Regolamento (UE) 2017/1490
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1490 della Commissione, del 21 agosto 2017, relativo all'autorizzazione delle sostanze cloruro manganoso tetraidrato, ossido di manganese (II), solfato manganoso monoidrato, chelato di manganese di amminoacidi idrato, chelato di manganese di idrolizzati proteici, chelato di manganese di idrato di glicina e dicloruro di manganese triidrossido come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza una serie di composti di manganese come additivi per mangimi per tutte le specie animali, aggiornando e precisando denominazioni, condizioni d’uso e requisiti tecnici sulla base della valutazione EFSA. Stabilisce limiti massimi di manganese nei mangimi completi, impone l’uso in premiscela e richiede misure di protezione per gli utilizzatori a causa dei rischi di inalazione, contatto cutaneo e oculare. Esclude l’impiego nell’acqua potabile e introduce un regime transitorio per consentire l’adeguamento degli operatori e l’esaurimento delle scorte. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Autorizzazione di specifici additivi a base di manganese come additivi nutrizionali per mangimi destinati a tutte le specie animali, con fissazione di condizioni d’impiego, limiti e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’immissione sul mercato e l’uso, nell’alimentazione animale, delle sostanze a base di manganese elencate nell’allegato, classificate come additivi nutrizionali del gruppo funzionale dei composti di oligoelementi. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e stabilisce condizioni specifiche per mangimi completi, premiscele, materie prime per mangimi e preparati. È escluso l’impiego tramite acqua potabile, per il quale l’autorizzazione è negata. Sono previste misure transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima di determinate date, al fine di consentire l’esaurimento delle scorte esistenti.
Autorizzazione di additivi a base di manganese per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1490 autorizza una serie di composti di manganese come additivi nutrizionali appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e recepisce le valutazioni scientifiche dell’EFSA, che hanno confermato la sicurezza delle sostanze alle condizioni d’uso proposte e la loro efficacia come fonti di manganese.
Contesto e motivazioni
Dai considerando emerge che alcune sostanze erano già autorizzate a tempo indeterminato sotto il previgente regime della direttiva 70/524/CEE e poi iscritte nel registro degli additivi come prodotti esistenti. A seguito delle domande di rivalutazione presentate ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’EFSA ha espresso pareri favorevoli, suggerendo tuttavia alcune precisazioni terminologiche: l’"ossido manganoso" viene denominato "ossido di manganese (II)", l’"idrossicloruro di manganese" viene denominato "dicloruro di manganese triidrossido" e il precedente chelato di manganese di amminoacidi viene distinto, per ragioni chimiche, in due categorie: chelato di manganese di amminoacidi idrato e chelato di manganese di idrolizzati proteici.
Ambito di applicazione
L’autorizzazione riguarda gli operatori del settore dei mangimi e si riferisce all’impiego, nell’alimentazione animale, delle sostanze elencate nell’allegato per tutte le specie animali. Il regolamento disciplina l’immissione sul mercato, l’uso in premiscele, le condizioni di incorporazione nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi, nonché i limiti di manganese nel mangime completo. È invece escluso l’uso attraverso l’acqua potabile, per il quale il regolamento contiene un espresso diniego di autorizzazione.
Contenuto autorizzatorio e condizioni di impiego
L’articolo 1 autorizza le sostanze indicate nell’allegato nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale dei composti di oligoelementi. Per ciascun prodotto l’allegato specifica composizione, formula chimica, tenore minimo di manganese, eventuali impurità o parametri aggiuntivi, e metodi di analisi per l’identificazione e la quantificazione.
Per tutti gli additivi autorizzati:
- l’incorporazione nei mangimi deve avvenire in forma di premiscela;
- sono previsti limiti massimi di manganese pari a 100 mg/kg nei mangimi completi per pesci e 150 mg/kg per le altre specie, con riferimento a un tenore di umidità del 12%;
- per alcuni prodotti è consentita anche l’immissione sul mercato e l’uso in forma di preparato.
Requisiti di sicurezza per gli utilizzatori
L’EFSA ha rilevato rischi per gli utilizzatori in relazione alla manipolazione di alcune sostanze, in particolare per inalazione e, in alcuni casi, per contatto cutaneo o oculare. Per questo l’allegato impone agli operatori di adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare tali rischi, anche considerando la possibile presenza di metalli pesanti, incluso il nichel. Se la riduzione del rischio non è sufficiente, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale idonei.
