Regolamento (UE) 2017/1500
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1500 della Commissione, del 23 agosto 2017, recante duecentosettantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento esecutivo (UE) 2017/1500 aggiorna l’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiungendo una nuova persona fisica all’allegato I. La modifica discende da una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 18 agosto 2017. Il provvedimento è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri e opera mediante l’inserimento nominativo del soggetto designato nell’elenco sanzionatorio.
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 con l’inserimento di una nuova persona fisica soggetta a congelamento di fondi e risorse economiche per associazione con ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le persone fisiche, gruppi ed entità già elencati o da elencare nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, ossia ai soggetti destinatari delle misure restrittive dell’Unione connesse all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. L’effetto concreto riguarda il congelamento di fondi e risorse economiche nell’Unione europea nei confronti dei soggetti inseriti nell’elenco, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è immediatamente efficace; non contiene esclusioni ulteriori rispetto al rinvio al regime sanzionatorio del regolamento base.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1500 della Commissione
Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione relativo a persone ed entità associate all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda, modificando il regolamento (CE) n. 881/2002. La finalità è aggiornare tempestivamente l’elenco dei soggetti destinatari del congelamento di fondi e risorse economiche, sulla base di una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 18 agosto 2017.
Base giuridica e contesto
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002. Nei considerando si chiarisce che l’allegato I di tale regolamento contiene l’elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti al congelamento di fondi e risorse economiche e che, a seguito della decisione ONU, è necessario modificare l’elenco per mantenere l’allineamento del regime europeo.
Ambito materiale della modifica
Il regolamento non istituisce un nuovo sistema sanzionatorio, ma effettua un aggiornamento puntuale dell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. L’intervento consiste nell’inserimento di una nuova persona fisica, identificata come Shane Dominic Crawford, con i relativi alias e dati anagrafici e documentali. L’effetto è l’assoggettamento del soggetto alle misure restrittive già previste dal regolamento base, in particolare il congelamento di fondi e risorse economiche.
Contenuto dell’inserimento in elenco
Nell’allegato è riportata una scheda identificativa molto dettagliata della persona inserita nell’elenco delle "Persone fisiche". Sono indicati:
- i nomi alternativi: Asadullah, Abu Sa'd at-Trinidadi, Asad;
- la data e il luogo di nascita;
- la cittadinanza;
- i numeri di passaporto e di altri documenti di identificazione nazionale;
- gli indirizzi noti o precedenti in Trinidad e Tobago, Turchia e Repubblica araba siriana;
- caratteristiche fisiche e lingue parlate.
È inoltre indicata la data di designazione rilevante ai fini dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 881/2002: 18.8.2017.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata per assicurare l’operatività delle misure restrittive senza ritardi applicativi nazionali.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, viene aggiunta all’elenco delle "Persone fisiche" la voce relativa a Shane Dominic Crawford, con aliases, dati identificativi, documenti, indirizzi storici e ulteriori informazioni descrittive. La designazione è richiamata con data 18.8.2017 ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), del regolamento base.
Entrata in vigore immediata e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Viene inoltre ribadito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Presupposto internazionale della modifica
Nei considerando si precisa che il 18 agosto 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una voce all’elenco dei soggetti soggetti a congelamento di capitali e risorse economiche. La Commissione adotta quindi la modifica dell’allegato I per allineare il regime UE alla decisione ONU e garantire l’efficacia immediata delle misure restrittive.
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