa di inammissibilità detta dall'art.24 salvo che manchi la firma digitale sulle copie allegate; in caso di deposito senza allegati la cancelleria, se permangono i requisiti di ammissibilità, deve comunque trasmettere gli atti ai sensi dell'art.165-bis, comma 2. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.24 decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 (convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n.173)

    «Per tutti gli atti, documenti e istanze... fino al 31 luglio 2021, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata..."; e comma 6-bis: "...l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente... e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale"; comma 6-sexies elenca le ipotesi di inammissibilità telematica, tra cui la mancata sottoscrizione digitale delle copie informatiche per immagine (lett. b)

    La norma emergenziale ha introdotto regole specifiche per il deposito telematico degli atti e ha previsto, come causa autonoma di inammissibilità, la mancata sottoscrizione digitale per conformità degli allegati trasmessi in formato immagine; tale causa è rilevabile e dichiarabile dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato

  • art.165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    La cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato è tenuta a inserire in separato fascicolo allegato al ricorso copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione... e deve fare attestazione della mancanza di tali atti

    La norma prevede che la responsabilità materiale dell'allegazione degli atti indicati nel ricorso sia della cancelleria del giudice a quo quando tali atti non sono già contenuti negli atti trasmessi; è funzionale al principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione ma non elimina gli obblighi formali imposti dalla disciplina telematica emergenziale

  • art.606, comma 1, cod. proc. pen.

    norma richiamata nel ricorso (lett. b) e nella sentenza si richiama anche la lett. e) per l'individuazione degli atti)

    Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione; la giurisprudenza richiede una precisa indicazione e rappresentazione degli atti processuali ritenuti rilevanti. L'onere di indicazione (e in certi casi di allegazione) serve a garantire l'autosufficienza del ricorso

  • art.591 cod. proc. pen.

    Richiamato come disciplina generale sulle cause di inammissibilità delle impugnazioni, che rimangono espressamente salve oltre alle nuove ipotesi previste dall'art.24 d.l. 137/2020

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Quando si deposita un ricorso in via telematica ai sensi delle disposizioni emergenziali (d.l. 137/2020 convertito), le copie informatiche per immagine degli allegati devono essere sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale: la mancata apposizione della firma digitale costituisce causa di inammissibilità rilevabile dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato
  • L'art.165-bis disp. att. (obbligo di formazione di fascicolo da parte della cancelleria e trasmissione degli atti indicati) non abroga né esclude i nuovi requisiti formali telematici; dunque la cancelleria può trasmettere atti mancanti solo se non sussiste una causa di inammissibilità prevista dall'art.24
  • La mancata allegazione materiale di atti indicati nel ricorso non è automaticamente causa di inammissibilità under art.24: in assenza di altre cause formali prevista dal medesimo art.24, la cancelleria può comunque adempiere all'obbligo di trasmissione ai sensi dell'art.165-bis
  • Il principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione permane: il ricorrente deve comunque indicare in modo chiaro e specifico gli atti ritenuti rilevanti e le ragioni della doglianza; l'indicazione può assumere forme diverse (riproduzione, allegazione, precisa individuazione nel fascicolo) purché sia efficace a evitare che la Corte debba compiere una lettura integrale degli atti di merito
  • In sede di deposito telematico occorre porre estrema attenzione alle formalità: indirizzo PEC registrato e intestato al difensore, invio alla PEC dell'ufficio competente, firma digitale sugli atti e sulle copie per conformità, per evitare il rischio di inammissibilità immediata

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