Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1497

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1497 della Commissione, del 23 agosto 2017, che revoca l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

Normativa europea32017R1497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento revoca, su base volontaria, l'accettazione dell'impegno di prezzo assunto da Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd e dalle sue società collegate per le esportazioni di moduli e celle fotovoltaiche dalla Repubblica popolare cinese. Per effetto della revoca, i dazi antidumping e compensativi definitivi già in vigore si applicano automaticamente alle importazioni dei prodotti interessati fabbricati da tali società, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento. Il testo disciplina inoltre il trattamento delle operazioni anteriori, la cooperazione con le autorità doganali e l'uso riservato delle informazioni sull'impegno.

Revoca dell'accettazione dell'impegno di prezzo per Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd e società collegate, con conseguente applicazione dei dazi antidumping e antisovvenzioni definitivi sui moduli e celle fotovoltaiche cinesi interessati.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, limitatamente ai prodotti fabbricati da Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd, Shanghai Solar Energy S&T Co. Ltd e Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd, identificate dal codice addizionale TARIC B875. Rileva sia per gli operatori economici interessati all'impegno di prezzo sia per le autorità doganali degli Stati membri chiamate a verificare le fatture e il rispetto del prezzo minimo all'importazione; le importazioni sdoganate prima dell'entrata in vigore restano soggette alle regole dell'impegno. Il regolamento si applica dalla data di entrata in vigore ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Revoca dell'impegno di prezzo per moduli e celle fotovoltaiche cinesi

Il regolamento interviene nel quadro delle misure antidumping e antisovvenzioni applicate all'importazione nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione prende atto della revoca volontaria dell'impegno di prezzo da parte di Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd e delle società collegate, con conseguente cessazione dell'efficacia dell'accettazione dell'impegno per tali operatori.

Contesto normativo e misure preesistenti

La disciplina si inserisce in una sequenza di atti che avevano già istituito un dazio antidumping provvisorio, poi dazi definitivi antidumping e compensativi sui prodotti in esame. In origine la Commissione aveva accettato un impegno sui prezzi presentato dalla CCCME per conto di un gruppo di produttori esportatori, poi confermato per il periodo di applicazione delle misure definitive con la decisione di esecuzione 2013/707/UE. Nel tempo diversi produttori esportatori hanno visto revocata l'accettazione dell'impegno tramite vari regolamenti di esecuzione, mentre le misure definitive sono state confermate anche a seguito dei riesami avviati nel 2015 e del riesame intermedio parziale della forma delle misure.

Soggetti interessati e codice TARIC

La revoca riguarda specificamente Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd, Shanghai Solar Energy S&T Co. Ltd e Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd, congiuntamente identificate dal codice addizionale TARIC B875. Il regolamento chiarisce che l'elenco in allegato contiene, a titolo informativo, gli altri produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno resta invariata.

Base giuridica della revoca

La Commissione fonda il provvedimento sull'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/1036 e sull'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1037. Il testo richiama la previsione dell'impegno secondo cui ciascun produttore esportatore può revocare volontariamente la propria adesione in qualsiasi momento durante il periodo di applicazione. Sulla base della comunicazione ricevuta nel giugno 2017, la Commissione conclude che sussistono i presupposti per revocare l'accettazione dell'impegno per il gruppo di società interessato.

Effetti sulle importazioni e sui dazi

La revoca comporta che i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 e i dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 si applichino automaticamente alle importazioni dei prodotti in esame fabbricati dalle società B875, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Le importazioni già sdoganate prima di tale data restano invece soggette alle norme applicabili all'impegno, con possibile recupero dei dazi se risulti una violazione delle condizioni dell'impegno o del prezzo minimo all'importazione.

Verifiche doganali, prezzo minimo all'importazione e tutela della riservatezza

L'articolo 2 disciplina il ruolo delle autorità doganali degli Stati membri. Se il prezzo riportato sulla fattura relativa all'impegno non coincide con il prezzo effettivamente pagato, le autorità possono chiedere alla Commissione copia dell'impegno e delle informazioni necessarie per verificare il PMI applicabile al giorno di emissione della fattura. Se il prezzo pagato è inferiore al PMI, si riscuotono i dazi dovuti ai sensi degli articoli 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base. Se invece la fattura commerciale non ha incluso sconti o sgravi, la riscossione avviene secondo le specifiche disposizioni dei regolamenti di esecuzione richiamati.

Le informazioni fornite dalla Commissione possono essere utilizzate soltanto ai fini della riscossione dei dazi e, per tutelare il contraddittorio, possono essere comunicate al debitore solo per salvaguardarne i diritti di difesa. È espressamente vietata la comunicazione a terzi.

Entrata in vigore e natura dell'atto

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Revoca dell'accettazione dell'impegno

L'articolo 1 revoca l'accettazione dell'impegno per Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd, Shanghai Solar Energy S&T Co. Ltd e Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd, tutte ricondotte al codice addizionale TARIC B875.

Effetti doganali della revoca

L'articolo 2 stabilisce che, se le autorità doganali rilevano incongruenze tra prezzo fatturato e prezzo effettivamente pagato, possono chiedere alla Commissione copia dell'impegno e delle informazioni necessarie per verificare il prezzo minimo all'importazione applicabile nel giorno di emissione della fattura. Se il prezzo pagato è inferiore al PMI, si riscuotono i dazi dovuti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037. Se la fattura non includeva sconti o sgravi dovuti, si applicano i dazi secondo le pertinenti disposizioni dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013, (UE) 2017/367, (UE) n. 1239/2013 e (UE) 2017/366.

Riservatezza e uso limitato delle informazioni

Le informazioni trasmesse dalla Commissione alle autorità doganali possono essere utilizzate solo per la riscossione dei dazi dovuti; esse possono essere comunicate al debitore esclusivamente per garantire il diritto di difesa e non possono essere diffuse a terzi.

Decorrenza dei dazi definitivi

In base ai considerando e all'articolo 2, i dazi antidumping e compensativo definitivi istituiti dagli articoli 1 dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/367 e (UE) 2017/366 si applicano automaticamente, dalla data di entrata in vigore del regolamento, alle importazioni dei prodotti fabbricati dalle società del gruppo B875.

Entrata in vigore

L'articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingantisovvenzionipolitica commercialeunione doganale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.