Specifiche tecniche e metodi di analisi
L’allegato contiene un livello di dettaglio tecnico rilevante per la conformità industriale e i controlli ufficiali. Per gli additivi sono previste, a seconda del caso, tecniche come:
- diffrazione a raggi X per la caratterizzazione cristallografica;
- spettrometria di assorbimento atomico (AAS);
- spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES);
- titolazione con nitrato di ammonio e cerio per il solfato manganoso monoidrato;
- cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica per amminoacidi o glicina;
- spettroscopia infrarossa a trasformata di Fourier (FTIR) con regressione multivariata per il chelato di manganese di idrolizzati proteici.
Sono inoltre richiamati i metodi previsti dal regolamento (CE) n. 152/2009 per i controlli ufficiali sugli alimenti per animali.
Misure transitorie e continuità commerciale
L’articolo 3 introduce un regime transitorio per gli additivi già autorizzati dai regolamenti (CE) n. 1334/2003 e (CE) n. 479/2006 e per i prodotti contenenti tali sostanze. Le scorte prodotte ed etichettate prima delle date di riferimento possono continuare a essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento. In particolare:
- additivi e premiscele prodotti ed etichettati prima dell’11 marzo 2018 possono circolare fino a esaurimento delle scorte;
- mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima dell’11 settembre 2018, possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento;
- mangimi composti e materie prime destinati ad animali non da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima dell’11 settembre 2019, beneficiano dello stesso regime.
Durata dell’autorizzazione ed efficacia
Nell’allegato per ciascun additivo è indicata la fine del periodo di autorizzazione: 11 settembre 2027. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento.
Disposizioni principali
Autorizzazione degli additivi a base di manganese
Sono autorizzate, come additivi per mangimi nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, le sostanze elencate nell’allegato: cloruro manganoso tetraidrato (3b501), ossido di manganese (II) (3b502), solfato manganoso monoidrato (3b503), chelato di manganese di amminoacidi idrato (3b504), chelato di manganese di idrolizzati proteici (3b505), chelato di manganese di idrato di glicina (3b506) e dicloruro di manganese triidrossido (3b507), alle condizioni fissate nell’allegato.
Divieto di impiego nell’acqua potabile
L’autorizzazione è espressamente negata per l’uso delle sostanze elencate nell’allegato tramite acqua potabile.
Condizioni tecniche d’impiego e limiti massimi
Gli additivi devono essere incorporati nei mangimi in forma di premiscela. Per tutte le specie animali i limiti massimi di manganese nel mangime completo al 12% di umidità sono pari a 100 mg/kg per i pesci e 150 mg/kg per le altre specie. Alcuni additivi possono essere immessi sul mercato e utilizzati anche in forma di preparato, secondo quanto indicato nell’allegato.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per prevenire i rischi da inalazione e da contatto cutaneo o oculare per gli utilizzatori degli additivi e delle premiscele, anche in considerazione del tenore di metalli pesanti, compreso il nichel. Se tali rischi non possono essere ridotti a livelli accettabili, l’uso deve avvenire con opportuni dispositivi di protezione individuale.
Specifiche, metodi di analisi e caratteristiche delle sostanze
L’allegato definisce per ciascun additivo la composizione, la formula chimica, il numero CAS ove presente, i tenori minimi di manganese e gli eventuali altri parametri tecnici (ad esempio umidità, percentuali di MnO o limiti sulle molecole di peso superiore a 1.500 Da). Sono inoltre indicati i metodi analitici per l’identificazione e la quantificazione, tra cui diffrazione a raggi X, AAS, ICP-AES, titolazione, cromatografia a scambio ionico e FTIR.
Misure transitorie
Le sostanze cloruro manganoso tetraidrato, ossido manganoso, solfato manganoso monoidrato, chelato di manganese di amminoacidi idrato e chelato di manganese di idrato di glicina, nonché le premiscele e i mangimi che le contengono, prodotti ed etichettati prima delle date indicate, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte: per additivi e premiscele prodotti ed etichettati prima dell’11 marzo 2018; per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima dell’11 settembre 2018; per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima dell’11 settembre 2019.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Nell’allegato è inoltre indicata la fine del periodo di autorizzazione al 11 settembre 2027 per ciascun additivo autorizzato.
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