Regolamento (UE) 2017/2056
Regolamento delegato (UE) 2017/2056 della Commissione, del 22 agosto 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 522/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme dettagliate riguardo ai principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile che saranno sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato modifica il regolamento delegato (UE) n. 522/2014 per estendere il periodo massimo di attuazione delle azioni innovative di sviluppo urbano sostenibile da tre a quattro anni. La modifica risponde all’esigenza di consentire alle autorità urbane un tempo più adeguato per testare soluzioni innovative complesse, raccogliere risultati e favorirne la trasferibilità ad altre città dell’Unione. Il testo entra in vigore con urgenza, il giorno successivo alla pubblicazione, così da applicarsi già al successivo invito a presentare proposte previsto per dicembre 2017.
Proroga da tre a quattro anni del termine massimo di realizzazione delle azioni innovative di sviluppo urbano sostenibile finanziate dal FESR.
Ambito di applicazione
Si applica alle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), disciplinate dal regolamento delegato (UE) n. 522/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1301/2013. Incide in particolare sulle autorità urbane beneficiarie e sulla gestione delle azioni selezionate nell’ambito di tali iniziative. È applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Proroga del termine per le azioni innovative di sviluppo urbano sostenibile
Il regolamento delegato (UE) 2017/2056 modifica il quadro attuativo delle azioni innovative di sviluppo urbano sostenibile finanziate dal FESR. L’intervento si innesta sul regolamento (UE) n. 1301/2013 e sul regolamento delegato (UE) n. 522/2014, con l’obiettivo di rendere più realistico il tempo concesso per la realizzazione di progetti urbani innovativi.
Finalità della modifica
Dai considerando emerge che il termine precedente di tre anni poteva risultare insufficiente per iniziative complesse. La Commissione evidenzia che le autorità urbane devono poter:
- verificare compiutamente tutti gli aspetti delle soluzioni innovative proposte;
- raccogliere i risultati ottenuti;
- assicurare la trasferibilità delle soluzioni ad altre autorità urbane dell’Unione europea.
La proroga a quattro anni è quindi giustificata dall’esigenza di preservare il valore aggiunto delle azioni innovative e di consentirne un completamento più efficace.
Modifica normativa introdotta
L’articolo 1 interviene sull’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 522/2014 e sostituisce il precedente limite temporale. Ne deriva che:
- ogni azione innovativa deve essere realizzata entro un periodo massimo di quattro anni;
- il termine precedente di tre anni non è più applicabile per queste azioni.
Si tratta di una modifica puntuale, limitata al profilo temporale di esecuzione, senza ulteriori interventi su selezione, contenuti delle azioni o meccanismi finanziari.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La scelta dell’entrata in vigore immediata risponde all’esigenza di rendere la modifica operativa in tempo utile per il successivo invito a presentare proposte, previsto per dicembre 2017.
Portata pratica per i destinatari
Per le autorità urbane e per i soggetti coinvolti nella gestione delle azioni innovative, il regolamento comporta una maggiore flessibilità temporale nella programmazione e nell’esecuzione dei progetti. Dal punto di vista operativo, il nuovo limite di quattro anni consente di affrontare progetti pilota o sperimentali con tempi più coerenti con la loro complessità, riducendo il rischio che la fase di test e validazione sia compressa in modo eccessivo.
Disposizioni principali
Modifica del termine di realizzazione
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 522/2014, stabilendo che ogni azione innovativa deve essere realizzata entro un periodo massimo di quattro anni, anziché tre.
Ragioni della modifica
La proroga è motivata dalla necessità di disporre di più tempo per completare soluzioni innovative complesse, verificare tutti gli aspetti delle proposte, raccogliere i risultati e garantire la trasferibilità delle soluzioni alle altre autorità urbane dell’Unione.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, così da applicarsi nel contesto del prossimo invito a presentare proposte previsto per dicembre 2017.
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